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Sentenza

Sentenza del 02/01/2019 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Condoni e sanatorie - Voluntary Disclosure - Lieve ritardo nel pagamento delle rate successive alla prima - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità della procedura di voluntary disclosure in presenza di un lieve ritardo nel pagamento delle rate successive alla prima. Il contribuente aveva effettuato spontaneamente i versamenti, integrandoli con interessi e sanzioni mediante ravvedimento operoso. La questione era se il ritardo, distinto dal mancato pagamento, comportasse la decadenza dalla procedura.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittima la procedura, escludendo che il lieve ritardo nei pagamenti successivi alla prima rata determinasse automaticamente la decadenza. Il legislatore ha previsto espressamente il mancato pagamento, ma non il semplice ritardato pagamento; tale differenza, unitamente alla buona fede del contribuente e all'integrale regolarizzazione mediante ravvedimento operoso, consente di conservare gli effetti della voluntary disclosure.

Norme richiamate

  • Art. 3 del D.Lgs. 159/2015

    Principio del "lieve inadempimento"

    La disciplina del lieve inadempimento, introdotta dal decreto legislativo, è stata ritenuta applicabile anche alla procedura di voluntary disclosure. Un ritardo contenuto nel pagamento, se seguito dalla regolarizzazione, non equivale automaticamente a un mancato pagamento idoneo a far perdere il beneficio.

  • Ravvedimento operoso

    Il versamento spontaneo delle somme dovute, accompagnato dal pagamento di interessi e sanzioni, costituisce indice della buona fede del contribuente e della volontà di adempiere, attenuando gli effetti del ritardo.

  • Principio "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit"

    Poiché il legislatore ha disciplinato espressamente il mancato pagamento senza menzionare il ritardato pagamento, non è possibile equiparare automaticamente le due fattispecie in assenza di una previsione normativa specifica.

Massime di principio

  • Nelle procedure agevolative o di definizione fiscale, la decadenza dal beneficio deve fondarsi su una previsione normativa chiara e non può essere estesa automaticamente a ipotesi diverse da quelle espressamente indicate.
  • Il mancato pagamento e il ritardato pagamento non sono necessariamente equivalenti: un ritardo lieve, soprattutto se seguito dal pagamento di interessi e sanzioni, può non comportare la perdita dell'agevolazione.
  • La buona fede del contribuente e la regolarizzazione spontanea dell'inadempimento sono elementi rilevanti nella valutazione della conservazione dei benefici fiscali.
  • Il principio del lieve inadempimento può trovare applicazione anche a procedure speciali, come la voluntary disclosure, quando la disciplina sia compatibile e non vi sia una disposizione espressa di esclusione.
  • La regolarizzazione mediante ravvedimento operoso non elimina necessariamente ogni conseguenza del ritardo, ma può impedire che un'inadempienza meramente formale determini la decadenza integrale dalla procedura.

Testo integrale

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