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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14469/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che lamentava di essere stato diffamato da una memoria istruttoria depositata in altro giudizio. Nella memoria, i convenuti avevano affermato che, al momento di un esposto presentato nel 2010, l'attore aveva già riportato condanne penali per falsità relativa all'utilizzo di un foglio firmato in bianco. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma il tribunale, in sede di gravame, ha riformato integralmente la decisione e rigettato la pretesa risarcitoria, ritenendo insussistente l'illecito. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 595 e 598 c.p. e 2043 c.c., sostenendo che i convenuti sapessero che nel 2010 non vi era alcuna condanna penale, che nel 2016 la norma invocata era stata abrogata e che non poteva essere usato il fatto successivo per giustificare il precedente, insistendo sulla natura illecita e dolosamente denigratoria dell'addebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, ulteriori profili di inammissibilità legati alla mancata sottoscrizione del ricorso in originale da parte del difensore e alla mancata rituale produzione della copia autentica della decisione impugnata e della relata di notifica. Nel merito, ha osservato che il ricorrente non aveva colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso sia l'elemento soggettivo sia quello materiale dell'illecito, qualificando come fattualmente neutro il dato temporale della retrodatazione delle condanne e ritenendo non dimostrata una concreta capacità diffamatoria dell'addebito. La Corte ha inoltre precisato che la prova dell'altrui denuncia o dell'allegazione contestata non equivale a prova del danno ingiusto ex art. 2043 c.c., che deve essere specificamente allegato e provato come danno-conseguenza, patrimoniale o non patrimoniale, non essendo mai risarcibile in re ipsa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione all'asserita diffamazione; la Corte non entra in una nuova qualificazione della fattispecie, rilevando piuttosto l'inammissibilità delle censure e il difetto di specifica contestazione della ratio decidendi.

  • art. 598 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come disposizione violata; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, limitandosi a constatare l'inammissibilità del motivo.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte ribadisce che il danno ingiusto risarcibile richiede la prova del danno-conseguenza e non può presumersi in re ipsa; occorre allegare e dimostrare una perdita patrimoniale o un danno non patrimoniale.

  • art. 360, 1° co. nn. 3 e 5, c.p.c.

    La censura è ritenuta, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994

    Richiamato per rilevare l'irregolarità della copia analogica estratta dal fascicolo telematico, priva dell'attestazione di conformità agli originali digitali con sottoscrizione autografa.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o del compendio probatorio; il ricorrente deve censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini della responsabilità aquiliana, la prova del fatto asseritamente illecito non coincide con la prova del danno risarcibile: il danno patrimoniale o non patrimoniale va allegato e provato come danno-conseguenza e non è mai risarcibile in re ipsa.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando presenti vizi processuali rilevanti o quando le censure non si confrontino con la decisione impugnata, limitandosi a riproporre la tesi difensiva già respinta dai giudici di merito.
  • In tema di pretesa diffamazione, la mera collocazione temporale di un evento o di una condanna non è di per sé sufficiente a fondare l'illecito: occorre che l'addebito sia concretamente offensivo e abbia capacità persuasiva diffamatoria, oltre alla prova del pregiudizio subito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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