Sentenza n. 5544/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento: della Determinazione dirigenziale n. 7967, Prot. 2022-1500969 del 14.12.2022 della Regione Liguria, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6.7.2022; dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e determinazione regionale relativi alla quantificazione degli importi dovuti dall'impresa in applicazione del meccanismo del payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Liguria con cui erano stati quantificati gli importi asseritamente dovuti, nonché il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti connessi, deducendo profili di illegittimità del meccanismo del cd. payback. In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, avendo pagato gli importi richiesti a norma di legge.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che essa avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, mentre il pagamento degli importi costituisce una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della domanda demolitoria, che era diretta a ottenere l'annullamento degli atti per evitare qualsiasi pagamento. Tuttavia, il pagamento ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia, facendo venir meno l'utilità concreta che la ricorrente avrebbe potuto ricavare dalla decisione. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni correlate alla peculiarità delle questioni e all'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., per giustificare la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
È richiamato quale fondamento, insieme all'art. 26 c.p.a., della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato nell'intestazione processuale in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere, in una domanda di annullamento, presuppone che l'amministrazione abbia eliminato o ritirato d'ufficio gli atti impugnati, determinando il soddisfacimento della pretesa demolitoria; il mero pagamento dell'importo richiesto non integra tale fattispecie quando il ricorso era diretto a evitare il pagamento.
- Il pagamento dell'importo oggetto di contestazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno l'utilità concreta che il ricorrente avrebbe conseguito dall'annullamento dell'atto.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso, anche se l'atto impugnato non è stato annullato e la pretesa demolitoria non è stata soddisfatta nel merito.
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