Sentenza n. 3547/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- del 13.03.23, notificato il 18.03.23 al ricorrente, con cui è stato negato il rinnovo del porto di fucile ad uso caccia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia e della Carta europea per il trasporto delle armi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare della licenza dagli anni Settanta, ha impugnato il diniego di rinnovo adottato a seguito del rigetto del ricorso gerarchico contro il precedente diniego della Questura. Ha dedotto il difetto di motivazione rafforzata, sostenendo che i rinnovi pregressi avessero ingenerato un’aspettativa favorevole; l’irrilevanza dei precedenti penali e di polizia, ritenuti risalenti e in parte non sfociati in condanna; nonché l’insussistenza dei verbali relativi alle violazioni del codice della strada del 2021, poste dall’Amministrazione a fondamento del giudizio negativo. Ha inoltre chiesto il rinvio dell’udienza. Il provvedimento ha valorizzato una condanna del 2006 per violazione della normativa sull’immigrazione, un deferimento per ricettazione del 2008, una segnalazione per minacce del 2011 e numerose infrazioni stradali, tra cui l’allontanamento dal luogo di un controllo di polizia nonostante l’invito a rimanervi.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio, rilevando che il rinvio della trattazione non costituisce un diritto delle parti fuori dai casi tassativi previsti dalla legge e che, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., è ammesso solo per situazioni eccezionali, idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di difesa. Nel merito ha respinto il ricorso. Il giudice ha affermato che il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di polizia in materia di armi non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo, ma sono sottoposti a un’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, esercitata in funzione cautelare e preventiva. Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche su fatti non conclusi con condanna penale o misura di pubblica sicurezza. La buona condotta richiesta dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. ha portata ampia e può essere compromessa da elementi idonei a minare il rapporto fiduciario con l’Amministrazione, anche senza integrare uno specifico pericolo di abuso delle armi. I precedenti rinnovi non fanno sorgere un’aspettativa tutelabile, poiché ogni istanza deve essere valutata attualmente in relazione all’ordine pubblico. Nel caso concreto, i verbali del 2021 risultavano provati anche da una memoria dello stesso ricorrente, che aveva ammesso di essersi recato al comando e di aver sottoscritto la notifica delle contravvenzioni. L’allontanamento durante il controllo di polizia è stato ritenuto contrario ai canoni di irreprensibilità e correttamente valorizzato insieme ai precedenti penali e di polizia. Il diniego è stato quindi ritenuto non irragionevole e adeguatamente fondato. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza…
Il rinvio dell’udienza non costituisce un diritto generalizzato delle parti ed è disposto soltanto in presenza di situazioni eccezionali, in particolare quando siano coinvolte esigenze fondamentali di difesa.
art. 699 c.p.
La disciplina è richiamata quale espressione del generale divieto di circolare armati, rispetto al quale la detenzione e il porto di armi costituiscono eccezioni.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
La norma è richiamata insieme all’art. 699 c.p. per evidenziare la natura eccezionale delle autorizzazioni al porto e alla detenzione di armi.
art. 11 T.U.L.P.S. — r.d. 18 giugno 1931, n. 773
possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta
La disposizione consente di negare le autorizzazioni di polizia anche quando l’interessato non dimostri la buona condotta; il relativo giudizio è distinto da una funzione sanzionatoria e può fondarsi su una valutazione complessiva dell’affidabilità.
art. 39 T.U.L.P.S. — r.d. 18 giugno 1931, n. 773
La norma è richiamata quale base del potere di ricusare la detenzione o il porto di armi a persone ritenute capaci di abusarne.
art. 43 T.U.L.P.S. — r.d. 18 giugno 1931, n. 773
la licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta e non dà affidamento di non abusare delle armi
La licenza di porto d’armi può essere negata quando l’interessato non dimostri la buona condotta o non offra affidamento di non abusare delle armi. Il giudizio può basarsi anche su elementi non sfociati in condanna penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato esclusivamente quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato esclusivamente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, ma di una posizione sottoposta alla valutazione discrezionale e cautelare dell’Autorità di pubblica sicurezza, diretta a prevenire abusi e a tutelare l’incolumità pubblica.
- Il giudizio di inaffidabilità ai fini del diniego della licenza di porto d’armi può fondarsi su una valutazione complessiva di precedenti penali, precedenti di polizia e condotte rilevanti, anche quando tali fatti non abbiano dato luogo a condanna penale o a misure di pubblica sicurezza.
- Il requisito della buona condotta previsto dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. ha un ambito più ampio rispetto al solo pericolo concreto di abuso delle armi e può essere escluso da fatti idonei a compromettere il rapporto fiduciario con l’Amministrazione e l’adesione ai canoni della civile convivenza.
- La titolarità pregressa della licenza e i precedenti rinnovi favorevoli non fanno sorgere un’aspettativa tutelabile al rinnovo, poiché ogni istanza deve essere esaminata sulla base di una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti.
- Il rinvio della trattazione nel processo amministrativo non è nella disponibilità delle parti, salvo i casi tassativi previsti dalla legge; fuori da tali ipotesi può essere disposto soltanto per situazioni eccezionali, soprattutto quando siano necessarie a salvaguardare in modo concreto il diritto di difesa.
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