Ordinanza n. 882/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Napoli – Sportello Unico per l’Immigrazione, istanza NA5607470921, Codice di registrazione P-NA/L/Q/2022/102918, prot. uscita 0253746 del 24 giugno 2025, a firma del Dirigente dott. De Angelis, notificato il 6 febbraio 2026 dal personale in servizio presso la Questura di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato emessa dalla Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. L'Amministrazione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività, deducendo che il provvedimento, adottato il 24 giugno 2025, era stato notificato alla ricorrente nella stessa data e che il termine per impugnarlo era quindi scaduto il 23 settembre 2025, mentre il ricorso era stato notificato soltanto nel febbraio 2026. Nel merito, la ricorrente contestava la revoca e sosteneva, tra l'altro, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche in ragione dell'instaurazione sopravvenuta di un nuovo rapporto di lavoro con un diverso datore. La revoca era motivata dall'accertamento della carenza originaria di requisiti essenziali del datore di lavoro proponente, in particolare dall'insufficienza del requisito reddituale e dalla presunta falsità della documentazione di asseverazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via preliminare ha ritenuto assistita da apprezzabile fumus l'eccezione di tardività, rilevando che la notificazione del provvedimento il 24 giugno 2025 faceva decorrere il termine perentorio per l'impugnazione, scaduto il 23 settembre 2025; la notificazione del ricorso nel febbraio 2026 appariva quindi prima facie tardiva, circostanza di per sé idonea a paralizzare la tutela cautelare. Anche nel merito il Collegio ha escluso sufficienti profili di fumus boni iuris: la procedura semplificata prevista dall'art. 42 del d.l. n. 73/2022 consente il celere rilascio del nulla osta, ma stabilisce che l'accertamento degli elementi ostativi comporta la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso. In presenza di vizi genetici dell'istanza, la revoca è stata quindi ritenuta atto dovuto. Il Collegio ha inoltre ritenuto priva, allo stato, di solido fondamento normativo la pretesa al permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché l'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone la perdita di un posto di lavoro nell'ambito di un rapporto validamente instaurato e successivamente cessato, non una promessa di assunzione viziata ab origine. L'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con altro datore non è stata ritenuta idonea a sanare il vizio originario della procedura di ingresso, potendo al più essere valutata dall'Amministrazione in un successivo riesame. Il difetto di fumus, rafforzato dal dubbio assorbente sulla tardività, ha prevalso sul periculum in mora, pur allegato come grave: il pregiudizio derivante dal provvedimento non è sufficiente, da solo, a giustificare la sospensione di un atto che appare legittimo. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la sospensione è stata negata per l'assenza di sufficienti profili di fumus boni iuris, nonostante l'allegazione del periculum in mora.
art. 42 d.l. n. 73/2022
al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso
La disposizione è stata interpretata nel senso che l'accertamento di carenze originarie dei requisiti essenziali dell'istanza comporta la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso, configurando la revoca come atto dovuto.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
perdita del posto di lavoro
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro validamente instaurato e poi cessato; non si applica, allo stato, a una mera promessa di assunzione viziata ab origine.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il ricorso prima facie tardivo per mancato rispetto del termine perentorio di impugnazione presenta un fumus contrario idoneo, di per sé, a impedire la concessione della sospensione dell'atto impugnato.
- Quando l'accertamento amministrativo evidenzia la carenza originaria di requisiti essenziali dell'istanza di ingresso per lavoro subordinato, la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso costituisce atto dovuto secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 42 del d.l. n. 73/2022.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone la perdita di un rapporto di lavoro validamente instaurato e successivamente cessato; non è sufficiente una promessa di assunzione viziata originariamente.
- L'instaurazione sopravvenuta di un rapporto di lavoro con un datore diverso non sana il vizio genetico della procedura di ingresso, ferma la possibilità che tale circostanza sia valutata dall'Amministrazione nell'ambito di un successivo riesame.
- Nella valutazione cautelare, un periculum in mora anche grave non prevale sul difetto di fumus boni iuris quando il pregiudizio lamentato costituisce conseguenza ordinaria di un provvedimento che, allo stato, appare legittimo.
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