Sentenza del 26/03/2021 n. 425 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - sentenza - annullamento - decisione nel merito - debenza - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto dovuta l'imposta di registro: anche una sentenza di primo grado annullata non esclude la tassazione quando, in seguito, la corte d'appello decide nel merito, poiché l'art. 38 d.P.R. 131/1986 stabilisce che gli atti nulli o annullabili vanno registrati e tassati secondo la natura dell'atto. Ne consegue l'obbligo di pagamento dell'imposta richiesto dall'amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si discuteva se fosse dovuta l'imposta di registro su una sentenza di primo grado poi annullata in appello, allorché la corte d'appello ha comunque deciso la controversia nel merito. Il ricorrente sosteneva che l'annullamento della sentenza di primo grado escludesse la debenza dell'imposta; la pubblica amministrazione richiamava l'art. 38 del d.P.R. 131/1986 secondo il quale gli atti nulli o annullabili sono soggetti a registrazione e pagamento secondo la loro natura.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986
L'art. 38 dispone che gli atti nulli o annullabili sono comunque soggetti a registrazione e pagamento in base alla natura dell'atto; la norma è stata interpretata nel senso che l'annullamento formale non elimina l'obbligo fiscale quando l'atto (qui: la sentenza) presenta la natura giuridica tassabile e produce effetti o viene sostituito da una decisione successiva sul merito.
Massime di principio
- L'annullamento formale di una sentenza di primo grado non esclude automaticamente la debenza dell'imposta di registro se la controversia viene poi decisa nel merito dall'organo d'appello.
- Per la tassazione conta la 'natura dell'atto' e gli effetti giuridici che esso produce, non solo la sua validità definitiva: atti nulli o annullabili possono comunque essere soggetti a registrazione e imposta.
- Chi contesta la pretesa tributaria deve dimostrare che l'atto non ha la natura di atto soggetto a registro o che non ha prodotto effetti tassabili; l'annullamento processuale di per sé non è sufficiente.
- In casi simili è opportuno verificare la sequenza degli atti (sentenza di primo grado, annullamento, decisione sul merito) e la presenza di effetti economico-patrimoniali precedenti o derivanti dalla decisione, perché questi elementi influenzano la tassazione.
- Per il contribuente conviene controllare se l'imposta sia già stata versata, se vi sono termini per l'azione di rimborso o per impugnare l'avviso di pagamento, e valutare la contestazione sulla qualificazione giuridica dell'atto rispetto alla normativa sull'imposta di registro.
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