Cassazione Penale, Sentenza n. 26126/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li ha condannati per una fattispecie residua di bancarotta fraudolenta documentale (punto 3 dell'imputazione) contestando: 1) violazione del principio del ne bis in idem per presunta coincidenza con una precedente archiviazione (art. 649 c.2 c.p.p.); 2) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.2 legge fall.); 3) mancata adeguata prova del dolo, con la tesi che la condotta fosse al più colposa o integrasse bancarotta semplice documentale (art. 217 legge fall.); 4) incertezze nel distinguere tra sottrazione/omessa tenuta delle scritture (dolo specifico) e tenuta fraudolenta (dolo generico), nonché carente applicazione del criterio «oltre ogni ragionevole dubbio".
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo sul ne bis in idem, ma ha accolto le censure relative alla carenza e contraddittorietà della motivazione sulla qualificazione e sul dolo del reato documentale. Ha rilevato che la sentenza di merito non ha adeguatamente distinto tra bancarotta semplice e fraudolenta documentale, né ha fornito elementi sufficienti per inferire autonomamente il dolo dalla documentazione disponibile, specie dopo la derubricazione o prescrizione di contestate fattispecie patrimoniali correlate. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze per un nuovo esame alla luce dei principi di diritto indicati (annullamento e rinvio ai sensi dell'art. 627).
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
art. 649, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorso per violazione del divieto di ne bis in idem è stato ritenuto generico e infondato; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'identità del fatto richiede corrispondenza storico-naturalistica di condotta, evento e nesso causale. L'archiviazione iniziale non genera automaticamente preclusione se la riapertura e gli atti successivi sono costituzionalmente e giuridicamente conformi (necessità, in tali casi, di valutare revoca formale dell'archiviazione quando richiesta).
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 2, I. fall.
Riguarda la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte evidenzia che questa fattispecie può configurarsi in modalità diverse (sottrazione/omessa tenuta vs tenuta fraudolenta) con paradigmi probatori e coefficiente soggettivo differenti. Per la condanna per questa norma è necessaria motivazione precisa sugli indicatori di fraudolenza e sul nesso con il pregiudizio per i creditori.
art. 217 legge fallimentare
Norma che disciplina la bancarotta semplice documentale. La Corte ha sottolineato la necessità di distinguere chiaramente tra la fattispecie semplice e quella fraudolenta: se manca l'evento impedente la ricostruzione patrimoniale, la fattispecie è più propriamente riconducibile all'art. 217.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli effetti della sentenza della Corte di cassazione; è stata richiamata come base per l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello per il nuovo esame della vicenda secondo i principi di diritto enunciati.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem richiede identità completa del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona): una archiviazione non impedisce automaticamente successivi procedimenti se vi sono elementi che giustificano la riapertura; va però dimostrato con chiarezza in che cosa consista l'identità fattuale.
- Nelle accuse di bancarotta documentale è fondamentale che il giudice distingua espressamente tra sottrazione/omessa tenuta delle scritture (spesso intesa come fattispecie autonoma, con profili più gravi e talvolta dolo specifico) e tenuta fraudolenta delle scritture (che può essere valutata anche in termini di dolo generico); la qualificazione deve emergere da motivazione puntuale e circostanziata.
- Non si può oggi automaticamente inferire il dolo documentale dalla precedente contestazione di bancarotta patrimoniale se quest'ultima è stata derubricata o dichiarata prescritta: il nesso funzionale deve essere provato o altrimenti la documentale va valutata in autonomia, con motivazione più pregnante.
- Se la prova indica soltanto una tenuta disordinata o consegne tardive delle scritture, senza elementi che dimostrino la volontà di impedire la ricostruzione patrimoniale o di arrecare danno ai creditori, il reato va valutato per possibile derubricazione a bancarotta semplice o per esclusione del dolo.
- Il giudice di merito deve motivare in modo completo e coerente tutte le inferenze logiche che conducono alla conclusione di dolo, soprattutto quando la condotta è plurimamente contestata (sottrazione vs tenuta) e quando la responsabilità è dedotta per un amministratore di fatto non coinvolto formalmente nella gestione contabile.
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