Sentenza del 26/03/2021 n. 421 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sul reddito - omessa dichiarazione - accertamento d'ufficio - consegue. Accertamento d'ufficio - determinazione dell'imponibile - utilizzo di presunzioni semplici - è ammissibile - utilizzo di dati comunque raccolti - Cli.Fo. - è ammissibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con conseguente accertamento d'ufficio da parte dell'Ufficio; l'Ufficio ha determinato l'imponibile con metodo induttivo avvalendosi di presunzioni semplici e di dati raccolti (tra cui volume d'affari dichiarato, redditività media del settore e elenco clienti-fornitori)
La decisione
la sentenza ha ritenuto legittimo l'accertamento d'ufficio effettuato con metodo induttivo: è ammissibile l'uso di presunzioni semplici in caso di omessa dichiarazione e l'impiego di qualsiasi dato comunque acquisito (es. volume d'affari, redditività media di settore, elenco clienti-fornitori). Ne consegue l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente fornire elementi contrari per dimostrare che il reddito effettivo è inferiore a quello accertato dall'Ufficio
Massime di principio
- In caso di omessa dichiarazione l'Amministrazione può utilizzare qualsiasi elemento probatorio per determinare il reddito, anche mediante metodo induttivo basato su presunzioni semplici.
- L'impiego di dati comunque raccolti (volume d'affari dichiarato, redditività media di settore, elenco clienti-fornitori) è ammesso per la determinazione dei maggiori ricavi.
- L'uso di presunzioni semplici nell'accertamento d'ufficio comporta l'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve fornire elementi concreti e specifici per smentire la presunzione e dimostrare un reddito inferiore.
- Se il contribuente ha presentato la dichiarazione, le presunzioni utilizzate per rettifiche ordinarie devono normalmente rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; tali limiti si attenuano però quando la dichiarazione è omessa.
- Per difendersi efficacemente il contribuente dovrebbe produrre documentazione probante (es. fatture, contratti, estratti conto bancari, scritture contabili) che consenta di dimostrare la non corrispondenza tra i dati utilizzati dall'Ufficio e la reale situazione reddituale.
- Anche se ammessa l'uso di presunzioni semplici, l'accertamento deve avere un fondamento razionale e non può basarsi su elementi completamente aleatori; il contribuente può impugnare l'atto per vizio di motivazione o carenza probatoria.
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