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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2591

Regolamento (UE) 2024/2591 del Consiglio, del 10 settembre 2024, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029)

Normativa europea32024R2591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la distribuzione tra alcuni Stati membri delle possibilità di pesca previste dal nuovo protocollo UE-Guinea-Bissau 2024-2029. Le quote sono ripartite per specie demersali e per specie altamente migratorie, con indicazione puntuale delle capacità di pesca attribuite a ciascuno Stato membro interessato. Il testo dà attuazione immediata al protocollo, in considerazione dell'urgenza economica e dell'applicazione provvisoria a decorrere dal 18 settembre 2024. La disciplina ha natura meramente distributiva e non istituisce nuovi meccanismi autorizzatori o sanzionatori.

Ripartizione tra alcuni Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione 2024-2029 dell'accordo UE-Guinea-Bissau in materia di pesca.

Ambito di applicazione

Si applica alle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029), con riferimento alla loro ripartizione tra gli Stati membri interessati. Riguarda le attività di pesca delle specie demersali e delle specie altamente migratorie, nei limiti quantitativi e numerici fissati dagli articoli 2 e 3. Il regolamento si applica dal 18 settembre 2024, in coerenza con l'applicazione provvisoria del protocollo, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le ripartizioni previste interessano, in concreto, solo Spagna, Grecia, Portogallo e Italia per le specie demersali, e Spagna, Francia e Portogallo per le specie altamente migratorie.

Ripartizione delle possibilità di pesca UE-Guinea-Bissau (2024-2029)

Il regolamento disciplina la ripartizione, tra alcuni Stati membri, delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione 2024-2029 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau. Il testo si inserisce nel quadro dell'accordo già in vigore dal 15 aprile 2008, il cui precedente protocollo è scaduto il 14 giugno 2024; la nuova disciplina è adottata per assicurare continuità alle attività di pesca dell'Unione nella zona della Guinea-Bissau.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare il nuovo protocollo, poi siglato il 16 maggio 2024 e firmato il 18 settembre 2024 con decisione del Consiglio adottata il 10 settembre 2024. La ripartizione delle possibilità di pesca deve avvenire nel rispetto dei pareri scientifici e delle raccomandazioni del comitato scientifico misto, nonché delle raccomandazioni e risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico. È sottolineata l'urgenza delle misure, data l'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nell'area e l'esigenza di ridurre al minimo l'interruzione delle operazioni.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente la distribuzione delle possibilità di pesca previste dal protocollo 2024-2029 tra gli Stati membri interessati. La ripartizione opera per l'intera durata di applicazione del protocollo e concerne due grandi categorie: le specie demersali e le specie altamente migratorie. Il testo non introduce criteri generali di accesso alle acque, ma si limita ad assegnare quantitativi e capacità di pesca già determinati dal protocollo.

Ripartizione delle specie demersali

Per le specie demersali, il regolamento distingue due tipi di attività:

  • pescherecci da traino congelatori per la cattura di gamberetti: Spagna 2 500 TSL, Grecia 140 TSL, Portogallo 1 060 TSL;
  • pescherecci da traino congelatori per la cattura di pesci e cefalopodi: Spagna 2 900 TSL, Grecia 225 TSL, Italia 375 TSL.

Le quantità sono espresse in TSL e costituiscono il contingente assegnato ai singoli Stati membri per la durata del protocollo.

Ripartizione delle specie altamente migratorie

Per le specie altamente migratorie, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del protocollo, la ripartizione è effettuata per tipologia di nave:

  • tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangaro di superficie: Spagna 14 unità, Francia 12 unità, Portogallo 2 unità;
  • tonniere con lenze e canne: Spagna 10 unità, Francia 3 unità.

In questo caso il parametro di ripartizione non è un quantitativo espresso in tonnellate, ma il numero di unità autorizzate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 18 settembre 2024, in coerenza con la firma del protocollo e la sua applicazione provvisoria. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nell'ordinamento interno senza bisogno di recepimento.

Disposizioni principali

Ripartizione delle possibilità di pesca

L'articolo 1 dispone che le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell'accordo UE-Guinea-Bissau (2024-2029) siano ripartite tra gli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3, per tutta la durata di applicazione del protocollo.

Specie demersali

L'articolo 2 ripartisce le possibilità di pesca per le specie demersali tra pescherecci da traino congelatori per la cattura di gamberetti e per la cattura di pesci e cefalopodi. Per i gamberetti: Spagna 2 500 TSL, Grecia 140 TSL, Portogallo 1 060 TSL. Per pesci e cefalopodi: Spagna 2 900 TSL, Grecia 225 TSL, Italia 375 TSL.

Specie altamente migratorie

L'articolo 3 ripartisce le possibilità di pesca per le specie altamente migratorie, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del protocollo. Per tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangaro di superficie: Spagna 14 unità, Francia 12 unità, Portogallo 2 unità. Per tonniere con lenze e canne: Spagna 10 unità, Francia 3 unità.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione a decorrere dal 18 settembre 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaaccordi internazionaliripartizione di quoterelazioni esterne dell'unione europea

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