Regolamento (UE) 2024/2465
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2465 della Commissione, del 10 settembre 2024, che modifica i regolamenti concernenti misure restrittive e stabilisce un elenco unico per gli allegati di tali regolamenti contenente gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/2465 uniforma e aggiorna i recapiti delle autorità nazionali competenti e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione relativi a un ampio numero di regimi sanzionatori UE. La misura è di natura essenzialmente tecnica e sostitutiva: non modifica le sanzioni di merito, ma consolida in un elenco unico le informazioni operative contenute negli allegati dei regolamenti interessati. Gli allegati dei regolamenti elencati vengono pertanto sostituiti con il testo allegato al nuovo regolamento. L’atto si applica in modo immediato e uniforme in tutta l’Unione.
Aggiornamento e armonizzazione degli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e dell’indirizzo per le notifiche alla Commissione nei regolamenti UE in materia di misure restrittive (sanzioni).
Ambito di applicazione
Si applica ai regolamenti dell’Unione che istituiscono misure restrittive nei confronti di persone, entità o organismi in specifici contesti geografici o tematici. Il regolamento non incide sul contenuto sostanziale delle sanzioni, ma sostituisce gli allegati di numerosi regolamenti del Consiglio con un elenco unico degli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e con l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento degli estremi delle autorità competenti nei regimi sanzionatori UE
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2465 ha una funzione essenzialmente tecnica e coordinativa: aggiorna e armonizza gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea nell’ambito di numerosi regolamenti UE sulle misure restrittive. Il considerando evidenzia l’esigenza di uniformare tali informazioni operative, sostituendo i molteplici elenchi nazionali sparsi nei singoli atti con un elenco unico.
Ambito e finalità
L’intervento non modifica il contenuto sostanziale delle sanzioni o dei divieti previsti dai regolamenti richiamati, ma incide esclusivamente sugli allegati relativi ai contatti delle autorità nazionali competenti e ai riferimenti per le comunicazioni alla Commissione. Il nuovo elenco unico sostituisce gli elenchi specifici contenuti nei regolamenti elencati nel testo, che coprono regimi sanzionatori relativi a terrorismo, proliferazione, conflitti regionali, violazioni dei diritti umani, attacchi informatici e altre situazioni di crisi internazionale.
Regolamenti interessati e tecnica di modifica
Gli articoli 1-47 dispongono la sostituzione di specifici allegati dei regolamenti del Consiglio con il testo allegato al regolamento di esecuzione. La modifica riguarda, tra gli altri, i regimi concernenti Al-Qaeda/ISIL, Somalia, Iraq, Zimbabwe, Repubblica democratica del Congo, Libano, Bielorussia, Tunisia, Iran, Afghanistan, Siria, Ucraina, Crimea e Sebastopoli, Russia, Yemen, Sud Sudan, Burundi, Libia, Repubblica popolare democratica di Corea, Mali, Venezuela, armi chimiche, attacchi informatici, Nicaragua, Turchia nel Mediterraneo orientale, diritti umani, Guinea-Bissau, Myanmar/Birmania, Haiti, Moldova, Sudan, Niger, Guatemala, Hamas e Jihad islamica palestinese.
Allegato unico: autorità nazionali e notifiche alla Commissione
L’allegato riporta per ciascuno Stato membro un riferimento istituzionale, normalmente tramite pagina web ufficiale, in materia di sanzioni internazionali o misure restrittive. Per le notifiche alla Commissione europea è indicato un unico recapito centralizzato presso la Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA), in Rue de Spa 2/Spastraat 2, 1049 Bruxelles/Brussel, con l’indirizzo e-mail relex-sanctions@ec.europa.eu.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 48 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme sull’operatività dei regimi sanzionatori interessati.
Disposizioni principali
Finalità di armonizzazione degli estremi delle autorità competenti
Il regolamento è adottato per armonizzare e aggiornare gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri indicati nei regolamenti sulle misure restrittive, predisponendo un elenco unico valido per i diversi regimi sanzionatori.
Sostituzione degli allegati dei regolamenti sanzionatori
Gli articoli 1-47 sostituiscono gli allegati di numerosi regolamenti del Consiglio con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. La sostituzione riguarda, tra gli altri, i regolamenti n. 2580/2001, n. 881/2002, n. 147/2003, n. 1210/2003, n. 314/2004, n. 1183/2005, n. 305/2006, n. 765/2006, n. 1412/2006, n. 1284/2009, n. 356/2010, n. 101/2011, n. 359/2011, n. 753/2011, n. 36/2012, n. 267/2012, n. 377/2012, n. 401/2013, n. 208/2014, n. 224/2014, n. 269/2014, n. 692/2014, n. 747/2014, n. 833/2014, n. 1352/2014, 2015/735, 2015/1755, 2016/44, 2016/1686, 2017/1509, 2017/1770, 2017/2063, 2018/1542, 2019/796, 2019/1716, 2019/1890, 2020/1998, 2021/1275, 2022/263, 2022/2309, 2023/888, 2023/1529, 2023/2147, 2023/2406, 2024/287, 2024/386 e 2024/1485.
Contenuto dell’allegato unico
L’allegato unico raccoglie gli estremi delle autorità competenti per ciascuno Stato membro, con link ai siti istituzionali nazionali in materia di sanzioni, e indica l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea presso la DG FISMA, Rue de Spa 2/Spastraat 2, 1049 Bruxelles/Brussel, e-mail relex-sanctions@ec.europa.eu.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 48 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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