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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25882/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino albanese, aveva impugnato davanti al Giudice di Pace di Roma un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Roma. Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo legittima la procedura espulsiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo: omessa pronuncia su un fatto decisivo e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché violazione dell'art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; ha inoltre contestato il decreto di espulsione come atto amministrativo privo dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richieste dall'art. 3 della l. n. 241/1990, e ha censurato il provvedimento del Giudice di Pace per aver aderito in modo acritico al decreto prefettizio senza esplicitare le ragioni della condivisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in via preliminare e assorbente, rilevando che la procura speciale alle liti allegata al ricorso per cassazione era stata rilasciata in data anteriore al provvedimento impugnato del Giudice di Pace. Poiché la procura speciale ex art. 365 c.p.c. deve essere successiva al provvedimento da impugnare, al momento del rilascio non esisteva ancora la decisione oggetto di ricorso. La mancata costituzione dell'amministrazione intimata ha escluso la pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia; la censura però non viene esaminata nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida procura speciale.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato per lamentare il difetto di motivazione del provvedimento del giudice di pace; la Corte non entra nel merito della doglianza per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È indicato quale vizio processuale dedotto in cassazione per omessa pronuncia e difetto di motivazione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza di motivazione e di presupposti del decreto di espulsione.

  • art. 365 c.p.c.

    La Corte afferma che, trattandosi di procura speciale per il ricorso per cassazione, essa deve essere successiva al provvedimento impugnato; la procura anteriore comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la procura speciale deve essere rilasciata successivamente al provvedimento impugnato; una procura anteriore non abilita validamente l'impugnazione di quella specifica decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale preclude l'esame dei motivi dedotti, anche quando essi denuncino errores in procedendo o vizi motivazionali del provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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