Sentenza n. 2714/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento della sollecitazione alla domanda di partecipazione per l’affidamento del “Servizio di distribuzione delle attività commerciali e ristorative da intendersi come somministrazione al pubblico e la vendita di bevande, alimenti e altri prodotti anche non alimentari” da svolgersi nei Lotti nn. 520, 521, 522, 523, 524, 525 (Tabella A) pubblicata da Autostrade per l’Italia S.p.A in data 15 aprile 2025; ove occorrer possa, della delibera dell’Autorità dei Trasporti – ART n. 1 dell’11 gennaio 2023 a conclusione del procedimento avviato con delibera n. 77/2021, unitamente all’Allegato A e al relativo Annesso 1 nonché alla relazione istruttoria e alla relazione sull’analisi di impatto della regolazione; ove occorrer possa, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE del 5 luglio 2024 n. 181 unitamente agli allegati Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti sui sedimi autostradali e Documento di analisi procedurale; di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sollecitazione alla domanda di partecipazione per l'affidamento delle subconcessioni relative ai servizi commerciali e ristorativi nei lotti autostradali indicati, nonché, in via derivata, la delibera ART n. 1/2023 e il decreto interministeriale n. 181/2024
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato la sollecitazione alla domanda di partecipazione pubblicata dalla società concessionaria autostradale per l'affidamento, mediante procedura a evidenza pubblica, delle subconcessioni relative alla distribuzione di attività commerciali e ristorative in alcuni lotti autostradali. Il ricorso era fondato essenzialmente su vizi di illegittimità derivata degli atti presupposti recepiti nella sollecitazione, e cioè la delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 1/2023 e il decreto interministeriale n. 181/2024, oltre agli atti connessi e consequenziali. Nelle more, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9699/2025, ha respinto l'appello contro la sentenza del TAR Piemonte n. 412/2024, confermando la legittimità delle misure previste dalla delibera ART. In ragione di tale sopravvenienza, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ne ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e della sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudizio è stato definito in rito, senza esame nel merito dei vizi dedotti contro la sollecitazione, la delibera ART n. 1/2023 e il decreto interministeriale n. 181/2024. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della definizione processuale del giudizio.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e rilevata dal giudice, determina l'improcedibilità del ricorso quando viene meno l'utilità concreta e attuale che il ricorrente potrebbe conseguire dall'eventuale accoglimento.
- La definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse impedisce l'esame nel merito dei vizi dedotti contro l'atto impugnato e contro gli atti presupposti.
- La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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