Cassazione Civile, Ordinanza n. 25570/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I lavoratori avevano chiesto la ricostruzione della carriera in base all'effettiva anzianità maturata durante il periodo di precariato, con riconoscimento del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo, con riferimento alla disciplina del personale A.T.A., che il limitato riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo fosse conforme al diritto dell'Unione europea. In primo grado la domanda era stata respinta anche per prescrizione, ma tale profilo era stato assorbito in appello. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con tre motivi ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e delle norme del d.lgs. 297/1994 applicabili ai docenti e al personale A.T.A., nonché, con il terzo motivo, della disciplina sulla prescrizione decennale del diritto alla corretta ricostruzione della carriera.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, relativo al docente, e il secondo motivo, relativo al personale A.T.A.; ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulla prescrizione. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, perché riesamini il merito applicando i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di disapplicazione delle norme interne contrastanti con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma processuale per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
È stata assunta come parametro di incompatibilità delle norme interne che limitavano il riconoscimento dell'anzianità del personale a termine poi immesso in ruolo.
art. 485 d.lgs. 297/1994
Deve essere disapplicato, per i docenti immessi in ruolo, quando il criterio di calcolo dell'anzianità pre-ruolo determina un trattamento meno favorevole rispetto al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
art. 489 d.lgs. 297/1994
Non può essere valorizzato dal giudice del merito ai fini del raffronto se conduce ad un trattamento peggiorativo rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile.
art. 11, comma 14, L. 124/1999
È richiamato come norma integrativa del criterio di computo dell'anzianità dei docenti, ma è soggetta al medesimo vaglio di compatibilità con la clausola 4.
art. 569 d.lgs. 297/1994
Si pone in contrasto con la clausola 4 nella parte in cui limita il riconoscimento integrale del servizio effettivo del personale A.T.A. solo al primo triennio e, per il residuo, ai soli fini economici nei limiti dei due terzi.
art. 570 d.lgs. 297/1994
È richiamato quale criterio di calcolo del servizio effettivo del personale A.T.A., ma non può operare in modo da giustificare una riduzione del riconoscimento rispetto al lavoratore a tempo indeterminato.
art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001
È stato invocato nel terzo motivo insieme ad altre norme sulla durata e disciplina del rapporto a termine nel pubblico impiego.
art. 6 d.lgs. 368/2001
È stato invocato nel terzo motivo in relazione alla prescrizione del diritto alla corretta ricostruzione della carriera.
art. 2946 c.c.
È stata invocata la prescrizione ordinaria decennale del diritto alla ricostruzione della carriera.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato come norma del procedimento camerale non partecipato davanti alla Corte di cassazione.
art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
È richiamato per il rinvio integrale alla motivazione di precedenti decisioni di legittimità.
Massime di principio
- In tema di personale scolastico a tempo determinato poi immesso in ruolo, la disciplina interna sul riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo deve essere disapplicata quando, applicata secondo i propri criteri, comporti un trattamento meno favorevole rispetto a quello spettante a un lavoratore comparabile assunto sin dall'origine a tempo indeterminato.
- Il giudice di merito, per verificare l'eventuale discriminazione, deve raffrontare il trattamento del lavoratore già a termine e poi stabilizzato con quello del dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, senza considerare le interruzioni tra un rapporto e l'altro e senza applicare regole interne che riducano artificialmente l'anzianità riconoscibile.
- Accertato il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il giudice deve disapplicare la norma interna incompatibile e riconoscere al lavoratore, ad ogni effetto, l'intero servizio effettivamente prestato.
- Le questioni relative alla prescrizione del diritto alla ricostruzione della carriera restano assorbite se la decisione di merito viene cassata per il previo e decisivo errore sulla disciplina sostanziale dell'anzianità pre-ruolo.
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