Cassazione Civile, Ordinanza n. 26184/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un socio, in quanto tale, un avviso di accertamento volto al recupero di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA riferite a una società immobiliare ormai cancellata dal Registro delle Imprese. La pretesa si fondava sulla rideterminazione dei ricavi dell'ente per operazioni di cessione di immobili ritenute sottostimate rispetto ai valori di mercato. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto, ritenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato né motivato specificamente la responsabilità del socio ai sensi dell'art. 2495 c.c., e in particolare non avesse provato che il socio avesse percepito somme o utilità in sede di liquidazione o nel biennio anteriore. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la responsabilità del socio della società estinta non è subordinata alla prova dell'effettiva percezione di beni o utilità quale condizione per indirizzare nei suoi confronti la pretesa tributaria, essendo sufficiente l'estinzione della società, salva la facoltà del socio di opporre il limite della propria responsabilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, rilevando che il giudice di merito aveva erroneamente subordinato la possibilità per l'Amministrazione di agire nei confronti del socio alla prova, da parte dell'Ufficio, dell'avvenuta percezione di somme o utilità in sede di liquidazione della società estinta. Richiamando l'orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che i soci succedono nei rapporti debitori della società cancellata per il solo fatto dell'estinzione dell'ente, restando fermo il loro diritto di opporre il limite di responsabilità intra vires e di provare di non avere ricevuto alcunché in sede di liquidazione. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
responsabilità dei soci della società cancellata
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, i soci subentrano nei debiti sociali non definiti, senza che sia necessario per l'Amministrazione provare la percezione di utilità in sede di liquidazione ai fini dell'azione verso il socio; tale percezione rileva semmai come limite della responsabilità, opponibile dal socio.
Massime di principio
- Nella società di capitali estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese, i soci succedono nei rapporti debitori non definiti della società per effetto della sola estinzione dell'ente.
- La prova dell'avvenuta percezione di somme o utilità in sede di liquidazione non costituisce condizione di proponibilità o di validità della pretesa del creditore verso il socio; essa rileva come fatto eventualmente impeditivo o limitativo, da allegare e provare dal socio per opporre il limite di responsabilità intra vires.
- L'Amministrazione finanziaria può rivolgere l'atto impositivo al socio della società estinta senza dover dimostrare ulteriori presupposti diversi dall'avvenuta estinzione della società, restando poi salvo il diritto del socio di contestare l'entità o l'assenza di riparti liquidatori.
- È erroneo ritenere che, per agire verso il socio di società cancellata, l'Ufficio debba motivare l'avviso con il puntuale riferimento alle somme attribuite al socio in sede di liquidazione, quando la pretesa riguarda debiti sociali rimasti insoddisfatti all'estinzione dell'ente.
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