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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1532 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Ufficio contestava la decisione della CTR per due ragioni principali: la violazione del D.P.R. n. 600/1973, art. 32, nn. 2 e 7, e del D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, poiché la CTR aveva ritenuto che il rinvenimento della contabilità presso il commercialista escludesse l’accertamento fondato sui movimenti dei conti correnti dei soci; inoltre, denunciava l’omessa motivazione sulla disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio, ritenendo che il rinvenimento della contabilità presso il professionista non facesse venir meno le presunzioni legali derivanti dalle indagini bancarie. La contribuente avrebbe dovuto dimostrare puntualmente che gli accrediti e i prelievi sui conti dei soci erano stati correttamente considerati nelle dichiarazioni fiscali. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR non aveva spiegato adeguatamente le ragioni della non applicazione delle sanzioni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, nn. 2 e 7

    I dati risultanti dai conti correnti dei soci possono fondare l’accertamento fiscale mediante una presunzione legale; il contribuente deve fornire una prova puntuale e analitica della loro irrilevanza fiscale o della loro corretta inclusione nelle dichiarazioni.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7

    accrediti e prelievi individuati sui conti correnti

    Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate per gli accertamenti IVA e, in presenza dei presupposti di legge, gravano sul contribuente oneri di giustificazione specifici.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 3

    La non applicazione delle sanzioni richiede l’accertamento e la motivazione degli specifici elementi di fatto previsti dalla norma; non è sufficiente una formula generica o apodittica.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis

    La sentenza è censurabile quando omette completamente di spiegare le ragioni poste a fondamento di una decisione rilevante, come la disapplicazione delle sanzioni.

Massime di principio

  • Il semplice fatto che la contabilità sia stata rinvenuta presso il commercialista non neutralizza le presunzioni derivanti dai movimenti bancari dei soci.
  • Quando l’Amministrazione fonda l’accertamento su accrediti o prelievi bancari, il contribuente deve fornire una giustificazione analitica per ciascuna movimentazione rilevante e dimostrare che essa è stata correttamente contabilizzata o non è fiscalmente imponibile.
  • Gli studi di settore non sostituiscono automaticamente un accertamento bancario adeguatamente presuntivo: il giudice deve valutare concretamente gli elementi acquisiti e le prove contrarie offerte dal contribuente.
  • La disapplicazione delle sanzioni deve essere sorretta da una motivazione specifica, con l’indicazione dei fatti che integrano la causa di non punibilità; una motivazione generica può comportare la cassazione della sentenza.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva vittoria dell’Ufficio sul merito dell’imposta, ma impone al giudice di rinvio di riesaminare la controversia applicando i principi stabiliti dalla Corte.

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