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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49470/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gravante era stato condannato dal Tribunale di Cremona per la violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 in combinato disposto con l'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 (omessa informazione dei rischi alla lavoratrice gestante Erika Bonvicini). La difesa aveva richiesto l'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; il Tribunale non motivò (neppure implicitamente) il rigetto di tale richiesta e comminò un'ammenda di euro 2.000, inferiore alla pena base media prevista. In cassazione si contestava il vizio di motivazione per la mancata valutazione della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e ha rinviato il punto al Tribunale di Cremona perché esamini e motivi se ricorrano o meno i presupposti per l'esclusione della punibilità. Ha altresì dichiarato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale sul punto della colpevolezza; quindi la condanna sulla responsabilità rimane definitiva, mentre la questione relativa alla causa di esclusione della punibilità dovrà essere nuovamente valutata.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 81/2008

    Norma sulla tutela della lavoratrice gestante; la violazione è stata ritenuta integrativa del reato per omessa informazione sui rischi specifici.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 151/2001

    Richiama disposizioni speciali in materia di tutela della maternità e condizioni di lavoro delle lavoratrici gestanti, usata in combinato con il d.lgs. 81/2008.

  • art. 55, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 81/2008

    Individua il regime sanzionatorio applicabile alla violazione dell'art. 36: arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.200 a euro 5.200; la sentenza impugnata ha comminato un'ammenda in misura inferiore alla media edittale senza adeguata motivazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che il Tribunale non ha valutato né motivato l'eventuale esclusione, e che la presenza di precedenti non esclude automaticamente l'applicabilità della norma, dovendosi valutare caso per caso la perdurante rilevanza degli stessi e l'eventuale abitualità del comportamento.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale sul punto della colpevolezza, anche se la sentenza è stata annullata limitatamente alla valutazione dell'art. 131-bis.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, n. 18891 del 27/01 (citata)

    Richiamata in relazione all'apertura all'applicabilità della causa di proscioglimento (art. 131-bis) anche al reato continuato; usata per sostenere che l'eventuale applicazione va valutata concretamente.

Massime di principio

  • Quando la difesa chiede l'applicazione dell'art. 131-bis il giudice deve esprimersi esplicitamente e motivare il rifiuto o l'accoglimento; l'assenza di motivazione è vizio tale da determinare la cassazione limitata della sentenza.
  • La presenza di precedenti non esclude automaticamente la causa di esclusione della punibilità per tenuità: occorre valutare la rilevanza concreta e la persistenza degli stessi e se integrino una forma di abitualità ostativa.
  • Le sanzioni inflitte devono rispettare il perimetro edittale previsto dalla norma incriminatrice; discostamenti o determinazioni in misura inferiore alla media richiedono adeguata motivazione.
  • La Cassazione può annullare la sentenza solo su specifici profili (ad es. valutazione di cause di estinzione o esclusione della punibilità) e disporre il rinvio per un nuovo esame, pur dichiarando irrevocabile l'accertamento di responsabilità quando previsto.
  • In reati di sicurezza sul lavoro e tutela della maternità, l'applicazione di istituti attenuanti o di esclusione della punibilità va ponderata con attenzione, bilanciando la tutela della salute dei lavoratori e i principi di proporzione della pena.

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