Cassazione Civile, Ordinanza n. 34672/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca, poi succeduta da una società veicolo di gestione crediti, per far dichiarare l'inefficacia di due atti posti in essere da due coniugi in sede di separazione: una convenzione di separazione dei beni con scioglimento della comunione legale e passaggio al regime di separazione, con contestuale divisione dei beni, e un successivo verbale di separazione consensuale con assegnazione dei beni, mediante il quale uno dei coniugi aveva ceduto all'altro la propria quota di alcuni immobili. I ricorrenti sostenevano che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato come gratuiti gli atti, mentre essi sarebbero stati onerosi perché collegati anche alla regolazione dell'obbligo di mantenimento; da ciò facevano discendere l'erroneità della ritenuta irrilevanza della consapevolezza del terzo beneficiario e l'illegittima mancata ammissione della prova testimoniale richiesta per dimostrare l'assenza di scientia damni e di consilium fraudis in capo al coniuge beneficiario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, qualificati i negozi come gratuiti dal giudice di merito, non era necessario ai fini dell'azione revocatoria dimostrare la conoscenza del pregiudizio anche in capo al coniuge beneficiario, essendo sufficiente la consapevolezza del solo disponente. Ha inoltre osservato che l'interpretazione e la qualificazione del contratto spettano al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e se non viene denunciata una violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. È stata poi corretta una formula impropria della sentenza d'appello sulla partecipatio fraudis, ma senza effetti invalidanti perché la decisione restava sorretta dalla regola applicata agli atti gratuiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Nell'azione revocatoria ordinaria, per gli atti qualificati come gratuiti è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore disponente; non è necessario provare la conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo beneficiario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura per la dedotta violazione di legge, ma nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta infondata perché mirava in realtà a contestare l'accertamento di merito sulla natura gratuita dell'atto.
artt. 1362 c.c. e 1366 c.c.
Il sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica; se il ricorrente non indica specificamente quali canoni siano stati violati, la censura non può essere accolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la necessità di provare la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo beneficiario dipende dalla natura dell'atto: per gli atti gratuiti è sufficiente la consapevolezza del debitore, mentre per quelli onerosi assume rilievo anche la scientia damni del terzo.
- La qualificazione di un atto come oneroso o gratuito è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto, che devono essere specificamente indicati dal ricorrente.
- La censura che contesta la mancata ammissione di prove è inidonea quando la prova richiesta è irrilevante rispetto al decisum, perché diretta a dimostrare un elemento non necessario ai fini della fattispecie giuridica ritenuta applicabile.
- In sede di revocatoria, il pregiudizio alle ragioni del creditore può consistere anche nella maggiore difficoltà di soddisfacimento del credito, non essendo necessario un depauperamento immediato e diretto del patrimonio del debitore.
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