Cassazione Penale, Sentenza n. 3364/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato la misura custodiale sul presupposto della gravità indiziaria circa la partecipazione dell'indagato all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 93), mentre aveva escluso la gravità indiziaria rispetto all'associazione mafiosa (art. 416‑bis). La difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per insufficiente o contraddittoria valutazione delle prove: mancata valorizzazione delle difese sul punto dell'assenza di elementi tratti dalle dichiarazioni dei collaboranti e dagli assuntori; lettura congetturale di intercettazioni e videoriprese; carenza di reati fine specificamente ascritti; e interpretazione erronea delle conversazioni intercettate e della condotta dei fratelli Bevilacqua in relazione all'occultamento e allo spostamento dell'attività di spaccio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che sussista gravità indiziaria quanto alla partecipazione di Bevilacqua all'associazione dedita al narcotraffico (capo 93) e ha confermato la misura custodiale per tale profilo, mentre è stata esclusa la gravità indiziaria rispetto all'associazione mafiosa. La decisione ha valorizzato intercettazioni e videoriprese (presenza ricorrente nei terreni adiacenti all'abitazione considerata quartier generale, colloqui chiarificatori tra i membri del gruppo, suggerimenti operativi forniti al vertice del gruppo e consigli volti a non danneggiare l'attività criminale, come l'indicazione sul luogo per gli arresti domiciliari), oltre al contesto conflittuale e alle modalità operative del gruppo. Le censure difensive sono state ritenute mera proposta di lettura alternativa delle emergenze, non idonea a dimostrare incongruenze manifeste della motivazione cautelare. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
presente nel testo: "ex art 309 cod. proc. pen"
Norma richiamata come titolo procedurale dell'impugnazione avverso il provvedimento cautelare; utilizzata per il sindacato dell'ordinanza di riesame sulla misura custodiale
art. 416‑bis cod. pen.
presente nel testo: "associazione ex art 416 bis"
Norma relativa al reato di associazione di tipo mafioso; dal provvedimento risulta che la gravità indiziaria rispetto a questa fattispecie è stata esclusa per l'indagato
Massime di principio
- In sede cautelare la gravità indiziaria può essere adeguatamente sostenuta da un quadro indiziario complessivo che valorizzi intercettazioni, videoriprese e riscontri contestuali anche in assenza di specifici reati fine formalmente attribuiti all'indagato
- La presenza ripetuta in luoghi funzionali all'attività criminale, i colloqui chiarificatori tra membri del gruppo e consigli operativi tesi a mantenere l'attività illecita possono costituire elementi logici e convergenti per la ritenuta partecipazione associativa
- Contestare la motivazione cautelare richiede più di una lettura alternativa dei fatti: è necessario dimostrare incongruenze manifeste, contraddizioni logiche o errori di fatto nella valutazione delle prove
- Le difese che si limitano a proporre spiegazioni alternative (es. attivitá lecita non meglio documentata) senza fornire elementi concreti di riscontro difficilmente otterranno la revoca della misura cautelare
- Per contrastare efficacemente misure cautelari fondate su intercettazioni e riprese, la strategia difensiva utile è dimostrare l'irrilevanza, l'inattendibilità o la manipolazione delle captazioni, oppure l'assenza di collegamenti logici tra i contenuti acquisiti e l'ipotesi associativa
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