Cassazione Penale, Sentenza n. 33693/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva accolto il reclamo contro la concessione di un permesso premio (concesso con decreto del 28/10/2021) ritenendo che il detenuto non avesse dimostrato l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata né il pericolo di loro ripristino. Il ricorrente deduce violazione/erronea applicazione di norme processuali e sostanziali (art. 627, comma 3 c.p.p.; art. 30-ter Ord. pen.; richiamo all'art. 27 Cost.) e carenza e contraddittorietà della motivazione per non aver bilanciato adeguatamente la gravità del curriculum criminale con il percorso rieducativo (lunga detenzione, buona condotta intramuraria, partecipazione a percorsi trattamentali, revoca 41-bis, assenza di sequestri di missive, ecc.).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato accolto. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio non si sia adeguato ai principi stabiliti in sede rescindente e non abbia compiuto il necessario bilanciamento fra il percorso rieducativo e la biografia criminale del detenuto, né abbia svolto le verifiche istruttorie doverose (anche d'ufficio) per accertare l'attualità di collegamenti o il pericolo di ripristino. La Corte ha inoltre richiamato il quadro normativo successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 e alla modifica normativa del 2022, evidenziando i requisiti aggravati per l'accesso al permesso premio ma altresì il divieto di disconoscere un effettivo grado di rieducazione già conseguito (principio di non regressione trattamentale).
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Disciplina la particolare disciplina dei detenuti per reati di tipo mafioso; la Corte costituzionale (sent. 253/2019) ha dichiarato illegittima la parte che impediva la concessione del permesso premio in assenza di collaborazione quando siano acquisiti elementi idonei a escludere attualità di collegamenti e pericolo di ripristino; la cassazione richiama la presunzione relativa di pericolosità connessa alla mancata collaborazione e i criteri per la sua superabilità.
art. 58-ter Ord. pen.
Rimessa la possibilità di concessione di benefici anche in assenza di collaborazione se sono acquisiti elementi idonei a escludere collegamenti attuali o pericolo di ripristino; funge da riferimento per la valutazione delle allegazioni del detenuto.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso; la Corte afferma i limiti dei poteri del giudice di rinvio a seconda del vizio (violazione di legge vs vizio di motivazione) e come ciò incida sulla valutazione successiva.
art. 30-ter Ord. pen.
Richiamato nel ricorso; riguarda profili del regime detentivo e dei benefici (contestualizzato dal ricorso nel quadro della valutazione dei permessi premio).
art. 27, terzo comma, Cost.
Principio del fine rieducativo della pena: la Corte sottolinea che la nuova disciplina non può disconoscere un effettivo percorso rieducativo già conseguito, pena violazione dei principi costituzionali.
art. 41-bis Ord. pen.
Richiamato come elemento fattuale (revoca del regime differenziato) rilevante ai fini della valutazione della persistenza di collegamenti con l'organizzazione criminale.
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199 (modifica art. 4-bis)
Ha aggravato i requisiti per l'accesso al permesso premio per determinate fattispecie, prevedendo l'adempimento delle obbligazioni civili e l'ulteriore necessità di allegare elementi specifici diversi dalla sola buona condotta carceraria; la Corte ne riconosce l'applicabilità immediata alle pendenze (tempus regit actum) ma rimarca che non può escludere il riconoscimento di un percorso rieducativo già concretamente raggiunto.
Sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti dell'art. 4-bis che impedivano di concedere permessi premio in assenza di collaborazione, stabilendo la presunzione relativa di pericolosità e le modalità per la sua superabilità mediante elementi che escludano collegamenti attuali e pericolo di ripristino; ha inoltre affermato l'onere di "prospettazione di massima" dell'istante e il dovere del giudice di compiere verifiche istruttorie.
Massime di principio
- Il richiedente di un permesso premio, anche se detenuto per reati 4-bis e senza collaborazione, deve allegare elementi fattuali che permettano di contrastare la presunzione relativa di perdurante pericolosità; non è richiesto l'onere probatorio pieno ma una prospettazione sufficiente che il giudice può integrare con accertamenti d'ufficio.
- Il giudice che decide in sede di rinvio deve attenersi ai principi stabiliti dalla sentenza rescindente; se la rescissione riguarda la motivazione può però svolgere un nuovo esame probatorio entro i limiti di non reiterare i vizi evidenziati.
- La buona condotta carceraria, la partecipazione ai programmi rieducativi e la mera dichiarazione di dissociazione non bastano da soli a superare la presunzione di collegamenti con la criminalità organizzata: servono elementi "diversi e ulteriori" come previsto dalla riforma del 2022.
- La riforma normativa successiva può aggravare i requisiti per i benefici, ma non può ledere situazioni già maturate concretamente (principio di non regressione trattamentale): se il detenuto ha già raggiunto un grado di rieducazione adeguato, il giudice non può automaticamente negare il beneficio per la più severa disciplina entrata in vigore dopo.
- Il giudice di merito ha il dovere, anche d'ufficio, di compiere verifiche (art. 678 c.p.p.) e analisi logiche/controfattuali per accertare l'assenza di collegamenti attuali o il pericolo di ripristino, soprattutto quando il richiedente prospetta fatti negativi difficili da provare positivamente.
- Nelle decisioni va sempre effettuato un concreto bilanciamento tra la biografia criminale e il percorso detentivo/rieducativo: la sola gravità dei reati non può automaticamente prevalere se emergono elementi che, valutati compiutamente, rendono compatibile la concessione del beneficio con le finalità rieducative e di sicurezza.
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