Sentenza del 27/07/2015 n. 4396 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Pluralità di parti - Appello - Notifica a tutte le parti - Mancanza - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello dell'Ente impositore è stato dichiarato inammissibile per mancata notifica a tutte le parti del giudizio di primo grado. La notifica anche all'Agente della Riscossione era necessaria perché l'eventuale accoglimento dell'appello sul rapporto sostanziale non avrebbe potuto impedire al contribuente di far esaminare i vizi dell'atto eventualmente imputabili all'attività dell'agente della riscossione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso originario contro la cartella di pagamento era stato proposto sia nei confronti dell'Ente impositore sia dell'Agente della Riscossione. La sentenza di primo grado aveva annullato la cartella per vizi attinenti al rapporto sostanziale. L'Ente impositore ha impugnato tale decisione, ma non ha notificato tempestivamente l'appello anche all'Agente della Riscossione. La questione riguarda quindi l'obbligo di notificare l'appello a tutte le parti del giudizio di primo grado quando la controversia presenta una pluralità di parti e le censure possono riguardare anche vizi riferibili all'attività dell'agente della riscossione.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, quando il giudizio di primo grado coinvolge una pluralità di parti, l'appello deve essere notificato a tutte le parti nei cui confronti deve essere proposto. La mancata notifica a una parte necessaria determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il ricorso tributario di primo grado è stato proposto contro più soggetti, l'appello deve essere notificato tempestivamente a tutte le parti del giudizio, anche se l'impugnazione è proposta soltanto da una di esse.
- L'omessa notifica dell'appello a una parte originaria non è una semplice irregolarità: può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La notifica all'Agente della Riscossione è necessaria quando la controversia può coinvolgere vizi propri dell'attività di riscossione, anche se l'appello dell'Ente impositore riguarda principalmente il rapporto tributario sostanziale.
- L'eventuale riforma della sentenza sul rapporto sostanziale non può privare il contribuente del diritto di far esaminare le contestazioni relative all'operato dell'Agente della Riscossione.
- Prima di proporre appello è necessario verificare tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado e notificare l'impugnazione a ciascuna di esse, rispettando il termine previsto a pena di inammissibilità.
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