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Sentenza

Sentenza del 02/01/2019 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Torino

Processo tributario - Parti - Chiamata in causa ente titolare del tributo (litis denuntitatio) - Difetto di legittimazione passiva - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa la sussistenza di un difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione. Non è necessario instaurare il giudizio sin dall’inizio nei confronti di entrambi i soggetti, né sussiste un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente creditore. L’agente può inoltre procedere autonomamente alla chiamata in causa dell’ente titolare del credito, senza autorizzazione giudiziale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimazione passiva dell’agente della riscossione e la possibilità di chiamare in causa l’ente titolare del tributo quando le contestazioni riguardano attività imputabili a quest’ultimo. È stato stabilito che tra agente della riscossione ed ente creditore non sussiste un litisconsorzio necessario. La chiamata in causa prevista dall’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 ha natura sostanziale e non processuale; pertanto, l’agente della riscossione può chiamare in causa l’ente creditore senza dover ottenere una preventiva autorizzazione del giudice.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999

    La chiamata in causa dell’ente creditore da parte dell’agente della riscossione.

    La norma consente all’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente titolare del credito quando le contestazioni riguardano attività riferibili a quest’ultimo. La chiamata ha natura sostanziale e non richiede autorizzazione preventiva del giudice.

  • Art. 269, comma 3, c.p.c.

    La disposizione disciplina la chiamata del terzo nel processo; nel caso esaminato, tuttavia, la chiamata dell’ente creditore trova il proprio fondamento specifico nell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999.

  • Cass. civ., ord. 28 aprile 2017, n. 10528

    Conferma l’assenza di un litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione e la possibilità per quest’ultimo di chiamare in causa l’ente creditore.

  • Cass. civ., sent. 9 novembre 2016, n. 22729

    Ribadisce che la chiamata in causa dell’ente creditore da parte dell’agente della riscossione non richiede una preventiva autorizzazione del giudice.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari, ente creditore e agente della riscossione sono normalmente soggetti distinti e non devono necessariamente partecipare entrambi al processo fin dall’origine.
  • L’agente della riscossione conserva la legittimazione passiva per le contestazioni relative alla riscossione, anche quando il contribuente deduce vizi riconducibili all’attività dell’ente creditore.
  • Quando le contestazioni riguardano l’esistenza, l’ammontare o la spettanza del tributo, l’agente della riscossione può chiamare in causa l’ente titolare del credito per trasferire o condividere le conseguenze della controversia.
  • La chiamata dell’ente creditore da parte dell’agente della riscossione, fondata sull’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, non richiede una preventiva autorizzazione del giudice.
  • L’eventuale individuazione del soggetto definitivamente responsabile dipende dalla natura concreta del vizio contestato: attività dell’ente creditore o attività propria dell’agente della riscossione.

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