Sentenza del 26/03/2021 n. 1231 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO CON ADESIONE - POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ICI - MANCATA INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE - CONSEGUENZE - IMPROPONIBILITA' ISTANZA - TARDIVITA' DOMANDA GIUDIZIALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: non essendo stata introdotta dal Comune la facoltà di accertamento con adesione, il contribuente non poteva avvalersi della sospensione del termine di impugnazione di cui all'art. 6 d.lgs. n. 218/1997 e il ricorso è risultato tardivo, con conseguente mancato esame del merito e conferma dell'accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento ICI. Il contribuente si è basato sull'istituto dell'accertamento con adesione per sospendere il termine di impugnazione previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 218/1997; tuttavia il Comune non aveva introdotto la disciplina comunale dell'accertamento con adesione prevista dall'art. 59 d.lgs. n. 446/1997, per cui l'accertamento con adesione non era applicabile alle imposte locali.
Norme richiamate
Art. 1 d.lgs. n. 218/1997
Stabilisce che le imposte locali (come l'ICI) non rientrano di default nell'ambito dell'accertamento con adesione; la disposizione è stata interpretata nel senso che l'accertamento con adesione è applicabile alle imposte locali solo se il Comune introduce apposita disciplina.
Art. 6 d.lgs. n. 218/1997
Prevede la sospensione del termine per impugnare in presenza di procedure conciliative/di accertamento con adesione; la Corte ha ritenuto che tale sospensione non operi se l'istituto non è stato effettivamente reso applicabile dal Comune.
Art. 59 d.lgs. n. 446/1997
Attribuisce al Comune la potestà regolamentare per introdurre l'accertamento con adesione in materia di tributi locali; la norma è stata interpretata come condizione necessaria perché il contribuente possa avvalersi dell'accertamento con adesione e delle relative conseguenze processuali.
Massime di principio
- Verificare sempre se il Comune ha emanato la disciplina comunale che introduce l'accertamento con adesione per l'imposta locale interessata: senza tale atto l'istituto non è utilizzabile dal contribuente.
- In assenza di introduzione comunale, non si applica la sospensione del termine di impugnazione prevista dall'art. 6 d.lgs. 218/1997; pertanto il termine per proporre il ricorso decorre normalmente e deve essere rispettato.
- La mancata possibilità di accesso all'accertamento con adesione può rendere tardivo e quindi inammissibile il ricorso: agire tempestivamente e non basarsi su presunte sospensioni se non formalmente previste.
- Se si intende utilizzare strumenti conciliativi o transattivi, accertare preventivamente la base normativa locale e ottenere, se possibile, forme di adesione formali che sospendano termini processuali.
- Eventuali successivi provvedimenti comunali che introdottano l'istituto non hanno effetto retroattivo sulle scadenze già mature: non si può retroagire per sanare tardività già avvenute.
- In caso di dubbio sulla tempestività, è consigliabile proporre comunque il ricorso entro il termine e, parallelamente, richiedere al Comune chiarimenti/attuazione dell'istituto per tutelare la posizione processuale.
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