Regolamento (UE) 2024/2391
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2391 della Commissione, del 10 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione, alcune notifiche alla Commissione di informazioni e documenti nel settore dei mercati agricoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e semplifica il sistema di notifiche degli Stati membri alla Commissione in materia di mercati agricoli, intervenendo sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. Le modifiche riguardano sia la periodicità sia il contenuto di numerose comunicazioni, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei dati, la comparabilità e la trasparenza del mercato, riducendo al contempo gli oneri amministrativi. Sono introdotti nuovi obblighi di notifica per patate da consumo, prezzi al dettaglio di alcuni ortofrutticoli, canapa, produzioni ortofrutticole destinate al consumo fresco e dati vitivinicoli più dettagliati, oltre a revisioni per zucchero, riso, sementi certificate, latte, olio d’oliva, carni e pollame.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 razionalizzando e aggiornando gli obblighi di notifica e comunicazione degli Stati membri nei mercati agricoli, con nuove/nuove modalità di trasmissione di dati su prezzi, scorte e produzione per vari settori.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito delle notifiche alla Commissione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli. Riguarda in particolare i settori di zucchero, ortofrutticoli, patate, banane, olio d’oliva, latte e prodotti lattiero-caseari, carni, pollame, vino, riso, sementi certificate, fibre tessili e canapa. Alcuni obblighi si applicano solo agli Stati membri interessati o produttori secondo soglie e criteri specifici; sono previste esclusioni o differenziazioni, ad esempio per la pubblicazione dei dati sullo zucchero negli Stati membri con meno di tre operatori economici e per taluni prodotti/mercati con raccolta dati limitata. Il regolamento è direttamente applicabile e introduce date differenziate di applicazione per i nuovi obblighi informativi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2391 della Commissione
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, che disciplina le notifiche degli Stati membri alla Commissione in materia di mercati agricoli ai fini del monitoraggio e della trasparenza del mercato. L’intervento risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di semplificare gli obblighi informativi, migliorare la qualità dei dati e adattare il sistema alle difficoltà operative emerse in alcuni settori.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il ruolo essenziale degli obblighi di comunicazione per garantire applicazione corretta della normativa e trasparenza dei mercati, ma sottolinea la necessità di limitarne gli oneri amministrativi. Le modifiche tengono conto delle esperienze maturate con gli aggiornamenti introdotti nel 2019 e nel 2022, nonché delle esigenze di maggiore dettaglio informativo in alcuni comparti, come zucchero, ortofrutticoli, vino e riso.
Ambito di applicazione
Il regolamento incide sulle modalità di notifica alla Commissione previste dal regolamento (UE) 2017/1185, nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli. I settori interessati comprendono, tra gli altri, zucchero, ortofrutticoli e patate, banane, olio d’oliva, latte e derivati, carni, pollame, vino, riso, sementi certificate, lino, cotone e canapa. Alcuni obblighi sono limitati a determinati Stati membri produttori o a quelli che superano specifiche soglie di produzione o commercializzazione.
Fonte e metodologia delle notifiche
L’articolo 9 del regolamento 2017/1185 è modificato per precisare che gli Stati membri devono notificare entro sei mesi dalla decorrenza dell’obbligo la fonte e la metodologia impiegate per determinare i prezzi e i quantitativi comunicati. Le informazioni devono includere i mercati rappresentativi e i coefficienti di ponderazione. Ogni modifica metodologica deve essere comunicata tempestivamente, al più tardi con la prima trasmissione di dati basata sulla nuova fonte o metodologia, con l’obiettivo di garantire stabilità e continuità delle serie storiche.
Zucchero: nuove regole su pubblicazione e prezzi di acquisto
Per la produzione di zucchero, il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 4 prevede che, negli Stati membri con meno di tre operatori economici, la regola generale sulla pubblicazione non si applichi se lo Stato membro accetta la pubblicazione da parte della Commissione. In ogni caso, la Commissione non pubblica questi dati prima del mese di marzo della campagna di commercializzazione successiva. Nell’allegato II, punto 3, è inoltre richiesto che i prezzi di acquisto di zucchero e melassa siano notificati come medie ponderate e accompagnati dai quantitativi totali per tipologia di operatore; la notifica è mensile, entro il giorno 25 del mese successivo.
Ortofrutticoli, patate e banane
Il sistema di notifiche per ortofrutticoli, banane e patate viene ampliato e reso più omogeneo. Nell’allegato I, punto 5, sono disciplinati i prezzi rappresentativi degli ortofrutticoli e delle patate da consumo destinate al fresco, i prezzi all’ingrosso delle banane gialle e i prezzi franco azienda di vari prodotti freschi. Per le patate da consumo la notifica riguarda solo prodotti destinati al consumatore allo stato fresco, con specifiche dimensionali e in imballaggi inferiori a 10 kg.
