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Ordinanza

Ordinanza n. 54/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento dirigenziale del Comune di Genova D.D. n. 6827, del 24 novembre 2025 avente ad oggetto "Procedura comparativa ad evidenza pubblica all'assentimento di una concessione demaniale marittima relativa ad una attività turistico-ricreativa sita sul litorale di Genova loc. Nervi, ad uso stabilimento balneare, denominata Blue Marlin - esclusione dalla procedura ai sensi dell'art. 95, c. 1, lett. d)", comunicato con nota prot. n. PG/2025/596034 del 24 novembre 2025; b) e, ove occorra, della lex specialis di cui alla D.D. n. 112 del 12.02.2024 del Comune di Genova come successivamente modificata dalla D.D. n. 2421 del 15.05.2024 del Comune medesimo, nella parte in cui richiama e fa applicazione, tra le cause di esclusione, di quella previ-sta dall'art. 95, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 36/2023 concernente l'unicità del centro decisionale e, a titolo esemplificativo, della previsione contenuta all'art. 15.7 dell'Allegato 2 di quest'ultima determinazione dirigenziale secondo cui "L'amministrazione provvederà all'aggiudicazione definitiva con successivo provvedimento di aggiudicazione subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale di cui al D.lgs. 31.3.2023, n. 36", nella parte in cui quest'ultima disposizione include e applica il già citato art. 95, comma 1, lett. d) del medesimo decreto; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente inclusa, ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione di cui alla nota prot. n. PG/2025/474272 del 25.9.2025; e in via subordinata per la disapplicazione c) della lex specialis nella parte in cui fa applicazione, tra le cause di esclusione, di quella di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 36/2023 concernente l'unicità del centro decisionale in quanto contrastante, nel caso di specie, con i principi eurounitari di proporzionalità e di ragionevolezza e per l'effetto del provvedimento espulsivo principalmente gravato e per il conseguente annullamento e/o disapplicazione; d) dell'eventuale sconosciuto provvedimento di aggiudicazione, sia esso provvisorio e/o definitivo, in favore del RTI costituendo 4 ANY JOB s.r.l. (mandataria) e SANGALLO DISTILLERIA DELLE CINQUE TERRE s.r.l. (mandante) della procedura comparativa indicata nell'oggetto del provvedimento di cui alla precedente lett. a); e per la dichiarazione d'inefficacia e/o di caducazione e/o per la dichiarazione di nullità e/o per l'annullamento e) del contratto o convenzione eventualmente stipulato dal RTI costituendo 4 ANY JOB s.r.l. (mandataria) e SANGALLO DISTILLERIA DELLE CINQUE TERRE s.r.l. (mandante) con il Comune di Genova relativo alla concessione demaniale riguardante l'attività turistico-ricreativa sita sul litorale di Genova loc. Nervi, ad uso stabilimento balneare, denominata «Blue Marlin» e per il conseguente subentro di Malì S.r.l. nel precitato contratto o convenzione, ove lo stesso fosse stato nel frattempo stipulato tra il Comune di Genova e il summenzionato RTI e, in via di estremo subordine, in caso di rigetto della domanda di annulla-mento del provvedimento di esclusione, per l'annullamento f) dell'eventuale sconosciuto provvedimento di aggiudicazione, sia esso provvisorio e/o definitivo, in favore del RTI costituendo 4 ANY JOB s.r.l. (mandataria) e SANGALLO DISTILLERIA DELLE CINQUE TERRE s.r.l. (mandante) della procedura comparativa indicata nell'oggetto del provvedimento di cui alla precedente lett. a); e conseguentemente per la dichiarazione d'inefficacia e/o di caducazione e/o per la dichiarazione di nullità e/o per l'annullamento g) del contratto o convenzione eventualmente stipulata dal RTI costituendo 4 ANY JOB s.r.l. (mandataria) e SANGALLO DISTILLERIA DELLE CINQUE TERRE s.r.l. (mandante) con il Comune di Genova. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da 4 ANY JOB S.R.L. il 28/1/2026: - previa occorrendo istruttoria come precisato in ricorso incidentale - dichiari illegittimo e, conseguentemente, annulli in parte qua, in accoglimento del ricorso incidentale, la determina dirigenziale del Comune di Genova 24/11/2025 n. 6827, impugnata in via principale dalla ricorrente Malì; - dichiari conseguentemente inammissibile il ricorso principale avversario per carenza di interesse. