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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38491/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per diversi motivi principali: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Milano (si chiedeva trasferimento a Firenze o Bergamo a seconda del ricorrente) per mancata o errata applicazione dei criteri di connessione teleologica e della normativa sui reati tributari; 2) vizi di motivazione e travisamento della prova con richiesta di diversa valutazione delle risultanze probatorie (contestazione del meccanismo di sovrafatturazione/"overcharge" vs. sottofatturazione, rilevanza e interpretazione delle intercettazioni, valore probatorio delle fatture e dei riscontri dell'Agenzia delle Entrate, inesistenza di flussi finanziari a favore degli imputati); 3) deduzioni sulla inutilizzabilità o insufficiente acquisizione di verbali e stralci di altri procedimenti (art. 468, comma 4-bis c.p.p.); 4) contestazione dell'attribuzione delle somme di retrocessione e della duplicazione degli addebiti patrimoniali tra persona fisica e società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili (in parte per genericità e richieste di diversa valutazione del merito, in parte manifestamente infondati). In sintesi: - Ha ritenuto corretta la scelta del giudice territoriale (Tribunale di Milano) individuando il reato associativo come reato più grave e come luogo di operatività della struttura criminosa; la connessione teleologica è stata valutata alla luce dell'imputazione originaria e della contestata aggravante come elemento idoneo a radicare la competenza; l'eccezione di incompetenza territoriale è stata giudicata manifestamente infondata e reiterativa. - Ha escluso la riconsiderazione in sede di legittimità delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito (doppia conforme), ritenendo congrua e logica la ricostruzione probatoria fondata su elementi documentali, accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, sentenze irrevocabili di terzi, intercettazioni e riscontri bancari. - Ha respinto le eccezioni sull'inutilizzabilità di atti estratti da altri procedimenti per genericità della doglianza e per la non decisività di tali stralci nel compendio indiziario. - Di conseguenza, i ricorsi non hanno avuto successo e le condanne e misure patrimoniali confermate in appello non sono state annullate dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha confermato che le condotte contestate integrano il delitto di cui all'art. 2 quando sussiste l'uso di fatture soggettivamente e oggettivamente idonee a creare elementi passivi fittizi e a determinare evasione

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Omissione di elementi attivi nella dichiarazione fiscale: la Corte ha ritenuto provata, per il capo relativo a Silipo, la mancata dichiarazione di rimesse percepite come reddito non dichiarato

  • art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sulla competenza territoriale per i reati tributari: è stata richiamata con riguardo alla determinazione del giudice competente in combinazione con gli istituti di connessione e con i criteri di legge specifici per i reati tributari

  • art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000

    Diminuzione della pena: applicata al capo relativo a Silipo per la riduzione prevista dalla norma

  • art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen.

    Aggravante per delitti finalizzati alla commissione di altri reati: la contestazione originaria di tale aggravante è stata rilevante ai fini della verifica della connessione teleologica e della competenza territoriale, pur essendo poi valutata nel merito

  • art. 12, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.

    Connessione teleologica tra reati commessi da soggetti diversi: la Corte ha confermato che la connessione può essere valutata anche quando non vi sia identità di autori, purché emerga che l'autore del reato-mezzo ha avuto presente la finalizzazione alla commissione o occultamento di altri reati

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Criterio per individuare il giudice competente tra reati connessi (reato più grave): applicato unitamente alla giurisprudenza consolidata per ritenere il reato associativo il più grave e, quindi, radicare la competenza a Milano

  • art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000

    Disposizioni sulla competenza per i reati tributari: richiamata in contestazione dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto prevalente la determinazione della competenza fondata sul reato associativo

  • art. 468, comma 4-bis cod. proc. pen.

    Regole sull'acquisizione di verbali di altro procedimento: la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non dimostrata la decisività dell'eventuale utilizzazione di stralci, considerando la disciplina invocata non risolutiva per l'esito

  • art. 192, 533, 546 cod. proc. pen.

    Norme citate in relazione ai vizi di motivazione e valutazione probatoria; la Corte ha richiamato il principio per cui in cassazione non è consentita rivalutazione del merito o diversa lettura dei fatti salvo manifesta illogicità

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Nullità processuali (richiamata in censura): i giudici di legittimità hanno ritenuto le eccezioni dei ricorrenti inammissibili o non fondate

  • art. 163 e 175 cod. pen.

    Benefici concessi in sede di primo grado (sospensione condizionale della pena e non menzione): richiamati come misure accessorie concesse ad alcuni imputati

Massime di principio

  • In materia penal-tributaria la competenza territoriale può essere determinata dal reato associativo ritenuto il più grave: il luogo di operatività della struttura dell'associazione radica la competenza anche se i reati-fine si sono svolti altrove
  • La connessione teleologica tra reati commessi da soggetti diversi può essere fondata sull'aggravante originariamente contestata e sulla prospettazione accusatoria iniziale; l'eventuale esclusione successiva dell'aggravante non muta automaticamente la competenza, salvo errori macroscopici nella contestazione
  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito dei fatti: i giudizi di fatto, l'apprezzamento delle intercettazioni, la valutazione dei documenti e la credibilità dei testimoni spettano ai giudici di merito e possono essere sindacati in legittimità solo per manifesta illogicità o travisamento della prova
  • Le prove ricavate da altri procedimenti (stralci di verbali, sentenze irrevocabili) possono contribuire al compendio indiziario se utilizzate nel rispetto delle regole procedurali; l'eccezione di inutilizzabilità deve essere specifica e dimostrare la decisività dell'atto per ottenere rilievo in cassazione
  • Per contestare efficacemente in sede di legittimità una decisione che si fonda su un ampio compendio documentale e su accertamenti amministrativi (es. Agenzia delle Entrate) occorrono censure chiare che evidenzino contraddizioni oggettive o carenze logiche nella motivazione, non semplici alternative interpretative
  • Quando le decisioni di primo grado e di appello sono "doppie conformi" (coerenti e richiamanti gli stessi criteri valutativi), la Corte di cassazione richiede rilievi particolarmente precisi per disarticolare il corpo argomentativo complessivo

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