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Parere

Parere n. 154/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e l’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento K10/376052 emesso dal Ministero dell’interno in data 1° giugno 2017, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202101348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, alla luce dell’esplicita rinuncia depositata dal ricorrente, dovesse essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso. La decisione è stata fondata sul principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza né le censure relative alla rilevanza del precedente penale.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento ministeriale del 1° giugno 2017, recante il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, motivato dal Ministero dell’interno con il richiamo a una sentenza penale irrevocabile del 1999 per il reato di cui agli artt. 110 e 648 c.p. Il ricorrente aveva dedotto l’unicità, la risalenza e l’anteriorità del reato rispetto al cosiddetto decennio di osservazione, nonché l’avvenuta presentazione di una domanda di riabilitazione. Nel corso del procedimento, tuttavia, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia alla definizione del giudizio. L’Amministrazione ha quindi chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Osservazioni

Rinuncia alla definizione del giudizio

La dichiarazione esplicita di rinuncia depositata dal ricorrente comporta, in applicazione del principio dispositivo applicabile anche al ricorso straordinario, l’improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 648 c.p.

    reato di cui all’art. 110, 648 cp

    Il precedente penale è stato richiamato dall’Amministrazione quale presupposto motivazionale del diniego di cittadinanza; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato la rilevanza nel merito a causa dell’improcedibilità.

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è trattato come rimedio giustiziale cui si applica il principio dispositivo.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa del ricorrente alla definizione del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare le censure di merito.
  • Il principio dispositivo opera anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Diniego di cittadinanza italiana e rinuncia al ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente, per l’annullamento del provvedimento del 1° giugno 2017 con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Motivi originari del ricorso

Il diniego era stato motivato dal richiamo a una sentenza penale irrevocabile del 1999, relativa al reato previsto dagli artt. 110 e 648 c.p. Il ricorrente aveva contestato la rilevanza del precedente, sottolineandone l’unicità e la notevole risalenza temporale. Aveva inoltre dedotto che il fatto era stato commesso poco dopo il suo ingresso in Italia, prima del conseguimento di un regolare permesso di soggiorno e anteriormente al decennio di osservazione rilevante ai fini della domanda di cittadinanza. Il ricorrente aveva anche riferito di avere presentato domanda di riabilitazione nel settembre 2017.

Sviluppo del procedimento

Il Ministero dell’interno aveva chiesto il rigetto del ricorso. Con un precedente parere interlocutorio, la Sezione aveva disposto ulteriori incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione. Successivamente, il 21 febbraio 2024, il ricorrente ha depositato una dichiarazione contenente l’esplicita rinuncia alla definizione del giudizio. Il Ministero ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto decisiva la rinuncia espressa dal ricorrente. In applicazione del principio dispositivo, operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la rinuncia impedisce la prosecuzione del procedimento e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Il Collegio non ha esaminato le questioni sostanziali concernenti il precedente penale, il periodo di osservazione, la domanda di riabilitazione o la legittimità del diniego ministeriale.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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