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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13481/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cavone ha impugnato la sentenza di appello che, a seguito dell'appello proposto dalla sola parte civile, aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace e lo aveva condannato per lesioni personali (31/01/2017). I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione del "giudicato assolutorio" perché il pubblico ministero non aveva impugnato la sentenza di primo grado e dunque il tribunale non poteva dichiarare la responsabilità penale dell'imputato; 2) violazione delle norme processuali perché il tribunale d'appello, ritenendo attendibili dichiarazioni decisive già acquisite, non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta quando si rivede l'attendibilità di prove dichiarative; 3) carenza di motivazione della sentenza di secondo grado per mancata esplicitazione delle ragioni che avrebbero reso il nuovo apprezzamento probatorio più convincente rispetto a quello di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. In particolare: (a) ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per gli effetti penali, perché la sentenza di assoluzione del Giudice di Pace non era stata impugnata dal pubblico ministero e quindi era divenuta irrevocabile in ordine agli effetti penali; il tribunale non poteva pertanto dichiarare la responsabilità penale in assenza dell'impugnazione del P.M.; (b) ha annullato la sentenza anche per gli effetti civili ma con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, perché il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado rivedendo l'attendibilità delle dichiarazioni senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, obbligatoria quando si modifica il giudizio sull'attendibilità di prove dichiarative.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 38

    La Corte richiama il principio secondo cui, nel procedimento davanti al Giudice di Pace, la parte civile può proporre impugnazione agli effetti penali solo in casi limitati previsti dalla normativa; qui non ricorrevano quei presupposti perché l'azione era stata esercitata dal pubblico ministero.

  • D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 20 e art. 21

    Distinzione tra azione penale esercitata dal pubblico ministero (art. 20) e ipotesi di citazione promossa dalla persona offesa (art. 21); nel caso concreto l'imputazione era stata esercitata dal P.M., perciò l'impugnazione della parte civile non poteva produrre effetti penali.

  • Codice di procedura penale, art. 576

    L'appello proposto 'per i soli interessi civili' dalla parte civile non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato (art. 573 comma 2 richiamato), confermando che l'impugnazione civile non può rimettere in discussione il giudicato penale irrevocabile.

  • Codice di procedura penale, art. 573 comma 2

    Stabilisce che l'impugnazione per soli fini civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali, utilizzata dalla Corte per spiegare l'irrevocabilità dell'assoluzione penale in assenza di impugnazione del P.M.

  • Codice di procedura penale, art. 603 comma 3-bis

    Riguarda l'appello del pubblico ministero e talune modalità processuali: la Corte osserva che, anche dopo l'introduzione del comma 3-bis, la giurisprudenza richiede comunque la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando il giudice d'appello modifica l'apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative decisive.

  • Legge 23 giugno 2017 n. 103

    Emendamento che ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.; la Corte specifica che tale modifica non elimina l'obbligo, consolidato dalla giurisprudenza, di rinnovare l'istruzione dibattimentale quando l'apprezzamento delle prove in appello richiede un effettivo esame probatorio.

  • Codice di procedura penale, art. 620 primo comma lett. d)

    Predisposizione normativa richiamata come base per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua, quando sussiste un vizio processuale che rende invalida la decisione penale in assenza di impugnazione del P.M.

Massime di principio

  • Se una sentenza di assoluzione emessa dal giudice di primo grado non è impugnata dal pubblico ministero, quella decisione diventa irrevocabile quanto agli effetti penali e il giudice d'appello non può dichiarare la responsabilità penale dell'imputato su impulso della sola parte civile.
  • L'appello proposto dalla parte civile 'per soli fini civili' non è idoneo a rimettere in discussione il giudicato penale: esso può mirare solo alla tutela civilistica e non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali.
  • Quando il giudice d'appello riforma, anche solo agli effetti civili, la sentenza di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di dichiarazioni o di prove dichiarative decisive, è necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio): la mancata rinnovazione costituisce vizio tale da richiedere l'annullamento e il rinvio per nuova valutazione.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte penale della sentenza quando emerge un vizio processuale determinante (es.: assenza di impugnazione da parte del P.M. che renda l'accertamento penale invalido), mentre può disporre il rinvio per gli aspetti civili se la valutazione probatoria richiede nuovo esame.
  • Per evitare il rischio di vizi processuali, chi intende ottenere una pronuncia penale diversa dall'assoluzione dovrebbe verificare che il pubblico ministero abbia esercitato o impugnato l'azione penale; le parti che contano su una diversa valutazione di attendibilità devono richiedere esplicitamente la rinnovazione del dibattimento o dei mezzi istruttori.

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