Cassazione Penale, Sentenza n. 25796/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per errore di fatto la decisione relativa al mancato riconoscimento dello sconto di pena per il rito abbreviato: sostiene che la richiesta di rito, pur non ammessa in udienza preliminare, era stata rinnovata tempestivamente in dibattimento il 2 ottobre 2006 a seguito della rinnovazione del collegio e della regressione del procedimento alla fase delle formalità preliminari, per cui avrebbe dovuto essere valutata come tempestiva. La Corte ha ritenuto invece che l'unica richiesta utile ai fini della tempestività fosse quella riportata nel verbale del 29 giugno 2005, e che tale richiesta fosse tardiva (formulata dopo le richieste istruttorie del PM, quindi dopo l'apertura del dibattimento). La Corte ha inoltre affermato che la regressione per mutamento del collegio non equivale a una instaurazione "ex novo" del giudizio e non rimuove la preclusione alle istanze non tempestivamente proposte.
La decisione
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che la tempestività della riproposizione dell'istanza di rito va valutata sulla base del verbale del 29 giugno 2005 e che la rinnovazione del collegio non reintegra i termini per proporre questioni preliminari o riti già decaduti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Dispositivo che disciplina il ricorso straordinario per vizio di fatto; qui utilizzato come rimedio esperito dal ricorrente per far correggere un errore di percezione dei fatti nella sentenza impugnata.
art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
«le questioni preliminari sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti»
Principio di preclusione delle questioni preliminari: se non sollevate tempestivamente (subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti) non possono essere proposte successivamente; il principio è applicato per valutare la tempestività della riproposizione dell'istanza di rito abbreviato.
art. 492 cod. proc. pen.
Disciplina la dichiarazione di apertura del dibattimento e le formalità connesse; rilevante per determinare il momento oltre il quale una richiesta di rito è tardiva.
art. 552, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che regola gli effetti della declaratoria di nullità del decreto di citazione e la conseguente instaurazione del giudizio ex novo; citata a confronto per distinguere i casi in cui la regressione comporta o meno la rimessione in termini.
art. 484 cod. proc. pen.
Norma che indica i termini e i limiti per la costituzione di parte civile e altre facoltà processuali nella fase preliminare; citata per spiegare che la rinnovazione del collegio non reintegra termini per atti soggetti a decadenza.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario, utilizzata per motivare la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di giudizio abbreviato già respinta deve essere riproposta davanti al giudice di primo grado entro la dichiarazione di apertura del dibattimento; altrimenti la relativa censura non è più proponibile in sede di impugnazione.
- La regressione del procedimento per mutamento del collegio non equivale a un'instaurazione del giudizio "ex novo" e quindi non reintegra i termini per proporre questioni preliminari o istanze decadute.
- Per far valere la tempestività di una istanza è determinante quanto risulta dal verbale di udienza: è quindi essenziale curare che la posizione della difesa risulti chiaramente e tempestivamente annotata nel verbale.
- Le eccezioni di nullità che determinino una effettiva instaurazione ex novo (es. nullità del decreto di citazione) sono distinte dalla sola rinnovazione del collegio e possono eventualmente consentire la riproposizione di atti altrimenti preclusi.
- Strategia difensiva pratica: se il giudice respinge una richiesta rilevante (es. rito abbreviato), la difesa deve riproporla immediatamente e verbalmente nelle fasi iniziali del dibattimento e, se necessario, chiedere espressamente la verbalizzazione della tempestività per evitare future decadenze.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25575/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25576/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25578/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25579/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25581/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25582/2022 del 05/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →