Cassazione Penale, Sentenza n. 38491/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per diversi motivi principali: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Milano (si chiedeva trasferimento a Firenze o Bergamo a seconda del ricorrente) per mancata o errata applicazione dei criteri di connessione teleologica e della normativa sui reati tributari; 2) vizi di motivazione e travisamento della prova con richiesta di diversa valutazione delle risultanze probatorie (contestazione del meccanismo di sovrafatturazione/"overcharge" vs. sottofatturazione, rilevanza e interpretazione delle intercettazioni, valore probatorio delle fatture e dei riscontri dell'Agenzia delle Entrate, inesistenza di flussi finanziari a favore degli imputati); 3) deduzioni sulla inutilizzabilità o insufficiente acquisizione di verbali e stralci di altri procedimenti (art. 468, comma 4-bis c.p.p.); 4) contestazione dell'attribuzione delle somme di retrocessione e della duplicazione degli addebiti patrimoniali tra persona fisica e società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili (in parte per genericità e richieste di diversa valutazione del merito, in parte manifestamente infondati). In sintesi: - Ha ritenuto corretta la scelta del giudice territoriale (Tribunale di Milano) individuando il reato associativo come reato più grave e come luogo di operatività della struttura criminosa; la connessione teleologica è stata valutata alla luce dell'imputazione originaria e della contestata aggravante come elemento idoneo a radicare la competenza; l'eccezione di incompetenza territoriale è stata giudicata manifestamente infondata e reiterativa. - Ha escluso la riconsiderazione in sede di legittimità delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito (doppia conforme), ritenendo congrua e logica la ricostruzione probatoria fondata su elementi documentali, accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, sentenze irrevocabili di terzi, intercettazioni e riscontri bancari. - Ha respinto le eccezioni sull'inutilizzabilità di atti estratti da altri procedimenti per genericità della doglianza e per la non decisività di tali stralci nel compendio indiziario. - Di conseguenza, i ricorsi non hanno avuto successo e le condanne e misure patrimoniali confermate in appello non sono state annullate dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha confermato che le condotte contestate integrano il delitto di cui all'art. 2 quando sussiste l'uso di fatture soggettivamente e oggettivamente idonee a creare elementi passivi fittizi e a determinare evasione
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
Omissione di elementi attivi nella dichiarazione fiscale: la Corte ha ritenuto provata, per il capo relativo a Silipo, la mancata dichiarazione di rimesse percepite come reddito non dichiarato
art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sulla competenza territoriale per i reati tributari: è stata richiamata con riguardo alla determinazione del giudice competente in combinazione con gli istituti di connessione e con i criteri di legge specifici per i reati tributari
art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000
Diminuzione della pena: applicata al capo relativo a Silipo per la riduzione prevista dalla norma
art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen.
Aggravante per delitti finalizzati alla commissione di altri reati: la contestazione originaria di tale aggravante è stata rilevante ai fini della verifica della connessione teleologica e della competenza territoriale, pur essendo poi valutata nel merito
art. 12, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.
Connessione teleologica tra reati commessi da soggetti diversi: la Corte ha confermato che la connessione può essere valutata anche quando non vi sia identità di autori, purché emerga che l'autore del reato-mezzo ha avuto presente la finalizzazione alla commissione o occultamento di altri reati
art. 16 cod. proc. pen.
Criterio per individuare il giudice competente tra reati connessi (reato più grave): applicato unitamente alla giurisprudenza consolidata per ritenere il reato associativo il più grave e, quindi, radicare la competenza a Milano
art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000
Disposizioni sulla competenza per i reati tributari: richiamata in contestazione dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto prevalente la determinazione della competenza fondata sul reato associativo
art. 468, comma 4-bis cod. proc. pen.
Regole sull'acquisizione di verbali di altro procedimento: la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non dimostrata la decisività dell'eventuale utilizzazione di stralci, considerando la disciplina invocata non risolutiva per l'esito
art. 192, 533, 546 cod. proc. pen.
Norme citate in relazione ai vizi di motivazione e valutazione probatoria; la Corte ha richiamato il principio per cui in cassazione non è consentita rivalutazione del merito o diversa lettura dei fatti salvo manifesta illogicità
art. 429 cod. proc. pen.
Nullità processuali (richiamata in censura): i giudici di legittimità hanno ritenuto le eccezioni dei ricorrenti inammissibili o non fondate
art. 163 e 175 cod. pen.
Benefici concessi in sede di primo grado (sospensione condizionale della pena e non menzione): richiamati come misure accessorie concesse ad alcuni imputati
Massime di principio
- In materia penal-tributaria la competenza territoriale può essere determinata dal reato associativo ritenuto il più grave: il luogo di operatività della struttura dell'associazione radica la competenza anche se i reati-fine si sono svolti altrove
- La connessione teleologica tra reati commessi da soggetti diversi può essere fondata sull'aggravante originariamente contestata e sulla prospettazione accusatoria iniziale; l'eventuale esclusione successiva dell'aggravante non muta automaticamente la competenza, salvo errori macroscopici nella contestazione
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito dei fatti: i giudizi di fatto, l'apprezzamento delle intercettazioni, la valutazione dei documenti e la credibilità dei testimoni spettano ai giudici di merito e possono essere sindacati in legittimità solo per manifesta illogicità o travisamento della prova
- Le prove ricavate da altri procedimenti (stralci di verbali, sentenze irrevocabili) possono contribuire al compendio indiziario se utilizzate nel rispetto delle regole procedurali; l'eccezione di inutilizzabilità deve essere specifica e dimostrare la decisività dell'atto per ottenere rilievo in cassazione
- Per contestare efficacemente in sede di legittimità una decisione che si fonda su un ampio compendio documentale e su accertamenti amministrativi (es. Agenzia delle Entrate) occorrono censure chiare che evidenzino contraddizioni oggettive o carenze logiche nella motivazione, non semplici alternative interpretative
- Quando le decisioni di primo grado e di appello sono "doppie conformi" (coerenti e richiamanti gli stessi criteri valutativi), la Corte di cassazione richiede rilievi particolarmente precisi per disarticolare il corpo argomentativo complessivo
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