Cassazione Penale, Sentenza n. 19973/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per bancarotta (documentale e patrimoniale) decise dalla Corte d'appello di Trieste. - Cepparo: contesta la sussistenza del dolo e dello stato di insolvenza al momento delle operazioni, sostiene che le cessioni dei rami d'azienda e l'uso del trust erano scelte imprenditoriali lecite finalizzate alla liquidazione e al proseguimento dell'attività da parte del solo Cepparo, e che la documentazione consentiva la ricostruzione del patrimonio; chiede la derubricazione o l'assoluzione. - Vecchio: contesta la responsabilità per l'affitto del ramo d'azienda (capo C), rilevando che l'efficacia del contratto era differita a momento in cui non era più legale rappresentante e negando il dolo specifico. - Iacuzzi: contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del danno in relazione al capo A (bancarotta documentale), sostenendo che il curatore ha potuto ricostruire il patrimonio e che il danno è stato esiguo.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi: le condanne confermate dalla Corte d'appello restano valide. La Corte ha ritenuto provato il depauperamento patrimoniale della fallita attribuibile alle operazioni contestate (affitto a canone irrisorio e trasferimento di ramo finanziario a corrispettivi macroscopicamente incongrui) e ha qualificato come dolose le condotte, anche alla luce degli "indici di fraudolenza" (incongruità del corrispettivo, sovrapposizione dei soggetti beneficiari, ecc.). Quanto alla bancarotta documentale è stato ritenuto provato l'occultamento/parziale distrazione delle scritture e la illeggibilità di parti della documentazione, con conseguente ostacolo alla ricostruzione patrimoniale. L'eccezione sull'uso del trust è stata respinta: il trust può essere lecito, ma va scrutinato per accertare se sia stato strumento di sottrazione. L'attenuante della particolare tenuità del danno chiesta da Iacuzzi è stata esclusa perché la condotta ha inciso sulla possibilità di esercitare le azioni a tutela dei creditori. Rimangono applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti ma le condanne (pena in primo grado 1 anno e 4 mesi con sospensione condizionale) sono state confermate. Inoltre è stato richiamato il riconoscimento di un'aggravante ad effetto speciale che allunga il termine di prescrizione.
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), artt. 216 e seguenti
Disciplina i reati di bancarotta; il giudice penale non sindaca la sentenza dichiarativa di fallimento sul punto dello stato di insolvenza, che resta accertamento proprio del giudice civile; nei reati di bancarotta si valuta la presenza di "indici di fraudolenza" per dimostrare la distrazione.
Art. 219 legge fallimentare
Prevede l'aggravante (comma 1) quando ricorrono circostanze ad effetto speciale e la possibilità di valutare la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (comma terzo): la tenuità va valutata in relazione al danno alla massa creditoria e all'incidenza sulle azioni revocatorie e di tutela.
Codice penale, art. 157 e art. 161 (prescrizione)
Le aggravanti ad effetto speciale aumentano la pena ed estendono il termine di prescrizione; nel calcolo della prescrizione va tenuto conto delle aggravanti ad effetto speciale anche se subvalenti nel bilanciamento con attenuanti.
Codice penale, art. 69 (concorrenza di circostanze)
Il giudizio comparativo tra circostanze attenuanti e aggravanti ai fini della pena non incide sulla determinazione della durata massima del reato ai fini prescrizionali prevista dall'art. 157 c.p.
Cassazione civile, sez. III, sent. 10/02/2020, n. 3128
Sullo 'trust' istituito a fini liquidatori: l'atto è in principio lecito ma richiede un vaglio penetrante del giudice di merito per verificare che non sia strumento di sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori.
Massime di principio
- La semplice adozione di strumenti civilmente leciti (es. affitto, cessione, trust) non esclude la rilevanza penale se gli elementi oggettivi e soggettivi mostrano che tali operazioni hanno avuto l'effetto di depauperare la società e sono state poste in essere con consapevolezza del risultato ("indici di fraudolenza": corrispettivi macroscopicamente incongrui, sovrapposizione soggettiva tra cedente e beneficiario, tempistica sospetta).
- Lo stato di insolvenza, accertato in sede civile con sentenza dichiarativa di fallimento, vincola il giudice penale sul presupposto dell'insolvenza; il giudice penale valuta però le modalità e la volontà concrete che hanno determinato il depauperamento patrimoniale.
- In tema di bancarotta documentale, la sottrazione, distruzione o tale tenuta delle scritture da rendere difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio integra la fattispecie e può configurare il dolo specifico quando ostacola l'azione dei curatori e dei creditori.
- L'uso di un trust a fini liquidatori richiede verifica puntuale: il trust non è in sé esimente se emerge che è stato impiegato per sottrarre beni alla garanzia dei creditori.
- La circostanza attenuante della particolare tenuità del danno richiede valutazione in funzione dell'effettiva incidenza delle condotte sulla possibilità per la massa creditoria di esercitare rimedi (es. azioni revocatorie); se le condotte hanno creato ostacoli significativi, la tenuità non è riconosciuta.
- Ai fini della prescrizione, le aggravanti ad effetto speciale devono essere considerate anche se risultano subvalenti nel bilanciamento delle circostanze, perché influenzano la durata massima della pena e quindi il termine prescrizionale.
- Le cessioni o affitti a valori fortemente incongrui costituiscono un forte elemento indiziario di finalità distrattiva: la valutazione comparativa del corrispettivo e del valore reale è cruciale per il giudice penale.
- Le doglianze basate su mera ricostruzione alternativa dei fatti o sulla esistenza di una motivazione economica lecita devono confrontarsi specificamente con gli "indici di fraudolenza" e con le deduzioni probatorie già valutate dai giudici di merito; riproporle senza nuovi elementi processuali difficilmente ottiene accoglimento in Cassazione.
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