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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1182/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo disposto sui saldi attivi dei rapporti bancari fino a euro 212.000, ritenuti prezzo del reato di concorso in traffico di influenze illecite. Il ricorso articolava tre motivi: (1) insufficiente fumus commissi delicti perché la presunta mediazione di Benotti non sarebbe intrinsecamente illecita (contratto di mediazione ha forma libera; mancanza di elementi che dimostrino una finalità di inquinamento della funzione pubblica; l'iniziativa sarebbe partita dal Commissario Arcuri); (2) violazione dell'art. 324 comma 7 c.p.p. richiamato con art. 309 comma 10 per mancata tempestiva trasmissione della notitia criminis e perdita di efficacia della misura; (3) uso distorto del sequestro preventivo come sequestro per equivalente (si sarebbe sequestrata una somma che non è provento diretto del reato ma mera garanzia di possibile futura confisca).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancanza di adeguata valutazione del fumus del reato (cioè che il Tribunale non ha fornito elementi concreti e puntuali per dimostrare la illiceità della mediazione e la finalità di inquinamento della pubblica funzione). Ha invece ritenuto infondato, nei limiti dell'inammissibilità, il motivo processuale relativo ai termini di trasmissione degli atti (richiamando la giurisprudenza secondo cui non si applica automaticamente il termine perentorio di cui all'art. 309 c.p.p. al riesame ex art. 324). In definitiva l'ordinanza impugnata è stata annullata: il provvedimento di sequestro è stato cassato e la causa rimessa al Tribunale affinché verifichi, applicando correttamente i principi esposti, se sussista in concreto il fumus del delitto e i presupposti per la misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)

    «in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»

    La Corte ricostruisce l'effetto della riforma del 2019: è stata ampliata la tipicità (compresi rapporti internazionali), eliminata la natura necessariamente patrimoniale dell'utilità e modificata la clausola relativa agli atti contrari ai doveri d'ufficio; la norma ora punisce anche condotte prodromiche e la mera mediazione onerosa se diretta a influenzare la funzione pubblica. Tuttavia la illiceità della mediazione onerosa va valutata sulla base della finalità (scopo di produrre un illecito) e con adeguati indizi concreti.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai termini e alle modalità del riesame del provvedimento di sequestro; la Corte sottolinea che il termine indicato dall'art. 324 comma 3 ha natura ordinatoria e che non opera automaticamente la perdita di efficacia della misura per la tardiva trasmissione secondo il rigore invocato dall'art. 309 c.p.p.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sui termini per la trasmissione degli atti al giudice del riesame; la Corte ricorda la giurisprudenza che evita di applicare meccanicamente il termine perentorio di 5 giorni previsto da art. 309 comma 5 al riesame ex art. 324.

  • art. 122 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27

    Citato dal Tribunale di Roma quale norma che, nel periodo emergenziale, consentiva al Commissario straordinario di operare per approvvigionamenti anche fuori dalle ordinarie procedure di evidenza pubblica; la Corte prende atto della particolare fase normativa ed emergenziale nel valutare la legittimità degli acquisti ma osserva che ciò non esonera il giudice dall'accertare la concreta finalità illecita della mediazione.

  • art. 1754 e ss. cod. civ. (contratto di mediazione)

    Richiamati per puntualizzare che la mediazione contrattuale ha forma libera e che la qualificazione negoziale non esaurisce la valutazione sulla illiceità della mediazione ai fini penali; la validità negoziale può costituire elemento probatorio ma non è l'unico criterio decisivo.

  • art. 318 e art. 322-bis cod. pen. (corruzione e corruzione internazionale)

    Richiamati per delimitare il rapporto tra traffico di influenze e reati di corruzione: quando la mediazione sfocia nel pagamento al pubblico agente il fatto può concorrere con i reati di corruzione; la riforma ha chiarito i confini e le possibili sovrapposizioni.

  • art. 240 cod. pen.

    Citato marginalmente per distinguere rari casi in cui il sequestro non è strumentale al procedimento; il sequestro preventivo ordinariamente è misura reale strumentale all'accertamento e alla confisca.

Massime di principio

  • Per disporre un sequestro preventivo il giudice deve verificare il fumus commissi delicti mediante indizi concreti, non limitandosi a prendere atto della mera prospettazione accusatoria: servono elementi fattuali che rendano verosimile la commissione del reato.
  • Il mero uso o sfruttamento di relazioni personali con un pubblico agente non è di per sé sufficiente a qualificare una mediazione come illecita: è necessario accertare la finalità di inquinamento della funzione pubblica o l'intenzione del committente di perseguire un illecito.
  • La mediazione onerosa è illecita quando, per contenuto e finalità, mira a realizzare o a procurare un atto illecito o a corrompere la funzione pubblica; il giudice deve valutare il programma contrattuale, la volontà del committente e la proporzione tra prezzo e risultato atteso.
  • In assenza di una normativa organica sul lobbying, la valutazione dell'illiceità della mediazione richiede un accertamento caso per caso, considerando movente, contenuto dell'accordo e condotte effettive del mediatore.
  • Il principio di proporzionalità impone che le misure cautelari reali siano adeguate e giustificate da elementi concreti: il sequestro non può essere impiegato come mero strumento patrimoniale preventivo senza collegamento probatorio con il provento o lo strumento del reato.
  • Sul piano procedurale, i termini per la trasmissione degli atti al riesame non vanno interpretati in modo da provocare automaticamente la perdita di efficacia della misura; la giurisprudenza distingue termini perentori e ordinatori e il giudice deve applicare i criteri processuali consolidati.
  • Se il giudice di merito ha motivato in modo carente o asseritamente presupposto elementi non provati, la Corte di cassazione può annullare il provvedimento e rinviare per un nuovo esame conforme ai principi richiesti.

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