Nell’allegato II, punto 8, si introducono: i prezzi di prodotti ortofrutticoli biologici freschi, i prezzi delle banane verdi, i prezzi franco azienda dei prodotti destinati alla trasformazione, i prezzi di acquisto al dettaglio e i prezzi di vendita al dettaglio di pomodori, mele, arance, pesche, pesche noci e, per le banane gialle, anche di taluni Stati membri con elevato volume medio annuo di commercializzazione. Le notifiche sono in gran parte mensili entro il giorno 25 del mese successivo; per le banane verdi sono previste scadenze trimestrali/periodiche specifiche (15 giugno, 15 ottobre e 15 febbraio).
Prezzi al dettaglio e prezzi di acquisto in altri settori alimentari
L’allegato II introduce anche i prezzi di acquisto al dettaglio per l’olio d’oliva vergine ed extra vergine, con notifica mensile entro il 25 del mese successivo, e sopprime la sezione sui prezzi di acquisto delle fibre di lino. Sono inoltre introdotti prezzi di acquisto per burro e formaggi pertinenti nel settore latte e prodotti lattiero-caseari, per carne macinata di suino e bovino nel settore carni, e per polli interi di categoria A e petti di pollo nel settore pollame. In tutti questi casi la periodicità è mensile, con notifica entro il 25 del mese successivo.
Vino: maggiore dettaglio su prezzi, vini biologici e giacenze
Il settore vitivinicolo è oggetto di una riforma più articolata. L’allegato II, punto 6, distingue tra vino, vino spumante e vino biologico, con classificazioni per colore e per categorie di denominazione o indicazione geografica. I prezzi sono notificati come medie ponderate nazionali mensili, espresse per ettolitro, e devono essere riferiti a mercati vitivinicoli rappresentativi che coprano almeno il 70 % della produzione nazionale per le categorie ordinarie e almeno il 50 % per i vini biologici. Le informazioni per vini spumanti e vini biologici sono ulteriormente dettagliate.
Nell’allegato III, punto 7, la disciplina della produzione vitivinicola e delle giacenze viene aggiornata: le giacenze devono essere notificate con un riepilogo delle dichiarazioni al 31 luglio e con riepiloghi trimestrali al 31 ottobre, 31 gennaio e 30 aprile, distinti per colore e per tipo di prodotto. Sono previsti termini specifici per le dichiarazioni definitive di produzione, per il riepilogo delle giacenze e per il bilancio finale della campagna di commercializzazione precedente.
Riso e sementi certificate
Per il riso, l’allegato III, punto 1a, richiede dati su superficie coltivata, resa agronomica, produzione di risone, uso interno e scorte mensili totali di Japonica e Indica. Le scorte devono essere comunicate entro la fine di ogni mese per il mese precedente. Per le sementi certificate, il periodo di notifica viene riorganizzato in funzione del ciclo colturale: entro il 15 novembre, il 15 gennaio e in finestre specifiche tra fine febbraio e fine settembre, quanto prima dopo la raccolta e prima della semina, per le scorte. Gli Stati membri devono inoltre indicare la data prevista di comunicazione di metà anno per ciascuna coltura nella metodologia notificata alla Commissione.
Piante tessili e canapa
Il punto 3 dell’allegato III viene sostituito per includere in modo unitario lino, cotone e canapa. Per ciascun comparto sono previsti dati su superfici, produzione e prezzi medi ponderati franco fabbrica; per il lino sono richiesti anche i prezzi delle fibre lunghe, mentre per il cotone il prezzo medio del cotone non sgranato. La notifica è annuale entro il 31 ottobre. Per la canapa, la disciplina è allineata a quella degli altri settori tessili, con l’obiettivo di migliorarne la trasparenza di mercato.
Nuovo obbligo sui quantitativi di ortofrutticoli freschi
È introdotto il nuovo punto 7 bis dell’allegato III, che impone la notifica dei quantitativi prodotti di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci destinati al consumo allo stato fresco. La notifica è annuale, con scadenza al 31 marzo dell’anno N+1 per mele, arance, pesche e pesche noci, e al 31 maggio dell’anno N+1 per i pomodori. L’obbligo riguarda gli Stati membri elencati nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La maggior parte delle modifiche agli allegati si applica dal 18 dicembre 2024, ma con scadenze differite per specifici nuovi obblighi: patate da consumo e prezzi di vendita al dettaglio dal 18 marzo 2025; prezzi del vino e della canapa dal 1° ottobre 2025; produzione vitivinicola e situazione del mercato dal 1° luglio 2025; quantitativi di ortofrutticoli destinati al consumo fresco dal 1° marzo 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Finalità della revisione degli obblighi di notifica
Il regolamento interviene sul sistema di raccolta e pubblicazione delle informazioni di mercato previsto dal regolamento (UE) 2017/1185. Le modifiche sono motivate dall’esigenza di razionalizzare gli obblighi di comunicazione, migliorare la qualità e la comparabilità dei dati e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo la trasparenza dei mercati agricoli.
