Sentenza del 02/01/2019 n. 7 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso e confermato l'iscrizione ipotecaria. Ha sostenuto che il ricorso non fosse inammissibile, richiamando genericamente un presunto indebito arricchimento dell'Agenzia delle Entrate, e ha chiesto la riforma della sentenza con accoglimento dell'appello. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per omessa indicazione di motivi specifici.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha rilevato che l'appellante si era limitato a richiamare l'indebito arricchimento dell'Agenzia delle Entrate senza spiegare in modo concreto quali errori contenesse la decisione impugnata né formulare specifiche censure. L'appellante è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in euro 4.500,00.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso in appello contiene ... l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati.
L'appello tributario deve indicare motivi specifici, diretti contro la sentenza impugnata. Un richiamo generico a una pretesa illegittimità o a un indebito arricchimento non è sufficiente; la mancanza o assoluta incertezza dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato dall'art. 53 in relazione ai requisiti formali e alla sottoscrizione dell'atto, ma la decisione fonda l'inammissibilità principalmente sull'assenza di motivi specifici.
Art. 342 del codice di procedura civile
La giurisprudenza richiamata considera la specificità dei motivi un requisito essenziale dell'appello e qualifica la relativa violazione come causa di inammissibilità, non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.
Cass. Sez. 5, sentenza n. 12589 dell'8 luglio 2004
L'omessa specificazione dei motivi di appello determina l'inammissibilità dell'atto, che non può essere sanata dalla costituzione della parte appellata.
Cass. Sez. 2, sentenza n. 8377 del 29 luglio 1995
La mancata specificazione dei motivi non determina la nullità dell'appello, ma la sua inammissibilità, non sanabile mediante la costituzione dell'appellato.
Massime di principio
- Un appello deve contestare puntualmente la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata, indicando per ciascuna censura quale errore di fatto o di diritto si ritiene commesso.
- Il semplice richiamo a principi generali, come l'indebito arricchimento o l'illegittimità della pretesa, senza collegamento concreto alla decisione di primo grado, non soddisfa il requisito dei motivi specifici.
- L'inammissibilità per omessa o incerta indicazione dei motivi è una conseguenza processuale definitiva e, secondo la giurisprudenza richiamata, non viene sanata dalla costituzione delle controparti.
- Prima di proporre appello occorre verificare che l'atto contenga l'indicazione della sentenza impugnata, delle parti, dei fatti, della domanda e soprattutto motivi specifici, chiari e riferiti ai passaggi contestati.
- La parte soccombente in un appello dichiarato inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese processuali.
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