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Sentenza

Sentenza del 26/03/2021 n. 82 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Concordato preventivo e debiti tributari - Domanda di ammissione - Elemento soggettivo del dolo e della colpa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di irrogazione di sanzioni per omesso versamento del conguaglio accise relativo all'annualità 2016 (scadenza 31.3.2017). La società deduceva che la condotta omissiva non fosse dolosa o colposa perché derivante dal proposito (poi concretizzatosi) di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo, e che quindi l'irrogazione della sanzione fosse illegittima. L'Agenzia contestava che la domanda di concordato inibisce solo le azioni esecutive individuali, che il termine di pagamento era scaduto prima della domanda e che incombe sul contribuente l'onere probatorio di dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 472/1997.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello. Ha ritenuto che la società non abbia adeguatamente provato l'assenza del dolo o della colpa e che l'apertura (o la sola domanda) di concordato preventivo non impedisca l'accertamento dei debiti tributari né l'irrogazione delle sanzioni maturate. È stata confermata la legittimità dell'avviso di pagamento e dell'atto sanzionatorio; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di grado (liquidate in € 500,00 oltre accessori se dovuti).

Norme richiamate

  • artt. 161-167 e 168 L.F. (legge fallimentare / disciplina concorsuale)

    Riferimenti alla disciplina che tutela la par condicio dei creditori in presenza di procedure concorsuali; la Commissione osserva però che la questione non era devoluta nel merito dell'appello e, comunque, la mera domanda di concordato non impedisce l'accertamento dei debiti tributari né l'irrogazione di sanzioni.

  • art. 5 D.Lgs. 472/1997

    Attribuisce al contribuente l'onere di provare circostanze che escludano la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa non scusabile) nella violazione; la società non ha fornito la prova necessaria.

  • Corte di Cassazione, sent. n. 9040/2019

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'irrogazione delle sanzioni non è ostacolata dall'esistenza di una procedura concorsuale o dalla domanda di concordato; le sanzioni costituiscono credito del fisco per il fatto della violazione.

  • Corte di Cassazione, sent. n. 24880/2020

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio che la procedura concorsuale non impedisce l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni tributarie già maturate.

Massime di principio

  • La presentazione o l'ammissione al concordato preventivo non impedisce l'accertamento dei debiti tributari né l'irrogazione delle sanzioni maturate prima o al momento della procedura; può soltanto inibire azioni esecutive individuali.
  • Le sanzioni tributarie, per il fatto stesso della violazione, costituiscono un credito del fisco e il loro accertamento è normalmente atto dovuto anche in presenza di procedure concorsuali.
  • Spetta al contribuente provare l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa non scusabile) ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 472/1997; la semplice affermazione del proposito di presentare domanda di concordato non è prova sufficiente.
  • Eventuali difficoltà economiche o propositi interni (interna corporis) di avviare una procedura concorsuale hanno scarso rilievo esimente se non debitamente documentati e dimostrati.
  • È fondamentale depositare e produrre nei termini la documentazione probatoria rilevante (domanda di concordato, provvedimenti, scritture contabili) già nei gradi di giudizio per permettere la valutazione concreta degli elementi soggettivi.
  • In casi analoghi, l'amministrazione ha l'interesse a emettere avvisi di pagamento per preservare la possibilità di insinuazione in procedura e per evitare decadenze; ciò giustifica l'emissione dell'avviso anche se è in corso o programmata una procedura concorsuale.

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