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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18335/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con cui veniva contestato a un operatore del settore dei preziosi l’omesso versamento dell’IVA sul margine per euro 51.051, oltre interessi e sanzioni. Il contribuente aveva effettuato cessioni di materiale d’oro/semilavorati utilizzando il meccanismo del reverse charge; l’Ufficio sosteneva invece che il regime corretto fosse quello dell’inversione contabile solo se le cessioni fossero destinate a soggetti che svolgono esclusivamente attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi. Poiché i cessionari svolgevano anche attività commerciale, secondo l’Agenzia non vi sarebbe stata l’univocità della destinazione del prodotto e avrebbe dovuto applicarsi il regime del margine. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR rigettava l’appello dell’Ufficio; l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, d.P.R. 633/1972, nonché di errata interpretazione della prassi amministrativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia, ma per ragioni diverse da quelle formalmente prospettate nel ricorso. Ha affermato che, ai fini dell’applicazione del reverse charge in materia di oro/materiale d’oro/prodotti semilavorati, è decisivo verificare le caratteristiche oggettive del bene ceduto, in particolare il suo tenore/purezza e la sua non immediata destinazione al consumo, e non la qualifica o l’attività del cessionario, né il fatto che la trasformazione sia eseguita direttamente da quest’ultimo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria per un nuovo esame, da compiersi accertando le caratteristiche dei prodotti oggetto delle cessioni alla luce dei principi indicati, e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    "in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento ... nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario"

    La norma sul reverse charge si applica alle cessioni di oro da investimento, materiale d’oro e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi; il criterio rilevante è oggettivo, fondato sulle caratteristiche del bene e sulla sua destinazione non immediata al consumo, non sulla sola qualità del cessionario.

  • art. 1, legge 17 gennaio 2000, n. 7

    "ai fini della presente legge con il termine \"oro\" si intende: a) l'oro da investimento ...; b) il materiale d'oro ... ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza"

    La definizione normativa distingue oro da investimento e materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale; tale distinzione è richiamata per chiarire l’oggetto delle cessioni cui può applicarsi il regime di inversione contabile.

  • art. 198, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE

    "quando una cessione di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi o una cessione di oro da investimento ... è effettuata da un soggetto passivo (...), gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta"

    La norma unionale legittima il meccanismo di inversione contabile per le cessioni di oro e materiali/semilavorati d’oro indicati; va interpretata restrittivamente come eccezione al principio generale, ma senza svuotarne la funzione antifrode.

  • art. 199, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

    "Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni: ... d) cessioni di materiali di recupero ..."

    La disposizione è richiamata come quadro sistematico della disciplina unionale sull’inversione contabile per operazioni considerate a rischio di evasione.

  • art. 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

    "costituisce \"cessione di beni\" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario"

    Il riferimento alla nozione di cessione di beni serve a confermare che ciò che rileva è l’oggetto materiale dell’operazione e il trasferimento del potere di disporne, non la struttura organizzativa del cessionario.

  • art. 193, direttiva 2006/112/CE

    È il principio generale secondo cui l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua la cessione; l’art. 198, paragrafo 2, ne costituisce eccezione da interpretare in senso stretto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    La censura è stata veicolata come violazione/falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel regime del reverse charge per cessioni di oro, materiale d’oro e prodotti semilavorati, la verifica decisiva riguarda le caratteristiche oggettive del bene ceduto, in particolare purezza/tenore del metallo e destinazione non immediata al consumo, non la sola qualifica professionale del cessionario.
  • L’applicazione dell’inversione contabile non richiede che la trasformazione del materiale sia eseguita direttamente dal cessionario; è sufficiente che il bene presenti i requisiti normativi e sia destinato a un successivo ciclo di lavorazione.
  • Le disposizioni sul reverse charge, in quanto eccezioni al principio generale di imputazione dell’IVA al cedente, vanno interpretate restrittivamente, ma in modo coerente con la loro finalità antifrode e senza introdurre requisiti non previsti dal testo normativo.
  • Il giudice di merito, per stabilire il corretto regime IVA, deve accertare in modo completo e motivato le caratteristiche dei prodotti oggetto delle cessioni, sulla base di tutti gli elementi istruttori disponibili, senza arrestarsi a indici formali come l’iscrizione del cessionario come operatore del mercato dell’oro.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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