Cassazione Penale, Sentenza n. 4292/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi reati collegati al controllo e al traffico illecito di armi (legge n. 895/1967). In particolare era contestato il coinvolgimento nella ritorsione contro la testimone Catia Marra (esplosione di diciotto colpi contro il portone della sua abitazione, capo 2), l'acquisto/detenzione/porto e la messa in vendita di più armi (capo 3, 7, 10, 14, 26, 27). Le esigenze cautelari erano state motivate con la gravità indiziaria desunta da conversazioni di chat, tabulati telefonici con geolocalizzazioni, videoriprese e cronologia Internet, nonché dalla personalità dell'indagato e dal pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Il ricorrente censurava: (i) la fragilità della prova, soprattutto perché mancavano esiti degli accertamenti balistici e le conversazioni sarebbero insufficienti; (ii) l'errata valutazione delle esigenze cautelari e la possibilità di misure meno afflittive, considerata la giovane età e l'assenza di un arsenale accertato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo (attinente alla gravità indiziaria) inammissibile perché la motivazione del giudice di merito era analitica e logica; le deduzioni del ricorrente erano generiche o chiedevano una rivalutazione del fatto riservata al giudice di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo riguardante le esigenze cautelari: il Tribunale del riesame aveva offerto motivazione adeguata sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, sulla numerosità e gravità delle condotte e sul contesto che evocava collegamenti con contesti di criminalità organizzata, giustificando l'inidoneità di misure meno gravose. Il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge n. 895 del 1967
Normativa di riferimento per i reati relativi al controllo delle armi da sparo; le imputazioni (detenzione, porto, cessione, messa in vendita di armi) sono state fondate su questa legge
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato per descrivere l'esercizio delle funzioni del Tribunale di merito nell'ambito dell'ordinanza impugnata
art. 273 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il requisito della gravità indiziaria: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato adeguatamente la sussistenza dei gravi indizi sulla base di chat, tabulati, geolocalizzazioni e ulteriori elementi
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (fra cui il pericolo di reiterazione). La Corte ha ribadito che il pericolo deve essere concreto e attuale e può essere desunto dalla personalità dell'imputato e dalle modalità del fatto; il Tribunale del riesame ha fornito adeguata prognosi di pericolosità
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamata per motivare la trattazione del ricorso in forma scritta (procedura per la trattazione documentale)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di comunicazione/consegna conseguenti alla decisione sulla custodia cautelare (disposizioni attuative)
Massime di principio
- La gravità indiziaria può essere adeguatamente fondata su elementi digitali (chat, messaggi, cronologia Internet), su tabulati telefonici con geolocalizzazioni e su videoriprese anche in assenza immediata di esami tecnici balistici, se il quadro probatorio complessivo è coerente e logicamente motivato
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito: censure generiche o richieste di diversa valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili quando la motivazione di merito sia analitica e logica
- Il pericolo di reiterazione richiesto per le misure cautelari deve essere concreto e attuale ma non richiede la prova di una prossima e specifica occasione di delinquere; può desumersi dalla personalità dell'imputato e dalle modalità e numerosità delle condotte
- La richiesta di misure meno afflittive può essere rigettata se il contesto fattuale e la gravità delle condotte fanno ritenere che tali misure non siano idonee a prevenire il pericolo di reiterazione, specialmente se emergono elementi che evocano rapporti con contesti di criminalità organizzata
- L'assenza di un singolo accertamento tecnico (es. balistico) non rende automaticamente fragile l'impianto indiziario se esistono altre risultanze convergenti e debitamente motivate dal giudice
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