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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15765/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiati)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dai familiari di un lavoratore deceduto, per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al decesso. La responsabilità dei convenuti era stata già affermata in sede penale e poi confermata in sede civile di merito. Dopo il rigetto, da parte della Cassazione, del ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, i soccombenti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro l'ordinanza di legittimità, deducendo due errori di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: (1) la Corte avrebbe omesso di percepire che nel ricorso per cassazione era stata censurata la mancata autonoma valutazione, nel giudizio civile, del concorso causale di un terzo che avrebbe effettuato un adattamento di un filo elettrico, fatto da apprezzare ex art. 1227 c.c. e non precluso dall'art. 651 c.p.p.; (2) la Corte avrebbe omesso di esaminare la questione relativa alla responsabilità di uno dei ricorrenti, indicato come committente e direttore dei lavori, sostenendo che, all'epoca del fatto, la responsabilità per l'infortunio sarebbe dovuta ricadere sul solo appaltatore e che non erano ancora vigenti le norme successive sulla sicurezza nei cantieri.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che entrambe le censure non denunciassero un vero errore revocatorio, ma mirassero in realtà a contestare l'interpretazione e la valutazione del contenuto del precedente ricorso per cassazione e la complessiva risposta data dall'ordinanza impugnata. Ha quindi applicato il principio secondo cui l'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto decisivo, immediatamente rilevabile dal raffronto tra sentenza e atti, e non può consistere nell'omesso esame di motivi o questioni. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite e, in ragione dell'inammissibilità, è stato posto a loro carico anche l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Costituisce il rimedio azionato per chiedere la revocazione dell'ordinanza di cassazione; nel caso concreto, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze non integravano errore revocatorio.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto decisivo, non in un errore di interpretazione o valutazione né nell'omesso esame di motivi di ricorso.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro per il concorso causale del terzo e della vittima nella produzione del danno.

  • art. 651 c.p.p.

    Evocato dai ricorrenti per sostenere che il fatto del terzo, non decisivo in sede penale, dovesse essere autonomamente valutato nel giudizio civile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come norma procedurale per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dichiarare la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti nei casi previsti.

  • art. 2697 c.c.

    Non è espressamente richiamato nel testo della decisione, ma non emerge una specifica statuizione della Corte sul riparto dell'onere probatorio; quindi non viene considerato come norma decisoria.

  • art. 1665 c.c.

    Evocato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità dell'appaltatore e non del direttore dei lavori, in relazione all'infortunio.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio contro le decisioni della Cassazione ricorre solo quando la Corte abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • Non integra errore revocatorio l'omesso esame di uno o più motivi di ricorso per cassazione, né la contestazione del modo in cui la Corte ha interpretato o valutato il contenuto del ricorso originario.
  • La revocazione non può essere usata per ottenere un nuovo scrutinio di merito della decisione di legittimità sotto la veste dell'errore percettivo.
  • Perché sia ammissibile, l'errore dedotto deve essere immediatamente rilevabile dal solo confronto tra la decisione impugnata e gli atti del giudizio di cassazione, oltre a essere essenziale e decisivo.
  • Nel giudizio di cassazione non è necessaria una confutazione analitica di tutti gli argomenti svolti dalle parti, essendo sufficiente una risposta complessiva alle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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