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ MALÌ S.R.L. il 17/2/2026: per l’annullamento, già richiesto con il ricorso introduttivo, previa sospensione cautelare richiesta, invece, con il presente ricorso per motivi aggiunti, a) del provvedimento dirigenziale del Comune di Genova D.D. n. 6827, del 24 novembre 2025 avente ad oggetto “Procedura comparativa ad evidenza pubblica all’assentimento di una concessione demaniale marittima relativa ad una attività turistico-ricreativa sita sul litorale di Genova loc. Nervi, ad uso stabilimento balneare, denominata Blue Marlin – esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 95, c. 1, lett. d)”, comunicato con nota prot. n. PG/2025/596034 del 24 novembre 2025; b) e, ove occorra, della lex specialis di cui alla D.D. n. 112 del 12.02.2024 del Comune di Genova come successivamente modificata dalla D.D. n. 2421 del 15.05.2024 del Comune medesimo, nella parte in cui richiama e fa applicazione, tra le cause di esclusione, di quella prevista dall’art. 95, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 36/2023 concernente l’unicità del centro decisionale e quindi, a titolo esemplificativo, della previsione contenuta all’art. 15.7 dell’Allegato 2 di quest’ultima determinazione dirigenziale secondo cui “L’amministrazione provvederà all’aggiudicazione definitiva con successivo provvedimento di aggiudicazione subordinato all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale di cui al D.lgs. 31.3.2023, n. 36”, nella parte in cui quest’ultima disposizione include e applica il già citato art. 95, comma 1, lett. d) del medesimo decreto; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente inclusa, ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione di cui alla nota prot. n. PG/2025/474272 del 25.9.2025; e in via subordinata per la disapplicazione c) della lex specialis nella parte in cui fa applicazione, tra le cause di esclusione, di quella di cui all’art. 95, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 36/2023 concernente l’unicità del centro decisionale in quanto contrastante, nel caso di specie, con i principi eurounitari di proporzionalità e di ragionevolezza e per l’effetto del provvedimento espulsivo principalmente gravato; e per il conseguente annullamento e/o disapplicazione d) dell’eventuale sconosciuto provvedimento di aggiudicazione, sia esso provvisorio e/o definitivo, in favore del RTI costituendo 4 ANY JOB s.r.l. (mandataria) e SANGALLO DISTILLERIA DELLE CINQUE TERRE s.r.l. (mandante) della procedura comparativa indicata nell’oggetto del provvedimento di cui alla precedente lett. a); e per la dichiarazione d’inefficacia e/o di caducazione e/o per la dichiarazione di nullità e/o per l’annullamento e) del contratto o convenzione eventualmente stipulato dal RTI costituendo 4 ANY JOB s.r.l. (mandataria) e SANGALLO DISTILLERIA DELLE CINQUE TERRE s.r.l. (mandante) con il Comune di Genova relativo alla concessione demaniale riguardante l’attività turistico-ricreativa sita sul litorale di Genova loc. Nervi, ad uso stabilimento balneare, denominata «Blue Marlin» e per il conseguente subentro di Malì S.r.l. nel precitato contratto o convenzione, ove lo stesso fosse stato nel frattempo stipulato tra il Comune di Genova e il summenzionato RTI e, in via di estremo subordine, in caso di rigetto della domanda di annullamento del provvedimento di esclusione, per l’annullamento f) dell’eventuale sconosciuto provvedimento di aggiudicazione, sia esso provvisorio e/o definitivo, in favore del RTI costituendo 4 ANY JOB s.r.l. (mandataria) e SANGALLO DISTILLERIA DELLE CINQUE TERRE s.r.l. (mandante) della procedura comparativa indicata nell’oggetto del provvedimento di cui alla precedente lett. a); e conseguentemente per la dichiarazione d’inefficacia e/o di caducazione e/o per la dichiarazione di nullità e/o per l’annullamento g) del contratto o convenzione eventualmente stipulata dal RTI costituendo 4 ANY JOB s.r.l. (mandataria) e SANGALLO DISTILLERIA DELLE CINQUE TERRE s.r.l. (mandante) con il Comune di Genova e, in particolare, con il ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento, sempre previa sospensione cautelare, h) della determinazione dirigenziale del Comune di Genova del 14.01.2026, n. 139 recante “PROCEDURA COMPARATIVA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSENTIMENTO DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA A UN’ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVA SITA SUL LITORALE DI GENOVA LOCALITÀ NERVI, AD USO STABILIMENTO BALNEARE, DENOMINATA «BLUE MARLIN» AI SENSI DELL’ART. 18 REG. NAV. MAR. – AGGIUDICAZIONE” in favore del “costituendo R.T.I. formato dalla Mandataria 4 ANY JOB s.r.l., con sede legale in via Vincenzo Ricci 1/16, 16122, Genova (GE), e dalla Mandante SANGALLO DISTILLERIA DELLE CINQUE TERRE s.r.l., con sede legale in via Adriano V 21, 16030, San Salvatore di Cogorno (GE)”

