Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 105/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento -a) del provvedimento -OMISSIS-, notificato a mani al ricorrente il 18.4.2025, con cui il Questore della Provincia di Vercelli ha decretato che "l'istanza presentata da VARALDA Franco intesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto fucile uso tiro a volo non è accolta"; -b) e di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato, ivi compresa la nota del 1.4.2025 con cui la Questura di Vercelli, a norma dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha comunicato al dottor-OMISSIS- che "quest'ufficio sta valutando l'eventuale applicazione … del diniego della licenza di porto di fucile uso tiro a volo, poiché dal verbale di Collegio Medico Legale, redatto dalla Commissione Medica di Vercelli (VC) datato 6 marzo 2025, è emerso che la S.V. è idoneo per la licenza di porto di fucile solo per l'esercizio dello sport tiro a volo in posizione statica da rivedere tra dodici (12) mesi", previa, occorrendo, disapplicazione della circolare del Ministero dell'Interno 31.1.2022, n. 557, richiamata dalla Questura di Vercelli a preteso fondamento dei provvedimenti sopra indicati.

Giustizia amministrativa202501457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, fondato sulla durata annuale della certificazione sanitaria rispetto alla durata quinquennale ordinaria della licenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare di porto d’armi uso caccia da circa cinquant’anni e regolarmente autorizzato sino al 2024, aveva ricevuto un giudizio di non idoneità sanitaria al rinnovo del porto d’armi uso caccia, impugnato separatamente. Per il rilascio del porto di fucile uso tiro a volo aveva invece ottenuto, il 6 marzo 2025, un giudizio di idoneità sanitaria limitato all’esercizio del tiro a volo in posizione statica, con rivalutazione dopo dodici mesi. La Questura, richiamando la circolare del Ministero dell’Interno del 31 gennaio 2022, aveva ritenuto ostativa la durata annuale della certificazione, poiché inferiore alla durata quinquennale della licenza, e aveva qualificato la richiesta come prima istanza per il diverso uso tiro a volo. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1 della legge n. 323/1969, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, erronea valutazione e difetto di istruttoria; ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 10-bis e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per mancata considerazione e adeguata motivazione sulle osservazioni presentate, nonché la violazione degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, in assenza di abuso dell’autorizzazione, precedenti penali o altre ragioni di ordine pubblico ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto pacifico che il ricorrente disponesse di un giudizio sanitario positivo, sebbene valido soltanto fino al 6 marzo 2026, e che non gli fossero mai stati contestati abusi o problematiche penali. L’art. 1 della legge n. 323/1969 stabilisce che la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo dura cinque anni, ma non qualifica tale durata come termine minimo inderogabile né distingue tra primo rilascio e rinnovi. La durata quinquennale è quindi un termine ordinario, compatibile con una durata inferiore quando ciò sia imposto dalla certificazione sanitaria. La circolare ministeriale, in quanto atto interpretativo e interno, non può introdurre una restrizione non prevista dalla legge. Anche ammettendo la legittimità di un orientamento prudenziale per le prime autorizzazioni a favore di soggetti privi di precedenti esperienze, tale ratio non è applicabile a chi sia stato titolare di porto d’armi per circa cinquant’anni: il diverso uso richiesto non rende il richiedente un neofita e non elimina l’affidamento maturato. In assenza di ragioni di ordine pubblico e alla luce dell’idoneità sanitaria, l’amministrazione non poteva negare in radice l’autorizzazione solo perché la certificazione aveva durata inferiore al quinquennio. Il primo motivo è stato ritenuto fondato e ha assorbito le ulteriori censure. L’amministrazione dovrà rivalutare tempestivamente la posizione e consentire, ricorrendone i presupposti, l’autorizzazione per il periodo attestato dalle certificazioni sanitarie positive, anche se inferiore a cinque anni. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 323/1969

    la licenza [di porto di fucile per uso tiro a volo] ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio

    La durata quinquennale della licenza è un termine ordinario e non un termine minimo inderogabile; la norma non distingue tra primo rilascio e rinnovo e non impedisce una durata concretamente limitata dalla certificazione sanitaria.

  • art. 4 d.lgs. 104/2018

    Ha modificato la disciplina richiamata in tema di durata quinquennale della licenza di porto di fucile.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato invocato per contestare la mancata considerazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di diniego; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato richiamato in relazione al difetto di motivazione del provvedimento; la censura è stata assorbita per effetto dell’accoglimento del primo motivo.

  • artt. 11 e 43 r.d. 773/1931

    Sono stati invocati in relazione ai presupposti per il diniego delle autorizzazioni di polizia, ma le relative censure non sono state esaminate perché assorbite.

  • circolare Ministero dell’Interno 31 gennaio 2022, n. 557

    La circolare può esprimere un indirizzo prudenziale per le prime autorizzazioni, ma, in quanto interpretazione amministrativa, resta subordinata alla legge e non può essere applicata a un precedente titolare di porto d’armi come se fosse un neofita.

Massime di principio

  • La durata quinquennale prevista per la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo costituisce una durata ordinaria e non un termine minimo inderogabile; pertanto, l’autorizzazione può essere rilasciata per un periodo inferiore quando la certificazione sanitaria positiva abbia durata limitata.
  • Un indirizzo ministeriale di natura circolare non può introdurre, per il rilascio di un’autorizzazione di polizia, una restrizione non prevista dalla legge né trasformare la durata ordinaria stabilita dalla legge in un requisito minimo inderogabile.
  • La ratio prudenziale eventualmente posta a fondamento del diniego delle prime istanze di porto d’armi, in presenza di certificazioni sanitarie temporalmente limitate, non è automaticamente applicabile a chi abbia già esercitato per lungo tempo la titolarità di un porto d’armi, anche se richieda un’autorizzazione per un diverso uso.
  • In assenza di contestazioni relative ad abuso dell’arma, precedenti penali o altre ragioni di ordine pubblico, e in presenza di un giudizio sanitario positivo seppur temporalmente limitato, l’amministrazione non può negare il rilascio del porto d’armi esclusivamente perché la certificazione ha durata inferiore a quella ordinaria della licenza.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.