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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24112/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 8 luglio 2025. I primi quattro motivi attenevano all'affermazione di responsabilità e contestavano la motivazione della sentenza, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti diretti in realtà a una rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie, quindi estranei al giudizio di legittimità, soprattutto in presenza di una doppia conforme. Il quinto motivo è stato invece considerato un tema nuovo, introdotto per la prima volta in cassazione e non devoluto al giudice di appello, con conseguente inammissibilità per violazione della catena devolutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi quattro motivi fossero meramente valutativi e finalizzati a una inammissibile terza valutazione del merito; il quinto motivo è stato giudicato un novum non proposto nei gradi precedenti e quindi non scrutinabile in sede di legittimità. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La norma è richiamata per affermare che in cassazione non può essere dedotta una questione non devoluta ai precedenti gradi di merito, pena l'inammissibilità del motivo.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    La norma è richiamata insieme all'art. 606, comma 3, c.p.p. per ribadire il principio della catena devolutiva e il divieto di introdurre per la prima volta in cassazione temi non sottoposti al vaglio della Corte d'appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del fatto, delle prove o dell'attendibilità delle risultanze processuali.
  • In presenza di doppia conforme, la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, né operare un terzo giudizio di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che introduca per la prima volta in cassazione una questione non devoluta al giudice di appello, perché ciò violerebbe la catena devolutiva e impedirebbe il controllo preventivo del giudice di merito.
  • La proposizione di un motivo nuovo in cassazione, non presente nel riepilogo dei motivi e non contestato come tale, determina l'inammissibilità del ricorso su quel punto.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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