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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00450/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla successione testamentaria di un soggetto deceduto nel 1988. Un istituto era stato istituito erede con testamento olografo del 28.11.1986, mentre un successivo testamento olografo del 4.6.1988, attribuito al de cuius e favorevole al fratello, era stato impugnato come falso e poi dichiarato non autografo/null o in sede civile; in sede penale era stata dichiarata la falsità materiale del documento, pur con proscioglimento per amnistia. Dopo vari giudizi tra le stesse parti sulla validità dei testamenti e sulla consegna dei beni ereditari, il fratello del de cuius ha promosso nel 2013 un giudizio sommario per far dichiarare prescritta l'accettazione dell'eredità da parte dell'istituto. La Corte d'appello ha accolto tale domanda, ritenendo che il termine decennale fosse decorso, con sospensione solo fino al passaggio in giudicato della sentenza penale del 14.10.1998 che aveva accertato la falsità del testamento del 4.6.1988. L'istituto ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione degli artt. 112, 2938, 345, 537 c.p.p., 2935 e 480 c.c., omesso esame di fatti decisivi e contraddittorietà della motivazione, sostenendo in sintesi che la prescrizione dovesse decorrere solo dal giudicato civile del 2015, che non si potessero introdurre in appello fatti nuovi, che la sentenza penale non facesse stato nel civile e che l'art. 480, comma 3, c.c. non fosse applicabile analogicamente alla sua posizione di chiamato ulteriormente non delato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla pretesa novità delle allegazioni in appello, al rilievo d'ufficio della prescrizione, all'efficacia del giudicato penale e al computo del termine prescrizionale. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., precisando che non era corretto parlare di applicazione analogica dell'art. 480, comma 3, c.c. a una norma eccezionale, ma che la soluzione di merito era comunque giusta perché, in presenza di un impedimento giuridico all'esercizio del diritto di accettare l'eredità derivante dalla pubblicazione del successivo testamento favorevole ad altro chiamato, il termine di prescrizione era rimasto sospeso ex art. 2935 c.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza penale del 14.10.1998 che aveva accertato la falsità del testamento successivo; da tale data, e fino alla redazione dell'inventario nel 2016, era maturato comunque il termine decennale. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale, con distrazione in favore del difensore antistatario della resistente, ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché ha deciso sulle conseguenze giuridiche dei fatti allegati dalle parti.

  • art. 2938 c.c.

    la prescrizione non è stata rilevata d'ufficio in modo illegittimo; la questione è stata scrutinata nei limiti dei fatti allegati e delle eccezioni svolte nel processo.

  • art. 345 c.p.c.

    non vi è stata introduzione di domande nuove in appello, ma solo sviluppo di argomentazioni giuridiche su fatti già dedotti in primo grado.

  • art. 537 c.p.p.

    la dichiarazione di falsità del documento contenuta nel dispositivo della sentenza penale, pur in caso di proscioglimento per amnistia, fa stato nel successivo giudizio civile tra le parti.

  • art. 480 c.c.

    il termine per accettare l'eredità decorre dall'apertura della successione, ma la disciplina del comma 3 è speciale ed eccezionale; non si applica analogicamente ai casi diversi, sebbene la ratio sia richiamabile per interpretare la sospensione del termine in presenza di impedimenti giuridici.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione non corre quando il diritto non può essere fatto valere per un impedimento giuridico; nel caso concreto il termine è rimasto sospeso finché il successivo titolo testamentario non è stato eliminato con giudicato.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo conforme a diritto.

  • art. 473 c.c.

    per le persone giuridiche l'accettazione dell'eredità deve essere fatta con beneficio d'inventario.

  • art. 487 c.c.

    è richiamato come termine per la redazione dell'inventario nell'accettazione beneficiata.

  • art. 17 c.c.

    nel testo all'epoca vigente

    era richiesta l'autorizzazione dell'autorità governativa quale condizione di efficacia dell'accettazione dell'eredità da parte dell'ente.

  • art. 481 c.c.

    il chiamato non delato può chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità.

  • art. 654 c.p.p.

    la sentenza penale irrevocabile può fare stato nel giudizio civile nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    vieta l'applicazione analogica delle norme eccezionali.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato come criterio interpretativo, ma escluso quale fondamento per un'analogia con una norma eccezionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre, in linea generale, dall'apertura della successione, ma non corre nel periodo in cui il chiamato è giuridicamente impedito a esercitare il diritto per l'esistenza di un titolo successorio prevalente che ne escluda attualmente la delazione.
  • Le norme eccezionali sulla decorrenza della prescrizione dell'accettazione ereditaria non sono suscettibili di applicazione analogica; tuttavia, il loro risultato può essere ricondotto, nei casi compatibili, alla regola generale dell'art. 2935 c.c. sull'impossibilità giuridica di far valere il diritto.
  • La sentenza penale irrevocabile che, nel dispositivo, dichiari la falsità del documento oggetto di imputazione fa stato nel giudizio civile tra le stesse parti anche se il processo penale si sia concluso con proscioglimento per causa estintiva del reato.
  • In tema di impugnazioni, non vi è violazione dell'art. 345 c.p.c. quando in appello vengono prospettate solo conseguenze giuridiche di fatti già tempestivamente allegati in primo grado, senza introdurre nuovi fatti costitutivi.
  • Il giudice di legittimità può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto, anche se la motivazione di merito contiene un passaggio giuridicamente inesatto.
  • Ai fini del computo della prescrizione, il periodo in cui il diritto non è esercitabile per una causa giuridica ostativa va escluso dal decorso del termine, che riprende dal momento in cui l'ostacolo viene meno.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoSuccessione legittimaImpugnazioniProve
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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