Cassazione Penale, Ordinanza n. 24112/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 8 luglio 2025. I primi quattro motivi attenevano all'affermazione di responsabilità e contestavano la motivazione della sentenza, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti diretti in realtà a una rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie, quindi estranei al giudizio di legittimità, soprattutto in presenza di una doppia conforme. Il quinto motivo è stato invece considerato un tema nuovo, introdotto per la prima volta in cassazione e non devoluto al giudice di appello, con conseguente inammissibilità per violazione della catena devolutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi quattro motivi fossero meramente valutativi e finalizzati a una inammissibile terza valutazione del merito; il quinto motivo è stato giudicato un novum non proposto nei gradi precedenti e quindi non scrutinabile in sede di legittimità. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
La norma è richiamata per affermare che in cassazione non può essere dedotta una questione non devoluta ai precedenti gradi di merito, pena l'inammissibilità del motivo.
art. 609, comma 2, c.p.p.
La norma è richiamata insieme all'art. 606, comma 3, c.p.p. per ribadire il principio della catena devolutiva e il divieto di introdurre per la prima volta in cassazione temi non sottoposti al vaglio della Corte d'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del fatto, delle prove o dell'attendibilità delle risultanze processuali.
- In presenza di doppia conforme, la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, né operare un terzo giudizio di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che introduca per la prima volta in cassazione una questione non devoluta al giudice di appello, perché ciò violerebbe la catena devolutiva e impedirebbe il controllo preventivo del giudice di merito.
- La proposizione di un motivo nuovo in cassazione, non presente nel riepilogo dei motivi e non contestato come tale, determina l'inammissibilità del ricorso su quel punto.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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