Cassazione Civile, Ordinanza n. 13228/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo a scadenza lunga, stipulato dall'originaria mutuataria con una banca. L'erede della mutuataria ha chiesto di accertare: l'erronea determinazione del TAEG per mancata inclusione dell'onere derivante dal frazionamento della restituzione con periodicità infrannuale; la natura usuraria degli interessi corrispettivi; la natura usuraria degli interessi moratori; l'incidenza della penale per estinzione anticipata ai fini dell'usurarietà; l'esistenza di un anatocismo implicito nel piano di ammortamento alla francese. Il Tribunale aveva respinto le domande. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ex art. 348-bis c.p.c., e la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, lamentando soprattutto: omessa pronuncia e erronea ricostruzione dell'oggetto della domanda sul profilo dell'usura; illegittima esclusione degli interessi moratori dal vaglio antiusura; erronea esclusione della penale di estinzione anticipata dal TAEG; erronea negazione dell'anatocismo nel piano di ammortamento; mancata CTU; censura all'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello.
La decisione
La Corte ha accolto solo il terzo motivo di ricorso, relativo all'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa antiusura e occorre un parametro oggettivo di confronto ricavabile dai decreti ministeriali o, in mancanza, dal raffronto tra TEG del singolo rapporto comprensivo della mora e TEGM rilevato. Ha dichiarato inammissibili i primi, secondi, quinti, sesti e noni motivi; ha ritenuto infondato il quarto motivo sulla penale per estinzione anticipata; ha dichiarato assorbiti il settimo e l'ottavo motivo. Ne è conseguita la cassazione della decisione impugnata nei limiti del motivo accolto e il rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare l'omessa pronuncia sulla domanda di usurarietà riferita anche agli interessi corrispettivi
art. 366, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e, nel caso di ricorso avverso sentenza di primo grado dopo filtro ex art. 348-bis c.p.c., anche la menzione dei motivi di appello per escludere il giudicato interno
art. 324 c.p.c.
richiamato per affermare che i capi non impugnati in appello passano in giudicato interno
art. 329 c.p.c.
richiamato per l'effetto di acquiescenza e passaggio in giudicato dei capi non impugnati
art. 346 c.p.c.
richiamato per il regime di rinuncia alle domande/eccezioni non riproposte in appello
art. 348-bis c.p.c.
disciplina l'ordinanza di inammissibilità dell'appello per non ragionevole probabilità di accoglimento
art. 348-ter c.p.c.
consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nei limiti previsti dopo il filtro d'appello
art. 1384 c.c.
richiamato come rimedio astrattamente utilizzabile per la clausola penale, ma non sostitutivo della disciplina antiusura per gli interessi moratori
art. 2, comma 1, L. 108/1996
i decreti di rilevazione del TEGM devono considerare le remunerazioni dovute per l'operazione; la norma è letta nel senso che l'antiusura si applica anche agli interessi moratori
art. 2, comma 4, L. 108/1996
utilizzato per la determinazione del tasso-soglia con la maggiorazione e il margine di tolleranza
art. 644 c.p.
norma di riferimento per il limite oltre il quale gli interessi sono usurari
art. 1, comma 1, d.l. 394/2000 conv. in L. 24/2001
interpretazione autentica: l'usura si applica agli interessi promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, anche ai moratori
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di primo grado dopo l'ordinanza filtro ex art. 348-bis c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente anche i motivi di appello, così da dimostrare che sulle questioni devolute non si è formato giudicato interno.
- L'assenza nel ricorso dell'indicazione dei motivi di appello comporta l'inammissibilità delle censure che investono capi della sentenza di primo grado non riprodotti e quindi coperti da giudicato interno.
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la loro verifica va compiuta con un parametro oggettivo di confronto, ricavato dai decreti ministeriali che rilevano il TEGM o, se del caso, mediante confronto tra il TEG del rapporto comprensivo della mora e il TEGM rilevato.
- La mancata inclusione degli interessi moratori nelle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia non esclude l'applicazione della normativa antiusura, ma richiede un criterio di comparazione adeguato al diverso tasso considerato.
- La penale per estinzione anticipata del mutuo non integra un costo collegato all'erogazione del credito ai fini dell'usura, perché attiene a una fase eventuale e successiva del rapporto e compensa la perdita del lucro del mutuante.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e coerenti con la ratio decidendi impugnata; una doglianza non allineata al decisum o formulata su un diverso tema rispetto a quello deciso è inammissibile.
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione soltanto per vizi propri di violazione della legge processuale.
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