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Sentenza

Sentenza del 26/03/2021 n. 421 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte sul reddito - omessa dichiarazione - accertamento d'ufficio - consegue. Accertamento d'ufficio - determinazione dell'imponibile - utilizzo di presunzioni semplici - è ammissibile - utilizzo di dati comunque raccolti - Cli.Fo. - è ammissibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con conseguente accertamento d'ufficio da parte dell'Ufficio; l'Ufficio ha determinato l'imponibile con metodo induttivo avvalendosi di presunzioni semplici e di dati raccolti (tra cui volume d'affari dichiarato, redditività media del settore e elenco clienti-fornitori)

La decisione

la sentenza ha ritenuto legittimo l'accertamento d'ufficio effettuato con metodo induttivo: è ammissibile l'uso di presunzioni semplici in caso di omessa dichiarazione e l'impiego di qualsiasi dato comunque acquisito (es. volume d'affari, redditività media di settore, elenco clienti-fornitori). Ne consegue l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente fornire elementi contrari per dimostrare che il reddito effettivo è inferiore a quello accertato dall'Ufficio

Massime di principio

  • In caso di omessa dichiarazione l'Amministrazione può utilizzare qualsiasi elemento probatorio per determinare il reddito, anche mediante metodo induttivo basato su presunzioni semplici.
  • L'impiego di dati comunque raccolti (volume d'affari dichiarato, redditività media di settore, elenco clienti-fornitori) è ammesso per la determinazione dei maggiori ricavi.
  • L'uso di presunzioni semplici nell'accertamento d'ufficio comporta l'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve fornire elementi concreti e specifici per smentire la presunzione e dimostrare un reddito inferiore.
  • Se il contribuente ha presentato la dichiarazione, le presunzioni utilizzate per rettifiche ordinarie devono normalmente rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; tali limiti si attenuano però quando la dichiarazione è omessa.
  • Per difendersi efficacemente il contribuente dovrebbe produrre documentazione probante (es. fatture, contratti, estratti conto bancari, scritture contabili) che consenta di dimostrare la non corrispondenza tra i dati utilizzati dall'Ufficio e la reale situazione reddituale.
  • Anche se ammessa l'uso di presunzioni semplici, l'accertamento deve avere un fondamento razionale e non può basarsi su elementi completamente aleatori; il contribuente può impugnare l'atto per vizio di motivazione o carenza probatoria.

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