Giustizia amministrativa202600017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura comparativa per l'assegnazione della concessione demaniale marittima dello stabilimento balneare Blue Marlin e, con motivi aggiunti, aggiudicazione della concessione a un raggruppamento temporaneo di imprese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura comparativa, disposta ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023, sul presupposto della sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte fossero imputabili a un unico centro decisionale. Ha inoltre contestato la lex specialis nella parte in cui richiamava tale causa di esclusione, deducendone l'irragionevolezza e il contrasto con i principi eurounitari di proporzionalità e ragionevolezza, nonché gli atti eventualmente adottati in favore del raggruppamento controinteressato e il contratto o la convenzione eventualmente stipulati. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l'aggiudicazione intervenuta in favore del raggruppamento costituito da 4 Any Job s.r.l. e Sangallo Distilleria delle Cinque Terre s.r.l., lamentando, tra l'altro, la mancata esclusione dell'offerta della controinteressata per plurime ragioni e l'inattendibilità del relativo piano economico-finanziario. La controinteressata 4 Any Job s.r.l. ha proposto ricorso incidentale chiedendo l'annullamento parziale del provvedimento di esclusione e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In relazione al fumus boni iuris, ha ritenuto, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, non irragionevole il richiamo della lex specialis alle cause di esclusione del d.lgs. n. 36/2023, compresa quella relativa all'unicità del centro decisionale, poiché tale previsione è chiaramente diretta a presidiare la concorrenzialità della procedura. Le ulteriori censure formulate con i motivi aggiunti, inclusa quella relativa all'inattendibilità del piano economico-finanziario dell'aggiudicataria, sono state ritenute meritevoli di approfondimento nella fase di merito, senza una decisione definitiva sulla loro fondatezza. È stato inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché gli interventi prospettati dall'aggiudicataria sul compendio demaniale non apparivano seriamente realizzabili prima dell'udienza di merito. Il merito è stato fissato per il 6 novembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023

    rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara

    La previsione, richiamata dalla lex specialis, è volta a presidiare la concorrenzialità della procedura e il suo recepimento nella disciplina della procedura comparativa non è stato ritenuto irragionevole in sede cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Il richiamo, nella lex specialis di una procedura comparativa per l'affidamento di una concessione demaniale, alla causa di esclusione relativa alla riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale non è irragionevole quando la previsione sia diretta a tutelare la concorrenzialità della procedura.
  • Nella fase cautelare, le censure concernenti la mancata esclusione dell'aggiudicatario e l'inattendibilità del relativo piano economico-finanziario possono essere rimesse all'approfondimento del giudizio di merito quando richiedano una valutazione non compatibile con la cognizione sommaria propria della tutela interinale.
  • Il periculum in mora non sussiste quando gli interventi prospettati dall'aggiudicatario sul bene oggetto della concessione non appaiano seriamente realizzabili prima della celebrazione dell'udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiContratti pubbliciDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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