Sentenza del 26/08/2015 n. 17171 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di rettifica IVA relativo al 1999. L'accertamento si fondava sulla presunzione di cessione senza fatturazione di autovetture indicate come rimanenze al 1998, ma non rinvenute durante l'accesso e dichiarate vendute dal rappresentante della società. L'Agenzia ha dedotto, tra l'altro, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, inammissibilità dei motivi di appello della società, violazione della disciplina IVA sulle presunzioni di vendita e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I motivi sono stati ritenuti generici, privi di adeguati quesiti di diritto, non autosufficienti e, per alcune censure, privi del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. La Corte ha inoltre ritenuto tempestivo il ricorso, poiché consegnato all'ufficiale giudiziario il 25 marzo 2008, ultimo giorno utile prorogato per la festività. È rimasta quindi ferma la sentenza regionale favorevole alla società e l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
termine di decadenza cd. lungo
Il ricorso contro una sentenza non notificata deve essere proposto entro il termine lungo previsto dalla norma. Nel caso concreto il termine, cadendo in giorni festivi, è stato prorogato al primo giorno non festivo.
Art. 155, comma 4, c.p.c.
Quando la scadenza di un termine processuale cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 38, comma 3, e 51, comma 1
Le disposizioni del processo tributario rinviano al termine lungo previsto dal codice di procedura civile per l'impugnazione delle sentenze non notificate.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte. Tuttavia, nel caso esaminato, l'Agenzia non ha formulato una censura sufficientemente specifica per dimostrare che la Commissione regionale avesse deciso su una questione estranea al giudizio.
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e degli elementi necessari per comprendere la controversia, in applicazione del principio di autosufficienza.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione temporale, i motivi fondati su violazioni di legge dovevano contenere quesiti di diritto specifici e quelli relativi alla motivazione dovevano indicare chiaramente il fatto controverso e decisivo mediante un apposito momento di sintesi. Quesiti generici, tautologici, cumulativi o non collegati alla fattispecie determinavano l'inammissibilità.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18, comma 2, lett. e), e 53, comma 1
I motivi del ricorso e dell'appello tributario devono essere specifici. La censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile anche perché non trascriveva il motivo di appello contestato, impedendo alla Corte di verificarne la fondatezza.
D.P.R. n. 633/1972, art. 53, come sostituito dal D.P.R. n. 441/1997, art. 1
La norma prevede una presunzione legale di cessione per i beni acquistati, importati o prodotti che non risultino presenti nei luoghi in cui il contribuente esercita l'attività, salvo prova contraria o adeguata giustificazione. La Corte non ha però esaminato nel merito l'applicazione della presunzione, poiché il motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le violazioni di legge e i vizi di motivazione costituiscono censure diverse e devono essere articolati separatamente e con i requisiti formali propri di ciascun vizio. La loro proposizione congiunta, senza quesiti o sintesi distinti, può comportare l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e direttamente collegate alla motivazione impugnata; affermazioni generiche o quesiti meramente astratti non consentono l'esame del merito.
- Chi denuncia un error in procedendo deve indicare con precisione gli atti processuali rilevanti e trascrivere o riassumere adeguatamente i passaggi necessari alla verifica della censura.
- Le doglianze relative a violazioni di legge e quelle relative a vizi di motivazione devono essere formulate distintamente, evidenziando per ciascuna l'errore attribuito al giudice.
- In materia tributaria, la presunzione di cessione dei beni non rinvenuti può sostenere l'accertamento, ma la sua applicazione deve essere contestata o difesa sulla base di elementi concreti, come la corretta situazione delle rimanenze, la cessazione dell'attività e la documentazione contabile.
- La scadenza dei termini processuali in giorni festivi comporta la proroga al primo giorno non festivo; ai fini della tempestività della notifica a mezzo ufficiale giudiziario rileva la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario entro il termine.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce normalmente l'esame delle questioni sostanziali e lascia ferma la decisione del giudice di merito.
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