Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19973/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per bancarotta (documentale e patrimoniale) decise dalla Corte d'appello di Trieste. - Cepparo: contesta la sussistenza del dolo e dello stato di insolvenza al momento delle operazioni, sostiene che le cessioni dei rami d'azienda e l'uso del trust erano scelte imprenditoriali lecite finalizzate alla liquidazione e al proseguimento dell'attività da parte del solo Cepparo, e che la documentazione consentiva la ricostruzione del patrimonio; chiede la derubricazione o l'assoluzione. - Vecchio: contesta la responsabilità per l'affitto del ramo d'azienda (capo C), rilevando che l'efficacia del contratto era differita a momento in cui non era più legale rappresentante e negando il dolo specifico. - Iacuzzi: contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del danno in relazione al capo A (bancarotta documentale), sostenendo che il curatore ha potuto ricostruire il patrimonio e che il danno è stato esiguo.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi: le condanne confermate dalla Corte d'appello restano valide. La Corte ha ritenuto provato il depauperamento patrimoniale della fallita attribuibile alle operazioni contestate (affitto a canone irrisorio e trasferimento di ramo finanziario a corrispettivi macroscopicamente incongrui) e ha qualificato come dolose le condotte, anche alla luce degli "indici di fraudolenza" (incongruità del corrispettivo, sovrapposizione dei soggetti beneficiari, ecc.). Quanto alla bancarotta documentale è stato ritenuto provato l'occultamento/parziale distrazione delle scritture e la illeggibilità di parti della documentazione, con conseguente ostacolo alla ricostruzione patrimoniale. L'eccezione sull'uso del trust è stata respinta: il trust può essere lecito, ma va scrutinato per accertare se sia stato strumento di sottrazione. L'attenuante della particolare tenuità del danno chiesta da Iacuzzi è stata esclusa perché la condotta ha inciso sulla possibilità di esercitare le azioni a tutela dei creditori. Rimangono applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti ma le condanne (pena in primo grado 1 anno e 4 mesi con sospensione condizionale) sono state confermate. Inoltre è stato richiamato il riconoscimento di un'aggravante ad effetto speciale che allunga il termine di prescrizione.

Norme richiamate

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), artt. 216 e seguenti

    Disciplina i reati di bancarotta; il giudice penale non sindaca la sentenza dichiarativa di fallimento sul punto dello stato di insolvenza, che resta accertamento proprio del giudice civile; nei reati di bancarotta si valuta la presenza di "indici di fraudolenza" per dimostrare la distrazione.

  • Art. 219 legge fallimentare

    Prevede l'aggravante (comma 1) quando ricorrono circostanze ad effetto speciale e la possibilità di valutare la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (comma terzo): la tenuità va valutata in relazione al danno alla massa creditoria e all'incidenza sulle azioni revocatorie e di tutela.

  • Codice penale, art. 157 e art. 161 (prescrizione)

    Le aggravanti ad effetto speciale aumentano la pena ed estendono il termine di prescrizione; nel calcolo della prescrizione va tenuto conto delle aggravanti ad effetto speciale anche se subvalenti nel bilanciamento con attenuanti.

  • Codice penale, art. 69 (concorrenza di circostanze)

    Il giudizio comparativo tra circostanze attenuanti e aggravanti ai fini della pena non incide sulla determinazione della durata massima del reato ai fini prescrizionali prevista dall'art. 157 c.p.

  • Cassazione civile, sez. III, sent. 10/02/2020, n. 3128

    Sullo 'trust' istituito a fini liquidatori: l'atto è in principio lecito ma richiede un vaglio penetrante del giudice di merito per verificare che non sia strumento di sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori.

Massime di principio

  • La semplice adozione di strumenti civilmente leciti (es. affitto, cessione, trust) non esclude la rilevanza penale se gli elementi oggettivi e soggettivi mostrano che tali operazioni hanno avuto l'effetto di depauperare la società e sono state poste in essere con consapevolezza del risultato ("indici di fraudolenza": corrispettivi macroscopicamente incongrui, sovrapposizione soggettiva tra cedente e beneficiario, tempistica sospetta).
  • Lo stato di insolvenza, accertato in sede civile con sentenza dichiarativa di fallimento, vincola il giudice penale sul presupposto dell'insolvenza; il giudice penale valuta però le modalità e la volontà concrete che hanno determinato il depauperamento patrimoniale.
  • In tema di bancarotta documentale, la sottrazione, distruzione o tale tenuta delle scritture da rendere difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio integra la fattispecie e può configurare il dolo specifico quando ostacola l'azione dei curatori e dei creditori.
  • L'uso di un trust a fini liquidatori richiede verifica puntuale: il trust non è in sé esimente se emerge che è stato impiegato per sottrarre beni alla garanzia dei creditori.
  • La circostanza attenuante della particolare tenuità del danno richiede valutazione in funzione dell'effettiva incidenza delle condotte sulla possibilità per la massa creditoria di esercitare rimedi (es. azioni revocatorie); se le condotte hanno creato ostacoli significativi, la tenuità non è riconosciuta.
  • Ai fini della prescrizione, le aggravanti ad effetto speciale devono essere considerate anche se risultano subvalenti nel bilanciamento delle circostanze, perché influenzano la durata massima della pena e quindi il termine prescrizionale.
  • Le cessioni o affitti a valori fortemente incongrui costituiscono un forte elemento indiziario di finalità distrattiva: la valutazione comparativa del corrispettivo e del valore reale è cruciale per il giudice penale.
  • Le doglianze basate su mera ricostruzione alternativa dei fatti o sulla esistenza di una motivazione economica lecita devono confrontarsi specificamente con gli "indici di fraudolenza" e con le deduzioni probatorie già valutate dai giudici di merito; riproporle senza nuovi elementi processuali difficilmente ottiene accoglimento in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.