Cassazione Civile, Ordinanza n. 29573/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva accolto, con rinvio, soltanto il nono motivo del suo ricorso contro una decisione della CTR Lazio. Deduce un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe indebitamente accolto solo il motivo 9 e non anche i motivi 10, 13, 14 e 15, che assumeva sovrapponibili e caratterizzati dalla medesima omissione di pronuncia della CTR su specifiche riprese fiscali. Quanto al motivo 17, lamenta inoltre che la Corte avrebbe travisato i fatti ritenendo esistente il contraddittorio endoprocedimentale e applicando la prova di resistenza, mentre la CTR si sarebbe limitata a richiamare la richiesta di chiarimenti e l’audizione del contribuente, senza vera dimostrazione del contraddittorio; secondo il ricorrente, la sua stessa impugnazione avrebbe costituito prova di resistenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma mirasse in realtà a censurare valutazioni giuridiche e apprezzamenti compiuti nella precedente sentenza, nonché a sollecitare una nuova lettura delle risultanze processuali. Ha osservato che i motivi 10, 13, 14 e 15 riguardavano poste fiscali diverse dal motivo 9 e che la diversa sorte non derivava da una svista materiale, ma dalla valutazione della completezza della motivazione della CTR. Quanto al motivo 17, ha chiarito che la censura investiva un giudizio in diritto sulla violazione del contraddittorio e sulla prova di resistenza, non un travisamento percettivo dei fatti. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, con ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
costituisce il rimedio azionato per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi consentiti
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, una svista materiale su un fatto decisivo, non una diversa valutazione giuridica o interpretativa
art. 360 c.p.c.
richiamato con riferimento ai motivi di ricorso originari avverso la sentenza della CTR
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass., Sez. U, 07/03/2016, n. 4413
richiamata per definire l'errore di fatto revocatorio come contrasto tra la rappresentazione del fatto emergente dalla sentenza e quella risultante dagli atti
Cass. 05/05/2017, n. 10930
richiamata per escludere che l'errore revocatorio possa riguardare la falsa applicazione di norme giuridiche
Cass. 13/01/2015, n. 321
richiamata per la distinzione tra errore di fatto revocatorio ed errori di diritto
Cass. 29/12/2011, n. 29922
richiamata nel medesimo principio sulla non revocabilità degli errori di diritto
Cass. 10/06/2009, n. 13367
richiamata nel medesimo principio sulla non revocabilità degli errori di diritto
Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994
richiamata per affermare che restano fuori dal vizio revocatorio gli errori di valutazione o interpretazione di fatti e documenti
Cass. 14/04/2017, n. 9673
richiamata nel medesimo senso sulla distinzione tra errore di fatto ed errore di giudizio
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva, consistente nell'aver supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che dagli atti risulti in modo incontestabile diversamente, purché quel fatto non sia stato oggetto di controversia e di decisione.
- Non integra errore di fatto revocatorio la diversa valutazione della completezza o esaustività della motivazione di merito, né la scelta di accogliere un motivo e non altri quando i motivi riguardino poste o questioni diverse, anche se strutturalmente simili.
- Sono estranei al rimedio revocatorio gli errori che attengono all'interpretazione giuridica delle risultanze processuali, alla qualificazione della censura come infondata o inammissibile, e alla corretta applicazione dei principi sul contraddittorio endoprocedimentale.
- La "prova di resistenza" nei tributi armonizzati richiede che il contribuente indichi concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere se fosse stato attivato il contraddittorio preventivo; la mera deduzione astratta della sua omissione non basta a fondare l'invalidità dell'atto.
- L'errore revocatorio non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame nel merito delle stesse questioni già decise dalla Corte di cassazione.
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