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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15998/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La vicenda origina da due licenziamenti disciplinari intimati in successione a un dipendente di un'amministrazione pubblica: il primo per presunte assenze ingiustificate e non registrate dal sistema di rilevamento delle presenze in tre giorni consecutivi, il secondo per un ulteriore allontanamento dall'ufficio con modalità ritenute fraudolente. La Corte d'appello, in riforma del Tribunale, ha ritenuto illegittimi entrambi i recessi: quanto al primo, ha valorizzato la prova testimoniale secondo cui l'allontanamento sarebbe avvenuto per un'attività di osservazione di servizio finalizzata a contrastare un'operazione di contrabbando di combustibile, con conseguente insussistenza dell'addebito disciplinare e del carattere fraudolento della mancata attestazione; quanto al secondo, ha escluso la proporzionalità della sanzione espulsiva, considerandolo episodio isolato e comunque condizionato da una situazione di necessità. In cassazione l'amministrazione ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di legge, del CCNL e degli artt. 2697, 2106 c.c., nonché di norme processuali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente svalutato l'inadempimento all'ordine di servizio e avrebbe trasformato in giustificazione ciò che, secondo la ricorrente, restava una condotta disciplinarmente rilevante in sé; ha inoltre contestato l'apprezzamento delle prove testimoniali e la conseguente illegittima esclusione della recidiva posta a base del secondo licenziamento. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertata giustificatezza dell'allontanamento e quindi sull'insussistenza stessa del comportamento inadempiente; da tale premessa discendeva anche l'illegittimità del secondo licenziamento, fondato esclusivamente sulla recidiva nel precedente episodio.

La decisione

Il ricorso dell'amministrazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva annullato i due licenziamenti disciplinari, rilevando che la censura proposta non investiva realmente un errore di sussunzione o interpretazione della norma, ma tendeva a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'amministrazione statale, richiamandosi la disciplina della prenotazione a debito e il regime speciale applicabile alle Agenzie fiscali.

Norme richiamate

  • art. 55-quater, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001

    norma evocata dalla ricorrente per sostenere la rilevanza disciplinare dell'assenza ingiustificata e del licenziamento, ma la Corte non ne accoglie la lettura perché il ricorso è inammissibile e non si confronta con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 62, comma 2, lett. a) e f), CCNL Comparto Funzioni centrali 2016/2018

    richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione di merito in tema di illecito disciplinare; la Corte non procede a una interpretazione di merito della clausola collettiva, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della doglianza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere la violazione delle regole sull'onere della prova; la Corte ribadisce in astratto che la doglianza sulla violazione di legge non può tradursi nella contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2106 c.c.

    evocato dalla ricorrente sul tema della sanzione disciplinare; la Corte non entra nel merito del parametro di proporzionalità perché reputa il ricorso inammissibile.

  • art. 12 l. n. 212/2000

    menzionato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, ma non oggetto di specifica applicazione decisoria nella motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte osserva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non è consentito utilizzare la violazione di legge per sollecitare un nuovo apprezzamento delle risultanze di causa.

  • art. 3 c.p.p.

    menzionato nel ricorso, ma non assume un ruolo argomentativo nella decisione di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti equiparati che beneficiano della prenotazione a debito.

  • art. 158 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per evidenziare che, per effetto dell'art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012, tale disciplina si estende alle Agenzie fiscali.

  • art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012

    norma indicata per affermare l'estensione alle Agenzie fiscali del regime di cui all'art. 158 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge richiede l'indicazione specifica della norma asseritamente violata e una critica che investa realmente la sua interpretazione o sussunzione; se la censura mira solo a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile.
  • La parte ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su un accertamento fattuale decisivo, la mancata confutazione di tale fondamento comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La giustificatezza dell'allontanamento del dipendente esclude il carattere fraudolento della mancata attestazione di uscita e rientro, con conseguente insussistenza dell'addebito disciplinare così contestato.
  • Quando il secondo licenziamento sia fondato esclusivamente sulla recidiva in un precedente episodio sanzionato, l'illegittimità del primo provvedimento si riflette inevitabilmente sul secondo, venendo meno il presupposto della recidiva stessa.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione dell'attendibilità dei testimoni o del materiale istruttorio sotto la veste formale della violazione di legge o di norme sulla prova.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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