Sentenza del 26/03/2021 n. 430 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
I.R.A.P. - professionista - componente di collegio sindacale - revisore dei conti - natura personale dell'attività - è tale - debenza del tributo - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeè stato ritenuto che l'I.R.A.P. non è dovuta per l'attività svolta dal professionista come componente di collegio sindacale o revisore dei conti quando tale attività abbia carattere personale e sia esercitata senza autonoma organizzazione; conseguentemente il ricorso è stato accolto e il tributo non è stato dovuto
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il ricorrente contestava l'obbligo di pagamento dell'I.R.A.P. per i compensi percepiti in qualità di componente di collegio sindacale o revisore dei conti presso vari enti, associazioni e società, sostenendo che tali attività hanno natura personale e sono svolte senza autonoma organizzazione
Norme richiamate
Disciplina I.R.A.P. (principi contenuti nel D.lgs. relativo all'imposta regionale sulle attività produttive)
la norma impone l'I.R.A.P. per le attività produttive esercitate con autonoma organizzazione; l'interpretazione data nel caso è che le funzioni di sindaco/revisore svolte in forma personale e senza autonoma organizzazione non rientrano nella soggezione all'imposta
Massime di principio
- L'I.R.A.P. grava sulle attività esercitate con autonoma organizzazione: per esenti le prestazioni professionali che vengono svolte in forma personale e prive di strutture/risorse organizzative autonome
- La partecipazione a collegi sindacali o l'incarico di revisore, percepiti come prestazioni personali, tende a non configurare una 'autonoma organizzazione' se il professionista non impiega una struttura, personale o mezzi organizzati specifici per quell'attività
- Per valutare la sussistenza di autonoma organizzazione considerare fattori quali: presenza di dipendenti/collaboratori stabili dedicati, uffici/segreterie organizzate, impiego di mezzi e procedure proprie, continuità e sistematicità dell'attività
- Se il professionista svolge l'attività con uno studio organizzato (personale stabile, struttura operativa, funzioni dirigenziali) la stessa potrebbe essere considerata produttiva con autonoma organizzazione e quindi assoggettata a I.R.A.P.
- La natura occasionale o accessoria di incarichi in più enti/associazioni, svolti singolarmente e senza strutture dedicate, rafforza l'esenzione dall'I.R.A.P.; in presenza di plurime attività organizzate è necessaria una valutazione concreta caso per caso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 mar 2021Sentenza del 26/03/2021 n. 80 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 26 mar 2021Sentenza del 26/03/2021 n. 82 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 26 mar 2021Sentenza del 26/03/2021 n. 417 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 26 mar 2021Sentenza del 26/03/2021 n. 421 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 26 mar 2021Sentenza del 26/03/2021 n. 425 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 26 mar 2021Sentenza del 26/03/2021 n. 1231 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →