Cassazione Penale, Sentenza n. 51200/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la rinnovata determinazione delle pene operata dalla Corte d'appello di Bari in veste di giudice del rinvio dopo parziale annullamento della Cassazione: censuravano la quantificazione degli aumenti per continuazione (in particolare per Giuseppe e Michele Parisi), l'applicazione temporale delle maggiorazioni introdotte dalla legge 27/05/2015 n.69 (per alcuni imputati si contestava che non fosse provato che la partecipazione perdurasse fino all'entrata in vigore della legge), l'errata menzione di recidiva (Radames Parisi), la mancata indicazione della pena base e dei singoli aumenti (Michele Parisi), e la mancata motivazione sullo scostamento dal minimo edittale o sulla misura delle attenuanti (alcuni imputati).
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto che le censure riguardassero scelte discrezionali della Corte territoriale sulla commisurazione della pena, correttamente motivate alla luce di precedenti condanne e del ruolo dei singoli imputati nel clan; ha inoltre chiarito che l'annullamento parziale in favore di alcuni coimputati non estende automaticamente gli effetti ad altri (ai sensi dell'art. 587 c.p.p.), che eventuali errori materiali nella sentenza di annullamento dovevano essere rimossi con la procedura di correzione degli errori (art. 625-bis c.p.p.), e che il giudice del rinvio non poteva rivedere aspetti non oggetto di annullamento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili come liquidate.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che incrimina l'associazione mafiosa: la Corte ha valutato la temporalità della partecipazione ai fini dell'applicabilità delle maggiorazioni sanzionatorie e ha confermato l'applicazione per i singoli imputati se non era stato annullato diversamente
legge 27 maggio 2015 n. 69
Modifica delle pene previste dall'art. 416-bis; la sentenza sottolinea che l'aumento di pena per l'entrata in vigore della legge può essere applicato solo se provata la partecipazione anche dopo la modifica normativa
art. 132 cod. pen.
Criteri di commisurazione della pena: la Corte ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata
art. 133 cod. pen.
Principi per la valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti: la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione conforme a tali criteri, ma ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Regola sulla continuazione tra più delitti e sull'aumento di pena: la Corte ha ritenuto legittima la misura dell'aumento determinata dal giudice del rinvio, entro la discrezionalità applicativa
art. 587 cod. proc. pen.
Regola sull'effetto dell'annullamento rispetto ai coimputati non appellanti: la Corte ha precisato che l'estensione riguarda solo statuizioni favorevoli e non trasferisce automaticamente i motivi di impugnazione tra coimputati
art. 625-bis cod. proc. pen.
Procedura per la correzione degli errori materiali nelle sentenze di annullamento: la Corte ha indicato che errori materiali nella sentenza rescindente dovevano essere rimossi con questo rimedio e non nel giudizio di rinvio
art. 627 cod. proc. pen.
Limiti dell'azione del giudice del rinvio fissati dal codice: il giudice del rinvio non può riesaminare aspetti non annullati dalla Cassazione
art. 130, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.
Riguarda la competenza del giudice del rinvio nel correggere errori materiali: la Corte ha richiamato i limiti della competenza rettificatrice del giudice di rinvio
art. 597 cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius: la Corte ha ritenuto che le determinazioni del giudice del rinvio non abbiano violato tale divieto
Massime di principio
- La determinazione della misura della pena è in larga parte rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per i vizi di logicità, illogicità manifesta o violazione di legge, non per ricalcolare una pena correttamente motivata.
- L'annullamento parziale di una sentenza ha effetti estensivi limitati: l'art. 587 c.p.p. permette l'estensione agli imputati non impugnanti solo delle statuizioni favorevoli risultanti dall'accoglimento del motivo oggettivo, ma non trasferisce automaticamente i motivi o le conseguenze ad altri coimputati.
- Le modifiche normative che innalzano le pene (es. legge n.69/2015) richiedono un accertamento temporale della partecipazione al reato associativo; l'onere probatorio circa la perdurante partecipazione dopo la data di entrata in vigore grava sul giudice che applica la pena.
- Gli errori materiali contenuti nella sentenza di annullamento devono essere impugnati con la procedura di correzione degli errori materiali (art. 625-bis c.p.p.); non sono rimediabili con censure in sede di giudizio di rinvio.
- Il giudice del rinvio non può riesaminare punti che la Cassazione non ha annullato: i limiti processuali impediscono modifiche del trattamento sanzionatorio oltre quanto determinato dalla sentenza rescindente.
- La mera mancata indicazione di uno specifico parametro (es. pena base o singoli aumenti) può essere superata se la motivazione complessiva consente di ricostruire adeguatamente la commisurazione; tuttavia, la ragionevolezza e la specificità della motivazione restano requisiti indispensabili.
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