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Sentenza

Sentenza del 26/03/2021 n. 430 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

I.R.A.P. - professionista - componente di collegio sindacale - revisore dei conti - natura personale dell'attività - è tale - debenza del tributo - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

è stato ritenuto che l'I.R.A.P. non è dovuta per l'attività svolta dal professionista come componente di collegio sindacale o revisore dei conti quando tale attività abbia carattere personale e sia esercitata senza autonoma organizzazione; conseguentemente il ricorso è stato accolto e il tributo non è stato dovuto

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il ricorrente contestava l'obbligo di pagamento dell'I.R.A.P. per i compensi percepiti in qualità di componente di collegio sindacale o revisore dei conti presso vari enti, associazioni e società, sostenendo che tali attività hanno natura personale e sono svolte senza autonoma organizzazione

Norme richiamate

  • Disciplina I.R.A.P. (principi contenuti nel D.lgs. relativo all'imposta regionale sulle attività produttive)

    la norma impone l'I.R.A.P. per le attività produttive esercitate con autonoma organizzazione; l'interpretazione data nel caso è che le funzioni di sindaco/revisore svolte in forma personale e senza autonoma organizzazione non rientrano nella soggezione all'imposta

Massime di principio

  • L'I.R.A.P. grava sulle attività esercitate con autonoma organizzazione: per esenti le prestazioni professionali che vengono svolte in forma personale e prive di strutture/risorse organizzative autonome
  • La partecipazione a collegi sindacali o l'incarico di revisore, percepiti come prestazioni personali, tende a non configurare una 'autonoma organizzazione' se il professionista non impiega una struttura, personale o mezzi organizzati specifici per quell'attività
  • Per valutare la sussistenza di autonoma organizzazione considerare fattori quali: presenza di dipendenti/collaboratori stabili dedicati, uffici/segreterie organizzate, impiego di mezzi e procedure proprie, continuità e sistematicità dell'attività
  • Se il professionista svolge l'attività con uno studio organizzato (personale stabile, struttura operativa, funzioni dirigenziali) la stessa potrebbe essere considerata produttiva con autonoma organizzazione e quindi assoggettata a I.R.A.P.
  • La natura occasionale o accessoria di incarichi in più enti/associazioni, svolti singolarmente e senza strutture dedicate, rafforza l'esenzione dall'I.R.A.P.; in presenza di plurime attività organizzate è necessaria una valutazione concreta caso per caso

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