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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2392

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2392 della Commissione, del 10 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi importatori esportatori

Normativa europea32024R2392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime antidumping già vigente sugli elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina, riconoscendo a Suzhou DTFLOCK Precision Fastener Co., Ltd. lo status di nuovo produttore esportatore. Dopo verifiche documentali, consultazione di banche dati e controllo incrociato a distanza, la Commissione ha concluso che la società soddisfa le tre condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento iniziale. Ne deriva l’inserimento della società nell’allegato del regolamento (UE) 2022/191 con il codice addizionale TARIC 89CE e l’applicazione del dazio del 39,6%.

Modifica del dazio antidumping definitivo applicabile a un nuovo produttore esportatore cinese di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio, con inserimento di Suzhou DTFLOCK Precision Fastener Co., Ltd. nell’elenco dei soggetti soggetti all’aliquota del 39,6%.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/191. Incide specificamente sulla posizione di un nuovo produttore esportatore, Suzhou DTFLOCK Precision Fastener Co., Ltd., a cui viene riconosciuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e quindi l’aliquota del 39,6% applicabile alle società cinesi che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione. Non introduce esclusioni generali, ma opera come modifica puntuale dell’allegato del regolamento iniziale.

Modifica del dazio antidumping definitivo per un nuovo produttore esportatore cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2392 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 in materia di dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 e si fonda sull’articolo 2 del regolamento iniziale, che consente di riconoscere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori qualora siano soddisfatte specifiche condizioni probatorie.

Contesto della misura antidumping

Il regolamento iniziale del 16 febbraio 2022 aveva istituito dazi antidumping differenziati: aliquote individuali per i produttori nel campione, aliquota del 39,6% per i produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione e aliquota nazionale dell’86,5% per i soggetti non collaboranti. Il presente atto non rivede l’impianto complessivo della disciplina, ma interviene per aggiornare l’elenco dei soggetti beneficiari dell’aliquota del 39,6%.

Procedura seguita dalla Commissione

Su richiesta presentata il 25 settembre 2023 da Suzhou DTFLOCK Precision Fastener Co., Ltd., la Commissione ha avviato una verifica istruttoria volta ad accertare il rispetto delle tre condizioni previste per i nuovi produttori esportatori. A tal fine ha trasmesso un questionario, richiesto documentazione integrativa, informato l’industria dell’Unione e acquisito informazioni da banche dati commerciali e da fonti pubblicamente disponibili. La verifica è stata completata con un controllo incrociato a distanza effettuato il 23 e 24 aprile 2024.

Verifica delle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

La Commissione ha ritenuto provato che la società non aveva esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1º luglio 2019 e il 30 giugno 2020, e che aveva iniziato a esportare solo nel 2021. Ha altresì escluso l’esistenza di collegamenti con esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure antidumping che avessero potuto collaborare all’inchiesta iniziale. Infine, ha accertato esportazioni nell’Unione a partire da marzo 2021, supportate da documenti di spedizione e confermate dai rendiconti finanziari della società.

Esito e modifica dell’allegato

Sulla base di tali elementi, la Commissione ha concluso che tutte le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori risultano soddisfatte. Suzhou DTFLOCK Precision Fastener Co., Ltd. viene pertanto soggetta al dazio del 39,6% applicabile alle società cinesi collaboranti non incluse nel campione e viene inserita nell’allegato del regolamento (UE) 2022/191 con il codice addizionale TARIC 89CE.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Presupposto normativo e misura antidumping vigente

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. Nel regolamento iniziale erano previste aliquote individuali per i produttori esportatori inclusi nel campione tra il 22,1% e il 48,8%, un’aliquota del 39,6% per i produttori esportatori che avevano համագործorato ma non erano nel campione, e un’aliquota nazionale dell’86,5% per gli operatori non collaboranti.

Condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

Richiamando l’articolo 2 del regolamento iniziale, la Commissione conferma che un nuovo produttore esportatore può ottenere l’aliquota del 39,6% se dimostra cumulativamente: assenza di esportazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1º luglio 2019 - 30 giugno 2020); assenza di collegamenti con esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure e che avrebbero potuto collaborare all’inchiesta; effettiva esportazione nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta o assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi.

Esame della domanda di Suzhou DTFLOCK Precision Fastener Co., Ltd.

La società ha presentato domanda il 25 settembre 2023. La Commissione ha inviato un questionario, chiesto integrazioni documentali, informato l’industria dell’Unione e consultato le banche dati Orbis, Quichacha e Aliyun, oltre a informazioni pubblicamente disponibili online. È stato inoltre svolto un controllo incrociato a distanza nei giorni 23 e 24 aprile 2024.

Accertamento delle tre condizioni

La Commissione ha accertato che la società non esportava il prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, essendo stata costituita nel 2015 e avendo iniziato a esportare nel 2021; ha inoltre verificato che non è collegata ad altri esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure; infine, ha constatato esportazioni nell’Unione a partire da marzo 2021, con documentazione di spedizioni significative e riscontri nei rendiconti finanziari.

Effetti della decisione e modifica dell’allegato

Poiché risultano soddisfatte tutte e tre le condizioni, la Commissione concede a Suzhou DTFLOCK Precision Fastener Co., Ltd. il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e la assoggetta al dazio antidumping del 39,6% applicabile alle società collaboranti non incluse nel campione. L’allegato del regolamento (UE) 2022/191 è quindi modificato inserendo la nuova riga relativa alla società con codice addizionale TARIC 89CE.

Pubblicazione, entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento è stato adottato il 10 settembre 2024, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingpolitica commercialedifesa commercialeimportazioni

Testo integrale

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