Sentenza del 02/01/2019 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Pesaro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato l'imposta di registro applicata alla cessione totalitaria delle quote della società A. s.r.l. L'atto era stato inizialmente assoggettato a imposta fissa, ma l'Ufficio lo ha riqualificato, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come cessione di azienda, applicando l'imposta proporzionale del 3%. Il ricorrente sosteneva che non esistesse una vera azienda, poiché la società era inattiva, priva di beni materiali e titolare soltanto di una concessione per la derivazione di acqua a uso idroelettrico. Contestava inoltre l'erronea interpretazione dell'art. 20 e riteneva che l'operazione fosse stata strutturata come cessione di quote perché la concessione non poteva essere trasferita direttamente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato perché ritenuto palesemente infondato. Il giudice ha affermato che la cessione totalitaria delle quote può essere riqualificata come cessione di azienda quando realizza, sotto il profilo economico e funzionale, il trasferimento del controllo e del godimento dell'azienda. Non è necessario dimostrare un intento elusivo, né valutare l'esistenza di valide ragioni economiche. La mancanza di beni materiali e la temporanea inattività della società non escludono l'esistenza dell'azienda, potendo essere sufficienti beni immateriali, come la concessione amministrativa, e un'organizzazione ancora potenzialmente operativa. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. n. 131/1986 - Testo unico dell'imposta di registro
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La norma impone di determinare l'imposta considerando la causa concreta, la natura intrinseca e gli effetti giuridici effettivamente prodotti dall'atto o dal collegamento tra più atti, anche quando tali effetti non coincidono con il titolo o con la forma formalmente adottata dalle parti.
Art. 10-bis legge n. 212/2000 - Abuso del diritto
L'abuso del diritto è distinto dalla qualificazione prevista dall'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986. Per applicare quest'ultimo non occorre provare l'assenza di valide ragioni economiche o uno specifico intento elusivo.
Art. 1322 codice civile - Autonomia contrattuale
L'autonomia negoziale consente alle parti di scegliere la struttura contrattuale, ma la qualificazione fiscale dell'operazione dipende dalla causa concreta e dal risultato complessivo perseguito, non soltanto dal tipo contrattuale formalmente utilizzato.
Art. 1362, comma 2, codice civile - Interpretazione del contratto
Ai fini della qualificazione tributaria possono essere considerate anche circostanze ed elementi di fatto ulteriori rispetto al tenore letterale del contratto, per individuare l'effettiva regolamentazione degli interessi.
Art. 23 Costituzione - Riserva di legge in materia tributaria
L'applicazione dell'art. 20 come criterio legale di qualificazione dell'atto non viola la riserva di legge, poiché non sostituisce arbitrariamente il negozio scelto dalle parti, ma ne interpreta la reale natura ai fini fiscali.
Art. 41 Costituzione - Libertà di iniziativa economica privata
La qualificazione fiscale secondo la causa concreta non è stata ritenuta lesiva dell'autonomia privata e della libertà d'iniziativa economica.
Art. 109, comma 8, T.U.I.R.
È richiamato come esempio di disposizione che attribuisce rilievo alla sostanza economica dell'operazione, al di là della distinta forma giuridica degli atti.
Massime di principio
- La cessione totalitaria delle quote di una società può essere tassata come cessione di azienda quando, in concreto, trasferisce all'acquirente il controllo e la disponibilità dell'organizzazione aziendale.
- Ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione può considerare unitariamente più atti collegati e valutare il risultato economico-giuridico complessivo, anziché esaminare ogni atto in modo isolato.
- La riqualificazione ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 non richiede la prova di un intento elusivo o dell'assenza di valide ragioni economiche: è sufficiente che gli effetti oggettivi dell'operazione corrispondano a quelli di un diverso negozio.
- Un'azienda può esistere anche senza rilevanti beni materiali: possono essere sufficienti beni immateriali, autorizzazioni, concessioni, rapporti giuridici e un'organizzazione idonea alla prosecuzione dell'attività.
- La temporanea inattività della società non esclude automaticamente l'esistenza dell'azienda, soprattutto se l'organizzazione non è stata definitivamente smantellata e l'attività può essere ripresa.
- Per contestare efficacemente una riqualificazione occorre dimostrare che gli atti non sono funzionalmente collegati e che non producono, nel loro insieme, il trasferimento sostanziale dell'azienda o del suo controllo.
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