Cassazione Penale, Sentenza n. 24398/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 07/07/2022 con cui la Corte d'Appello di Bari, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva rifiutato di riconoscere la continuazione tra fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. Sgarra contestava la motivazione della Corte, sostenendo che fossero stati trascurati indicatori della comune ideazione dei diversi fatti e lamentando quindi vizio di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti (si tratta in sostanza di una richiesta di rivalutazione in fatto). I giudici hanno ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse svolto un esame completo dei fatti e non avesse rilevato concreti indicatori di unità di disegno criminoso; la critica del ricorrente si traduce dunque in una contestazione di merito non ammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Decisione pronunciata in data 22 febbraio (data indicata nel provvedimento).
Norme richiamate
art. 81 c.p., comma 2
La norma è stata intesa come richiedente l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario sin dalla fase ideativa: non basta la mera reiterazione o l'abitudine a delinquere, occorre una programmazione iniziale della pluralità di condotte quantomeno nelle linee essenziali
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la determinazione della sanzione pecuniaria (euro 3.000) da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Giurisprudenza - Sez. I n. 40123 del 22.10.2010
Ribadito il principio che la reiterazione o la recidiva non equivalgono di per sé all'unità di ideazione richiesta per la continuazione
Giurisprudenza - Sez. I n. 12905 del 17.3.2010
Affermato che è sufficiente una programmazione iniziale anche di massima, purché i reati risultino previsti almeno in linea generale come mezzi per il conseguimento di un unico scopo
Giurisprudenza - Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017
In sede esecutiva come in cognizione, il riconoscimento della continuazione richiede la presenza di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione dei successivi reati almeno nelle linee essenziali)
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione occorre dimostrare un'unità di disegno criminoso formata sin dal momento ideativo; non è sufficiente la mera reiterazione o l'abitualità delinquenziale
- La valutazione della continuazione è essenzialmente indiziaria: vanno considerati indicatori esterni (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione) e non semplici apparenze o affermazioni generiche
- In sede di cassazione non è consentita la rivalutazione del merito dei fatti: se la critica è diretta a una diversa valutazione probatoria o fattuale, il ricorso è inammissibile
- La nozione di 'disegno criminoso' può comprendere una programmazione iniziale generale, con margini di adattamento in funzione delle circostanze; non è necessario che ogni singolo atto sia stato dettagliatamente preordinato
- Chi propone ricorso per ottenere il riconoscimento della continuazione deve quindi evidenziare concretamente gli indici di comune ideazione; una mera asserzione di somiglianza o continuità nella condotta non basta
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente: spese processuali e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
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