Modifica della disciplina sulla pubblicazione dei dati sullo zucchero
È introdotta una deroga all’articolo 4 per la produzione di zucchero negli Stati membri con meno di tre operatori economici, a condizione che lo Stato membro consenta alla Commissione di pubblicare tali informazioni. La Commissione non pubblica comunque questi dati prima del mese di marzo della campagna di commercializzazione successiva a quella considerata.
Chiarimento su fonte e metodologia dei dati
L’articolo 9 è riscritto per imporre agli Stati membri di notificare alla Commissione la fonte e la metodologia usate per determinare i prezzi forniti entro sei mesi dalla data di applicazione dell’obbligo di notifica. Le notifiche devono includere anche i mercati rappresentativi individuati e i relativi coefficienti di ponderazione; ogni modifica delle informazioni va comunicata al più tardi al momento della prima trasmissione di dati con la nuova fonte o metodologia.
Razionalizzazione delle notifiche per prezzi e quantitativi nei vari settori
Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2017/1185 sono modificati per sopprimere o ridurre alcuni obblighi di prezzo di acquisto e per introdurre nuove notifiche mensili o annuali. Tra gli interventi principali vi sono la soppressione di alcune sezioni sui prezzi di acquisto per olio d’oliva, carni, latte e prodotti lattiero-caseari e carni di volatili, nonché la revisione delle modalità di notifica per zucchero, vino, ortofrutticoli, patate, banane, riso, sementi certificate, fibre tessili e canapa.
Nuovi obblighi su ortofrutticoli, patate e banane
Vengono aggiornati i dati da notificare per ortofrutticoli, banane e patate, includendo i prezzi di acquisto al dettaglio e, per gli ortofrutticoli biologici, anche i prezzi di vendita al dettaglio. Le patate da consumo sono espressamente incluse tra i prodotti oggetto di notifica dei prezzi. Per le banane verdi e gialle sono previste regole specifiche di selezione degli Stati membri e di periodicità delle notifiche.
Revisione degli obblighi su zucchero, olio d’oliva, latte, carni e pollame
Per lo zucchero è richiesta la notifica dei prezzi di acquisto ponderati e dei relativi quantitativi per tipologia di operatore; per l’olio d’oliva si introduce la notifica dei prezzi di acquisto al dettaglio di olio vergine ed extra vergine. Per latte e prodotti lattiero-caseari si aggiungono prezzi di acquisto al dettaglio di burro e formaggi pertinenti. Per carni e pollame sono introdotti nuovi prezzi di acquisto al dettaglio rispettivamente per carne macinata di suino e bovino, e per polli interi di categoria A e petti di pollo.
Nuova disciplina per il vino
La notifica dei prezzi del vino è ampliata e dettagliata, includendo vini, vini spumanti e vini biologici, con classificazione per colore, denominazione e indicazione geografica. La selezione dei mercati rappresentativi deve coprire almeno il 70 % della produzione nazionale per le categorie ordinarie e almeno il 50 % per i vini biologici. Sono inoltre aggiornate le regole sulla notifica delle giacenze, che passano da una logica annuale a una anche trimestrale.
Riso e sementi certificate
Per il riso, la notifica si concentra sui livelli mensili complessivi delle scorte di Japonica e Indica, oltre a superficie, resa, produzione e uso interno annuale. Per le sementi certificate è ridefinito il calendario di notifica, includendo la comunicazione delle scorte in finestre temporali collegate alla raccolta e alla semina, con data prevista da indicare nella metodologia e comunque non oltre settembre.
Piante tessili e canapa
Il punto sulle piante tessili viene riformulato per includere lino, cotone e canapa con dati su superfici, produzione e prezzi medi ponderati. Per la canapa si estende il livello di trasparenza previsto per gli altri settori tessili; in parallelo la notifica mensile dei prezzi medi franco fabbrica del lino viene trasformata in notifica annuale.
Nuovo obbligo sui quantitativi prodotti di ortofrutticoli destinati al fresco
È introdotto un nuovo punto 7 bis nell’allegato III che impone la notifica dei quantitativi prodotti di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci destinati al consumo allo stato fresco. Le notifiche sono annuali, con scadenze differenziate per i pomodori e per gli altri prodotti, e valgono per gli Stati membri elencati nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, punto 3, si applica dal 18 dicembre 2024; diversi nuovi obblighi decorrono da date successive specifiche: 18 marzo 2025 per patate da consumo e prezzi di vendita al dettaglio; 1° luglio 2025 per la notifica su produzione vitivinicola e situazione del mercato; 1° ottobre 2025 per i prezzi del vino e della canapa; 1° marzo 2026 per i quantitativi ortofrutticoli destinati al consumo fresco.
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