Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 502/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 756/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1899/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17/12/2024, notificata il 16/01/2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale rispettivamente riconosciuto alle ricorrenti quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, sul riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Teramo, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di 500 euro per la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero all'accredito di 1.000 euro per una ricorrente e di 500 euro per l'altra sulla Carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 16 gennaio 2025 ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero ha documentato il pagamento delle sole spese del giudizio presupposto e attività propedeutiche all'esecuzione. Nel corso del giudizio ha invece adempiuto integralmente nei confronti di una ricorrente, mentre permaneva l'inadempimento relativo all'altra.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla ricorrente la cui pretesa era stata soddisfatta nelle more. Quanto all'altra ricorrente, ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: il titolo del giudice ordinario era passato in giudicato, l'azione era tempestiva ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione, compiendo anche gli atti contabili di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, ridotte del 50% per la natura seriale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'adempimento di un giudicato formato su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione era decorso senza adempimento.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente mediante la Carta elettronica del docente.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e in mancanza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine prefissato.
  • L'adempimento intervenuto nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione del creditore integralmente soddisfatto, mentre il giudizio prosegue per le ulteriori posizioni non ancora definite.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e attribuendogli gli atti necessari, inclusi quelli contabili e di pagamento.
  • L'indisponibilità o l'insufficienza delle risorse di bilancio e di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario; l'amministrazione deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàProcesso amministrativo telematicoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.