Sentenza del 02/01/2019 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Pesaro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
H s.r.l. ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato l’imposta di registro applicata alla cessione totalitaria delle quote della società A. s.r.l. L’atto era stato inizialmente tassato in misura fissa, mentre l’Ufficio aveva applicato l’imposta proporzionale del 3%, qualificando l’operazione come cessione d’azienda. La ricorrente sosteneva la violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e contestava l’esistenza stessa di un’azienda, evidenziando che A. s.r.l. era inattiva, priva di beni materiali e titolare soltanto di una concessione per derivazione d’acqua a uso idroelettrico. L’Agenzia sosteneva invece che la cessione del 100% delle quote trasferisse sostanzialmente il controllo e il godimento dell’azienda, inclusa la concessione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui l’imposta di registro deve essere determinata in base alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell’operazione, anche oltre il titolo o la forma apparente dell’atto. La cessione totalitaria delle quote è stata considerata funzionalmente equivalente alla cessione dell’azienda, poiché realizza il trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda dai precedenti soci all’acquirente. Non era necessario dimostrare un intento elusivo. È stata inoltre ritenuta irrilevante la temporanea inattività della società e sufficiente, ai fini dell’esistenza dell’azienda, la presenza di beni immateriali organizzati, quale la concessione amministrativa. H s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. n. 131/1986 – Testo unico dell’imposta di registro
L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La norma impone di qualificare l’operazione in base alla sua causa concreta, alla natura intrinseca e agli effetti giuridici oggettivamente prodotti, considerando anche il collegamento funzionale tra più atti. La cessione totalitaria delle quote può quindi essere tassata come cessione d’azienda senza necessità di provare un intento elusivo.
Art. 10-bis legge n. 212/2000 – Abuso del diritto
L’abuso del diritto costituisce un istituto distinto dall’attività di qualificazione prevista dall’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986. Per applicare quest’ultimo non è necessario dimostrare l’assenza di valide ragioni economiche o un intento elusivo.
Art. 1322 c.c. – Autonomia contrattuale
La libertà delle parti di scegliere la struttura negoziale non impedisce al fisco di qualificare l’operazione, ai fini tributari, secondo la sua effettiva funzione economica e la causa concreta.
Art. 1362, comma 2, c.c. – Interpretazione del contratto
Nell’interpretazione dell’operazione possono essere valutati anche elementi e circostanze diversi dal tenore letterale del contratto, quando occorra individuare la causa reale e gli effetti concretamente perseguiti.
Art. 23 Cost. – Riserva di legge
La qualificazione fiscale dell’operazione ai sensi dell’art. 20 non viola la riserva di legge, poiché costituisce applicazione di un criterio legale di interpretazione e non introduzione di un nuovo tributo.
Art. 41 Cost. – Libertà di iniziativa economica privata
La riqualificazione fiscale non incide illegittimamente sull’autonomia privata, ma determina soltanto il corretto trattamento tributario dell’operazione realmente posta in essere.
Art. 109, comma 8, T.U.I.R.
È richiamato come esempio di disposizione che valorizza la sostanza economica dell’operazione rispetto alla sua forma giuridica.
Massime di principio
- La cessione del 100% delle quote societarie può essere tassata come cessione d’azienda quando, in concreto, produce il trasferimento del controllo, del godimento e della disponibilità dell’azienda a un nuovo soggetto.
- Ai fini dell’imposta di registro, il giudice e l’Amministrazione finanziaria possono guardare alla causa concreta e agli effetti oggettivi dell’operazione, superando la forma contrattuale scelta dalle parti.
- Per applicare l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 non è necessario provare un intento elusivo o l’assenza di valide ragioni economiche; tali elementi rilevano principalmente nell’ambito dell’abuso del diritto.
- Un’azienda può esistere anche senza significativi beni materiali: possono essere sufficienti beni immateriali, autorizzazioni, concessioni e un’organizzazione funzionale all’esercizio dell’attività.
- La temporanea inattività della società non esclude automaticamente l’esistenza dell’azienda, se l’organizzazione aziendale e i suoi elementi essenziali non sono stati definitivamente smantellati.
- Quando una pluralità di atti è collegata e mira a un unico risultato economico, l’imposizione può essere riferita all’effetto finale complessivo anziché ai singoli effetti formali.
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