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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34287/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione tra varie sentenze penali che avevano condannato Agresta per reati associativi e di narcotraffico. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, lamentando in particolare che il giudice non avrebbe potuto escludere rilievo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenzo Pasquino (quelle stesse dichiarazioni, secondo il difensore, costituivano elemento nuovo idoneo a dimostrare l'identità del disegno criminoso), e contestando la valutazione del giudice secondo cui l'appartenenza continuativa al sodalizio mafioso non era sufficiente per dimostrare che, fin dal suo ingresso, Agresta avesse programmato la costituzione del successivo sodalizio dedito al narcotraffico.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che il giudice dell'esecuzione può valutare per il riconoscimento della continuazione solo elementi accertati in sentenze irrevocabili (escludendo dunque il valore probatorio decisivo delle propalazioni di un collaboratore ancora non definitivamente vagliato). Ha ribadito il principio secondo cui la continuazione richiede l'esistenza di un "unico disegno criminoso" prevedente, almeno nelle linee essenziali, i reati successivi già al momento del primo fatto, accertabile tramite indici esteriori significativi (contiguità spazio-temporale, identità del bene giuridico, analogia del modus operandi, persistenza degli stessi soggetti, ecc.). Nel caso concreto la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito: la consistente distanza temporale tra i fatti, le diverse caratteristiche operative delle due consorterie e la circostanza che la costituzione del sodalizio del 2014-2015 fu deliberata in una riunione che creò ex novo organigrammi e modalità operative escludono l'unicità del momento deliberativo e quindi il vincolo di continuazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    L'istanza di unificazione/esecuzione in base alla continuazione può essere valutata in sede esecutiva solo con riferimento a reati già giudicati con sentenze irrevocabili; non possono trovare decisivo rilievo provvedimenti cautelari o elementi non definitivi.

  • art. 81 cod. pen.

    L'articolo, richiamato nella doglianza, è interpretato alla luce della giurisprudenza: il concorso di reati in regime di continuazione presuppone l'unicità del disegno criminoso, ossia una programmazione unitaria delle violazioni già nella mente del reo.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sull'associazione mafiosa cui la Corte richiama la necessità di valutare, prima di riconoscere la continuazione tra più associazioni o tra associazione e reati fine, la natura concreta dei sodalizi, la loro operatività e continuità nel tempo.

  • artt. 73, 74, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme relative ai reati in materia di stupefacenti citate per descrivere le condanne: la Corte sottolinea che l'omogeneità della tipologia del reato (narcotraffico) è indice generico e non sufficiente, di per sé, a provare l'unicità del progetto criminoso.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione soltanto sulla base di elementi contenuti in sentenze irrevocabili; provvedimenti cautelari o dichiarazioni di collaboratori non ancora definitivamente vagliate non possono, di regola, costituire prova decisiva.
  • Per configurare la continuazione è necessario dimostrare l'unicità del disegno criminoso: non basta la mera reiterazione di condotte o l'appartenenza a sodalizi simili; deve emergere una programmazione iniziale che prevedeva, almeno in linea generale, i reati successivi.
  • Gli indici rilevanti sono elementi esteriori significativi come contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, identità dei soggetti coinvolti, omogeneità del contesto e dei programmi operativi; la loro assenza o la loro debolezza ostano al riconoscimento della continuazione.
  • La mera coincidenza del "core business" (es. narcotraffico) fra diverse consorterie non è sufficiente per unificare reati sotto il vincolo della continuazione: occorre una specifica indagine sulle caratteristiche e sulla continuità operativa delle organizzazioni.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire elemento nuovo, ma la loro rilevanza dipende dall'attendibilità e dal grado di riscontro: se provengono da procedimenti non definiti o non sono ancora vagliate in sentenza, il loro valore probatorio è limitato.

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